Con la Legge che ha convertito il Decreto Legge n.132/2014, è stato delineato il quadro definitivo riguardante la possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.

Alcuni sintetici cenni sugli aspetti procedurali della negoziazione assistita facoltativa hanno costituito oggetto di nostra precedente circolare informativa, disponibile sul sito Internet www.giemmelex.it

La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata anche per le separazioni consensuali tra coniugi, per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio nonché per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

Se non vi sono figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di grave handicap ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente il quale, ove non ravvisi alcuna irregolarità, comunica agli avvocati interessati il nulla osta per gli ulteriori adempimenti che verranno di seguito meglio precisati.

Se vi sono, invece, figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di grave handicap ovvero economicamente non autosufficienti, è stabilito un termine breve per la trasmissione dell’accordo al Procuratore della Repubblica (10 giorni), il quale lo autorizza ove non ravvisi profili di contrasto con l’interesse dei figli. In caso contrario, il Procuratore della Repubblica trasmette l’accordo, entro i successivi 5 giorni, al Presidente del Tribunale, con conseguente fissazione di udienza di comparizione delle parti ed avvio di un procedimento in ambito giudiziale.

Se l’accordo non presenta alcuna problematica per il Procuratore della Repubblica, con conseguente rilascio di nulla osta o di autorizzazione, l’accordo perfezionato tra le parti in sede di negoziazione assistita produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione e di divorzio e i procedimenti di modifica delle relative condizioni. Non occorre quindi un ulteriore passaggio avanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

E’ stato opportunamente chiarito che la procedura di negoziazione assistita in materia di separazione, di divorzio e di modifica delle relative condizioni, richiede la partecipazione di almeno un avvocato per ciascuna parte interessata.

La possibilità per i coniugi di accedere allo strumento della negoziazione assistita, evitando procedimenti in ambito giudiziale, deve essere accolta con grande favore.

Non mancano tuttavia nella nuova normativa alcune criticità.

L’intervento del Procuratore della Repubblica avrebbe potuto essere evitato, in assenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di grave handicap ovvero economicamente non autosufficienti. In tal modo, non vi sarebbe stata una fase ulteriore e successiva al procedimento di negoziazione, caratterizzata dall’intervento di un organo giudiziario.

Inoltre, è stato previsto l’obbligo, per gli avvocati, di trasmettere l’accordo concluso in sede di negoziazione assistita all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio era stato iscritto o trascritto - ai fini della nuova e relativa trascrizione - “entro il termine di dieci giorni”, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.

In presenza di una sanzione amministrativa pecuniaria obiettivamente  severa ci si sarebbe aspettati, quanto meno, un’esatta indicazione della decorrenza del sopra indicato termine di 10 giorni. Invece nulla è stato indicato al riguardo, anche in sede di conversione del Decreto Legge n.132/2014.

Secondo logica, il termine dovrebbe decorrere dalla comunicazione del nulla osta o dell’autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica. Sarebbe stato certamente opportuno adottare specifiche indicazioni al riguardo, almeno nella Legge di conversione, visto che l’omissione era già stata evidenziata in molteplici commenti, anche pubblicati su quotidiani nazionali.

Per completezza, sempre in tema di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni, segnaliamo che è anche previsto un procedimento alternativo avanti al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, ma solo in assenza di figli minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di grave handicap ovvero economicamente non autosufficienti.

L’accordo avanti al Sindaco, inoltre, non può prevedere alcun trasferimento di natura patrimoniale.

Le norme sul procedimento di negoziazione assistita sono già entrate in vigore. Si tratta quindi di uno strumento che può essere attualmente utilizzato dai coniugi che intendano definire accordi, con l’ausilio dei riepettivi legali di fiducia, per la loro separazione o per il loro divorzio ovvero per la modifica di pregresse condizioni di separazione o di divorzio, evitando di dover ricorrere al Tribunale.

Le disposizioni relative al procedimento avanti al Sindaco, di minor rilievo in considerazione dei limiti di applicabilità in precedenza descritti, entreranno invece in vigore il prossimo 11 dicembre 2014.

*Avv. Marco Emanuele Galanti

*Avv. Fabio Meriggi

*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners