La riforma delle s.r.l. del 2003 prevede la responsabilità, in solido con gli amministratori, dei soci che abbiano “intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi” (codice civile, articolo 2467, comma 7). La norma ha generato rilevanti dubbi  interpretativi. In particolare, è emersa la necessità di chiarire: 1) se la responsabilità del socio sia o meno sussidiaria rispetto a quella dell’amministratore; 2) se l’autorizzazione dell’assemblea al compimento di un determinato atto, poi rivelatosi dannoso, faccia venir meno la responsabilità dell’amministratore; 3) se la norma sia o meno diretta a disciplinare i casi in cui il socio sia amministratore “di fatto” della società, mediante un’attività di gestione continua e sistematica; 4) se il termine “intenzionalmente” si riferisca al compimento degli atti decisori ed autorizzativi ovvero alla causazione del danno derivante dagli atti medesimi.  I primi due quesiti hanno avuto risposte chiare. La responsabilità del socio è da considerarsi sussidiaria rispetto a quella dell’amministratore: in assenza di responsabilità di quest’ultimo, non vi può essere responsabilità del primo (Tribunale Salerno, sentenza 9 marzo 2010). Inoltre, l’autorizzazione assembleare non può far venir meno la responsabilità dell’amministratore (Tribunale Milano, Sezione VIII, sentenza 9 ottobre 2008). Quanto al terzo quesito, la tesi preferibile è quella negativa: la responsabilità del socio che rivesta il ruolo di amministratore “di fatto” di una s.r.l., infatti, è già disciplinata da altre norme. La fattispecie oggetto della norma, quindi, non è quella dell’amministatore “di fatto”, ma quella del socio che, anche in modo sporadico ed occasionale, ponga in essere atti o comportamenti di consapevole ed informato sostegno e supporto al compimento di uno specifico atto “gestorio” da parte dell’amministratore, atto che poi arrechi danno alla società, agli altri soci o a terzi (Tribunale di Milano Sezione VIII, ordinanza 9 luglio 2009). In merito al quarto quesito, le tesi sono state molteplici: alcuni autori hanno sostenuto che il termine dovrebbe essere riferito all’atto decisorio o autorizzativo; altri, hanno ritenuto necessaria la configurabilità di una specifica intenzione del socio di arrecare danno alla società, ai soci o ai terzi. La prima tesi non convince, in quanto ogni decisione o autorizzazione è ovviamente intenzionale, senza che sia necessario specificarlo. La seconda tesi non convince prefigurando una sorta di responsabilità “a doppio binario”: dolosa, e anche colposa, degli amministratori; solo dolosa, per il socio. Pare ragionevole ritenere che in questo caso “la verità stia nel mezzo”, potendosi configurare la responsabilità del socio anche in caso di colpa, come nel caso in cui, senza lo specifico intento di arrecare danno e in modo consapevole, sia stato avallato un atto dell’amministratore diretto, di per sé, ad ottenere un risultato positivo per la società, ma altamente rischioso e poi rivelatosi dannoso. Il termine “intenzionalmente”, parrebbe quindi riferirsi alla consapevolezza, da parte del socio, di sostenere un atto gestorio non direttamente teso ad arrecare danno ma caratterizzato da alti profili di rischio. In tale ipotesi, ove derivi un danno alla società, ai soci o ai terzi, il socio interessato ne dovrebbe rispondere in via solidale con gli amministratori. Sulla tematica i pochi precedenti giurisprudenziali editi non forniscono chiare indicazioni. L’auspicio è che, quanto prima, vengano delineati i confini della responsabilità del socio, superando in modo compiuto tutti i dubbi interpretativi sinteticamente ricordati e ponendo anche chiare e nette distinzioni tra atti autorizzativi e decisori attuati in sede assembleare ed atti di approvazione e sostegno dell’operato dell’amministratore attuati in altro contesto. A quest’ultimo riguardo, un’altra norma riformata prevede la facoltà dell’amministratore di s.r.l. (oltre che dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale) di sottoporre all’approvazione di un socio qualsivoglia “argomento” (articolo 2479, 1° comma). Sorge spontaneo chiedersi se e in che termini, qualora l’atto specificamente approvato sia produttivo di danno, possa determinarsi la responsabilità solidale del socio. Si dovrebbe ritenere che l’approvazione dell’atto dannoso determini la responsabilità del socio, in solido con gli amministratori, ma solo nel caso in cui il primo sia stato informato su tutti gli aspetti rilevanti dell’operazione e tale informativa, sulle aree di rischio dell’operazione medesima, trovi riscontro nei verbali di assemblea o in altra documentazione. 

 

* Marco Emanuele Galanti

* Fabio Meriggi

*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners