Alcune recenti disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.81/2015, attuative della più ampia riforma denominata “Jobs Act”, hanno sensibilmente modificato la disciplina delle collaborazione autonome, anche con soggetti titolari di Partiva Iva, rispetto alla preesistente normativa della Legge Fornero.

Più specificamente, la Riforma Fornero (Legge n.92/2012) aveva, a suo tempo, disciplinato le collaborazioni autonome rese anche da soggetti titolari di Partita Iva, introducendo nuove disposizioni dirette a contrastare un ricorso indiscriminato a tali tipologie di accordi con la finalità di “nascondere” veri e propri rapporti di lavoro subordinato.

Era stato disposto che, in presenza di determinate condizioni, le prestazioni rese anche da soggetti titolari di Partita Iva potevano essere considerate, anziché di lavoro autonomo, collaborazioni coordinate e continuative, con la conseguente applicabilità della disciplina del lavoro a progetto, disciplina che - a sua volta - prevedeva la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in assenza di uno specifico progetto.

Le condizioni che facevano presumere, fino a prova contraria (presunzione relativa), che si fosse in presenza di una collaborazione coordinata e continuativa, e non di un rapporto di lavoro autonomo, erano le seguenti:

- collaborazione per uno stesso committente protrattatasi per almeno 8 mesi complessivi all’anno, per due annualità consecutive;

- corrispettivo derivante dalla collaborazione superiore all’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal soggetto interessato, nell’arco di due anni solari consecutivi;

- assegnazione al collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso una sede del committente (anche se condivisa con altri collaboratori, come precisato nella circolare del Ministero del Lavoro n.32/2012).

La ricorrenza di almeno due delle tre condizioni appena sopra richiamate determinava la presunzione relativa della configurabilità di una collaborazione coordinata e continuativa che, se sfornita di progetto, si traduceva automaticamente in un rapporto di lavoro subordinato.

Le ricordate disposizioni della Legge Fornero non si applicavano:

- alle prestazioni di natura professionale svolte da professionisti iscritti a un Ordine, collegio, registro, albo, ruolo o elenco professionale;

- alle prestazioni svolte da soggetti titolari di un reddito annuo non superiore a un tetto predeterminato (per l’anno 2012 euro 18.663,00);

- a tutte le attività richiedenti “competenze teoriche” di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero che richiedano particolari capacità tecnico-pratiche acquisite mediante rilevanti esperienze professionali

- alle imprese artigiane e alle Federazioni Sportive.

L’impianto normativo così come sopra descritto è stato completamente rivisto nell’ambito del cosiddetto “Jobs Act” e, più in particolare, in alcune disposizioni (articoli 2, 52 e 54) del Decreto Legislativo n.81/2015, entrato in vigore in data 25 giugno 2015.

A partire dal 25 giugno 2015, non sarà più possibile perfezionare contratti di lavoro a progetto e a far data dal 1 gennaio 2016 dovrà presumersi, sino a prova contraria (presunzione relativa) la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato in presenza di rapporti di collaborazione (inclusi quelli con soggetti titolari di Partita Iva) che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (cosiddetta “etero-organizzazione”: art.2, comma 1°, D. Lgs. n.81/2015).

Ricorrendo questi presupposti, sarà configurabile un rapporto di lavoro subordinato, non dovendosi più fare alcun riferimento ai requisiti che erano stati dettati, in merito, nell’ambito della Riforma Fornero.

Si tratta quindi di una disciplina normativa teoricamente più severa rispetto alla precedente ed ispirata alla “centralità” del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non a caso definito, all’art.1 del Decreto Legislativo in esame, quale “forma comune di rapporto di lavoro”.

Resta da precisare che le disposizioni della precedente Riforma Fornero, così come in precedenza ricordate, continueranno ad applicarsi per i rapporti di collaborazione che siano già in atto alla data del 25 giugno 2015.

Anche nella nuova normativa sono previste delle specifiche esclusioni, quali quelle relative a:

- collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento;

- collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali sia necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

- attività prestate, nell’esercizio delle loro funzioni, da componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

- collaborazioni rese, a fini istituzionali, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (art.2, 2° comma, D. Lgs. n.81/2015).

L’assenza dei requisiti che possono far presumere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato può essere anche oggetto di una specifica certificazione ad opera di Commissioni istituite da Università, Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro, parti sociali, Ministero del Lavoro e Direzioni Territoriali del Lavoro.

La certificazione, ottenibile solo a seguito di istanza congiunta delle parti interessate e di una specifica attività di verifica da parte della Commissione, può essere resa inefficace solo da una sentenza del Giudice del Lavoro che accerti e dichiari la natura subordinata del rapporto di lavoro.

In assenza di tale sentenza, gli organi ispettivi non possono irrogare alcuna sanzione a carico del datore di lavoro.

Si deve inoltre segnalare che ai sensi dell’art.54 del Decreto Legislativo n.81/2015 è stata prevista una sanatoria diretta a regolarizzare rapporti non genuini di collaborazione coordinata e continuativa o con soggetti titolari di Partita Iva.

A decorrere dal 1 gennaio 2016, per chi assuma propri collaboratori (prestazioni coordinate e continuative a progetto ovvero titolari di partita Iva), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cosiddetto contratto di lavoro a tutete crescenti), è prevista una sanatoria che comporta l’estinzione di tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’errata configurazione del pregresso rapporto di collaborazione, fatti salvi eventuali illeciti che siano stati accertati in occasione di accessi ispettivi antecedenti alla data di assunzione.

La sanatoria opera solo in caso di accordo perfezionato in sede protetta (conciliazione da perfezionarsi con le modalità previste all’art.2113 cod.. civ.), e nei confronti di datori di lavoro che non recedano da rapporto nei 12 mesi successivi all’assunzione.

Le finalità del Legislatore sono chiare ed essenzialmente dirette a promuovere rapporti di lavoro più stabili e garantiti, contrastando – conformemente alle previgenti disposizioni della “Legge Fornero” – il ricorso ad accordi di collaborazione, autonoma o parasubordinata, che siano in realtà diretti ad eludere gli obblighi ed oneri propri di un contratto di lavoro subordinato.

Se l’intento è certamente comprensibile e condivisibile, sorgono alcuni dubbi sulla soluzione adottata dal Legislatore che, come già accennato, all’art.2, 1° comma, del Decreto Legislativo n.81/2015 ha indicato dei criteri per configurare la presunzione di subordinazione (prestazioni personali, continuative ed etero-organizzate) che, obbiettivamente, ove interpretati in modo estensivo, potrebbero ridurre in modo drastico la possibilità di ricorrere a collaborazioni coordinate in assenza di rischi.

Nella previgente Legge Fornero, quanto meno, erano stabiliti dei parametri certi e predeterminati che forse avrebbero potuto essere meglio calibrati anzichè essere abrogati. E’ quindi ragionevole ritenere che spetterà ancora una volta all’elaborazione giurisprudenziale (con tutte le problematiche operative conseguenti) fornire indicazioni per determinare in quali casi si sia in presenza di prestazioni continuative ed etero-organizzate, tali da configuare rapporti di lavoro subordinato anziché rapporti di collaborazione dotati di sufficiente autonomia e quindi non assoggettabili alla nuova disciplina normativa.

*Marco Emanuele Galanti

*Fabio Meriggi

*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners