Il DDL Cirinnà, recentemente approvato dal Senato e che verrà sottoposto alla Camera per la definitiva approvazione, presumibilimente senza sostanziali modifiche, definisce quali “conviventi di fatto” testualmente “ due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.”.

Si può quindi fondatamente ritenere che i conviventi di fatto possano essere indifferentemente coppie etero od omosessuali.

Per essere considerati e quindi riconosciuti formalmente conviventi di fatto, occorre una specifica dichiarazione di entrambi gli interessati all’Anagrafe del Comune di residenza.

PRINCIPALI DIRITTI RICONOSCIUTI AI CONVIVENTI DI FATTO

-In caso di malattia o ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, in conformità alle regole organizzative di strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche - private o convenzionate - usualmente previste per coniugi e familiari.

- Ciascun convivente di fatto può designare, in forma scritta e autografa, l’altro quale suo rappresentante per:

° decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere;

° per la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

- Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altra parte convivente.

- In caso di decesso del convivente di fatto che sia proprietario dell’abitazione di comune residenza, il convivente superstite ha il diritto di continuare a risiedere nella stessa abitazione per un periodo di due anni ovvero per un periodo pari alla convivenza, se superiore ai due anni, ma non eccedente i cinque anni complessivi. In caso di presenza di figli minori o dissabili, la durata del diritto di abitazione del convivente è di tre anni. Tali diritti del convivente superstite cessano in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto dello stesso.

-Nel caso di morte del conduttore o nel caso di suo recesso dal contratto di locazione, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

-I conviventi di fatto sono parificati agli appartenenti ad un nucleo familiare nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

-In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da illecito di un terzo, per la liquidazione del danno risarcibile al convivente superstite si applicano gli stessi criteri applicabili ad un coniuge superstite.

CONTRATTO DI CONVIVENZA

I conviventi di fatto possono disciplinare tutti i rapporti patrimoniali, relativi alla loro vita in comune, in uno specifico “contratto di convivenza”. Tale contratto, le sue modifiche o la sua risoluzione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attesti la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Copia del contratto, entro 10 giorni dalla sottoscrizione, deve essere trasmessa al Comune di residenza dei conviventi per la relativa iscrizione all’Anagrafe.

Il contratto di convivenza può prevedere anche le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascun convivente ed alle rispettive capacità di lavoro professionale o casalingo. In assenza di specifiche indicazioni sulla scelta del regime patrimoniale nel contratto è applicabile quello di separazione dei beni.

Il contratto di convivenza non può esser sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni questi saranno considerati come inesistenti.

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi - o tra un convivente ed altra persona - nonché per morte di uno dei contraenti.

Sia l’accordo per la risoluzione del contratto di convivenza sia il recesso di uno dei conviventi richiedono, a pena di nullità, la stessa forma prevista per il perfezionamento del contratto di convivenza (atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato).

La risoluzione del contratto di convivenza determina lo scioglimento della comunione dei beni, nel caso in cui i conviventi abbiano originariamente prescelto questo regime patrimoniale.

In caso di recesso unilaterale, la relativa dichiarazione deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione del termine – non inferiore a 90 giorni – concesso all’altro convivente per lasciare l’abitazione che sia nella disponibilità esclusiva della parte recedente (ad esempio, quando la parte che recede ne sia l’unico proprietario).

CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

In caso di cessazione della convivenza di fatto si dovrà dare adeguata comunicazione all’anagrafe e, in caso di ricorso di una parte, il Giudice stabilirà se vi sia o meno il diritto agli alimenti, in presenza di un comprovato stato di bisogno e di impossibilità di provvedere adeguatamente al proprio mantenimento. Ove il Giudice accerti tale diritto, gli alimenti possono essere riconosciuti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, in proporzione al bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Vi è tuttavia da considerare che in presenza di un effettivo stato di bisogno, per specifica disposizione del DDL, vi sono altri soggetti sui quali grava l’obbligo alimentare, secondo la graduazione prevista all’art.433 cod. civ.

Prima dell’ex-convivente, quindi, sono tenuti all’obbligo alimentare sicuramente i figli anche adottivi e i genitori.

Anche in questa parte del DDL Cirinnà non sono pochi i dubbi di carattere interpretativo che, ove non risolti in sede di approvazione definitiva alla Camera, saranno oggetto di soluzione in ambito giurisprudenziale. Tuttavia, appare già evidente la necessità nell’ambito delle convivenze di fatto di perfezionare uno specifico contratto di convivenza al fine di delineare con certezza obblighi e diritti delle parti interessate che nel testo normativo risultano non sufficientemente disciplinati.

Lo Studio è naturalmente a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

*Marco Emanuele Galanti

*Fabio Meriggi

*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners