Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 28/1/2016 un Disegno di Legge, anche in tema di lavoro autonomo, che dovrà essere sottoposto all’approvazione del Parlamento quale collegato alla Legge di Stabilità, per la sua entrata in vigore.

Le principali novità previste dal Disegno di Legge in tema di lavoro autonomo, che potrà essere naturalmente oggetto di modifiche in sede di dibattito parlamentare, sono le seguenti.

a) All’art.2 del DDL è prevista l’applicabilità delle disposizioni del Decreto Legislativo n.231/2002 a rapporti contrattuali tra lavoratori autonomi ed imprese ovvero tra lavoratori autonomi.

In sostanza, in caso di ingiustificati ritardi nei pagamenti dei compensi riservati ai lavoratori autonomi, quest’ultimi avranno diritto di pretendere il versamento aggiuntivo degli interessi moratori, ad un tasso ben superiore a quello legale (così come definito all’art.5 dello stesso Decreto Legislativo n.231/2002).

b) L’art.3 contiene più disposizioni, dirette a tutelare il lavoratore autonomo in ambito contrattuale.

Più in particolare, è previsto che si considerano abusive e prive di effetto le clausole che:

-attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ovvero di recedere senza congruo prevviso da contratti aventi ad oggetto una prestazione continuativa;

-prevedano termini di pagamento superiori a sessanta giorni rispetto alla data di ricevimento della fattura del lavoratore autonomo ovvero dalla richiesta di pagamento di quanto dovutogli.

E’ considerato “abusivo” anche il rifiuto del committente di perfezionare il contratto in forma scritta.

Per tutti i casi sopra indicati, è previsto il diritto del lavoratore autonomo di ottenere il risarcimento dei danni.

Nelle prime due ipotesi sopra considerate l’utilizzo dei termine “abusive” e “prive di effetti” potrebbe ritenersi equiparabile alla previsione di una “nullità ex Lege”.

Per contro, l’utilizzo del solo termine “abusivo” nella terza ed ultima ipotesi - relativa al rifiuto del committente di perfezionare il contratto in forma scritta - appare improprio e foriero di molteplici problematiche interpretative. Non avrebbe infatti alcun senso attribuire una nullità a detto rifiuto, mentre sarebbe stato più chiaro e sicuramente preferibile prevedere l’obbligo della forma scritta, per il contratto di lavoro autonomo, a pena di nullità.

c) All’art.5 è prevista la deducibilità delle spese sostenute dal lavoratore autonomo, relative a:

- partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale (deducibilità integrale entro il limite annuo di euro 10.000,00);

- servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, finalizzate a sbocchi occupazionali (deducibilità integrale entro il limite annuo di euro 5.000,00);

- forme di garanzia, anche in ambito assicurativo, per il mancato pagamento delle prestazioni rese dal lavoratore autonomo (deducibilità integrale).

d) Gli articoli 6 e 7 riguardano misure dirette a facilitare l’accesso dei lavoratori autonomi nel mercato del lavoro – anche mediante la costituzione di appositi sportelli presso i centri per l’impiego – nonché a facilitare la loro partecipazione ad appalti pubblici.

e) Per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata Inps

è previsto il diritto all’indennità di maternità (art.8).

Vengono inoltre introdotti i congedi parentali per i genitori di bambini nati a far data dal 1° gennaio 2016, limitatamente ad un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino (art.9).

Sempre per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps, all’art.10 del DDL, è esclusa l’estinzione del rapporto di lavoro autonomo, di carattere continuativo, in caso di gravidanza, malattia o infortunio. L’esecuzione del rapporto di lavoro, invece, è sospesa senza diritto a corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni nel corso dell’anno solare.

Nulla si precisa in relazione al superamento di detto periodo di sospensione.

Per il caso di malattia o infortunio tanto gravi da impedire lo svolgimento delle prestazioni per oltre sessanta giorni, è prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali sino alla guarigione ed in ogni caso per un periodo massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore autonomo è tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari al triplo del numero di mesi di avvenuta sospensione.

Anche in questo caso, la norma in esame risulta, in alcuni punti, poco chiara e suscettiva di dubbi interpretativi.

f) All’art.12, mediante una modifica integrativa del testo dell’art.409 c.p.c. relativo alle controversie demandate al Giudice del Lavoro, si è cercato di fornire una più chiara definizione di collaborazione “coordinata”, ritenendola configurabile “quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.

Certo, si sarebbe potuto produrre uno sforzo maggiore per cercare di fornire chiarificazioni al riguardo.

Ci si è invece limitati, in sostanza, ad affermare che la collaborazione è coordinata quando….vi è un coordinamento ed un’organizzazione autonoma dell’attività da parte del collaboratore.

In buona sostanza, si è cercato di definire un concetto ricorrendo allo stesso concetto…..Il che, obiettivamente, non appare di grande aiuto, anche in considerazione di quanto era stato previsto nel “Jobs Act” (articoli 2, 52 e 54 del Decreto Legislativo n.81/2015), in relazione alla configurabilità o meno della cosiddetta “etero-organizzazione” nell’ambito dei rapporti di collaborazione non genuini (vedi nostra Circolare del mese di ottobre 2015).

Le restanti disposizioni del DDL (articoli da 13 a 21) riguardano una particolare forma di lavoro subordinato (cosiddetto rapporto di lavoro “agile”) e non costituicono quindi oggetto della presente circolare informativa.

Lo Studio è ovviamente a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore approfondimento.

*Marco Emanuele Galanti

*Fabio Meriggi