La Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza (n.21939 del 21 settembre 2017), ha fornito alcune rilevanti indicazioni in materia di risarcimento del danno non patrimoniale.

La Corte, richiamando suoi precedenti ed ormai consolidati orientamenti, ha innanzi tutto ribadito che il danno non patrimoniale ha una natura composita, essendo formato da:

- danno morale, identificabile con la ben possibile sofferenza interiore o lesione alla dignità ed integrità personale, derivante da un sinistro;

- danno biologico, da intendersi quale lesione dell’integrità psico-fisica, del cosiddetto “bene salute”;

- danno esistenziale, ricollegabile ad un particolare “sconvolgimento” delle abitudini di vita del soggetto danneggiato.

Per la quantificazione del danno non patrimoniale occorre distinguere le conseguenze “ordinarie” di un sinistro, vale a dire quelle che subirebbe qualsivoglia soggetto in presenza di analoghe lesioni, da quelle “peculiari” o “particolari” del sinistro stesso, che possono verificarsi un un determinato caso e non in altri.

Le prime devono essere quantificate adottando un criterio necessariamente uniforme mentre le seconde devono essere valorizzate caso per caso, con un criterio privo di rigidi automatismi.

Per la quantificazione delle conseguenze “ordinarie” di un sinistro, ormai da anni i Giudici di merito italiani utilizzano - quale principale parametro di riferimento - specifiche Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano che indicano importi precisi e che tengono conto, caso per caso, della percentuale di invalidità subita e dell’età del soggetto danneggiato.

La finalità dell’utilizzo di tali Tabelle è quella di pervenire ad un’uniformità, almeno tendenziale, dei risarcimenti in casi analoghi.

Per le conseguenze “peculiari” o “particolari” del sinistro, occorre invece procedere ad una “personalizzazione” del danno, che consiste essenzialmente in un aumento, in percentuale variabile da caso a caso, delle indicazioni tabellari.

La Corte di Cassazione, nella sua recente sentenza, ha fornito specifiche indicazioni proprio in relazione ai criteri che dovrebbero essere posti a base della “personalizzazione” del danno non patrimoniale.

In sostanza, la Corte ha chiarito che i Giudici di merito, nel riconoscere una “personalizzazione” del danno non patrimoniale, devono adottare nelle loro sentenze delle motivazioni nelle quali siano chiaramente valorizzate ed evidenziate le circostanze specifiche che giustifichino, caso per caso, un risarcimento che superi le indicazioni tabellari.

Tali motivazioni e circostanze specifiche, a loro volta, dovranno fondarsi su prove che siano emerse nel corso del processo. Il soggetto danneggiato, in altre parole, dovrà dimostrare di avere diritto ad una “personalizzazione” del danno subito.

Molto spesso si è assistito a sentenze ove è stata riconosciuta una “personalizzazione” del danno non patrimoniale ricorrendo a richiami eccessivamente generici, con il rischio di una duplicazione di risarcimento nell’ambito delle sole conseguenze “ordinarie” del sinistro.

Le nuove indicazioni della Corte di Cassazione in materia sono appunto dirette ad evitare tale rischio in futuro, rendendo più facilmente impugnabili decisioni dei Giudici di merito che presentino omissioni o carenze nelle motivazioni, pur riconoscendo una specifica “personalizzazione” del danno non patrimoniale.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Roma aveva attuato una “personalizzazione” del danno non patrimoniale riconosciuto al soggetto danneggiato, richiamando circostanze generiche e astrattamente riconducibili a qualunque soggetto vittima di analoghe lesioni.

La Corte di Cassazione, quindi, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando il procedimento ad altra Sezione della stessa Corte d’Appello di Roma per l’emissione di una decisione conforme ai principi in precedenza ricordati.

Occorrerà ora verificare quali saranno i prossimi provvedimenti che verranno adottati dai Giudici di merito dei diversi Fori in materia di risarcimento del danno non patrimoniale e come verranno recepite le ultime indicazioni della Corte di Cassazione.

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Lo Studio è naturalmente a disposizione per ogni ulteriore commento e/o approfondimento.

* Marco Emanuele Galanti - Fabio Meriggi

*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners