Proseguiamo nell’esame della misure adottate dal Governo Renzi per la giustizia civile, con il Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132.

Agli articoli 2 e seguenti del Decreto è disciplinata la procedura di “negoziazione assistita da un avvocato”.

Si tratta sostanzialmente di un accordo mediante il quale le parti convengono di “cooperare” con lealtà e buona fede per cercare di risolvere in via amichevole una determinata controversia.

L’accordo, definito nel testo del Decreto “convenzione di negoziazione”, deve rivestire la forma scritta a pena di nullità ed indicare il termine entro il quale deve essere espletata la procedura (non inferiore ad un mese) nonchè l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

Il tutto deve avvenire con l’assistenza dei rispettivi avvocati (o di un avvocato, se di fiducia di entrambe le parti, come può accadere - ad esempio - nel caso di negoziazione assistita per la separazione dei coniugi) che certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte dalle parti.

L’avvocato deve informare il proprio assistito, all’atto del conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.

La procedura di negoziazione assistita deve essere obbligatoriamente promossa per le controversie in materia di risarcimento del danno da cirolazione di veicoli e natanti e per quelle inerenti a domande di pagamento, a qualsiasi titolo, per una somma non superiore ad euro 50.000,00.

Le disposizioni appena sopra descritte, invece, non si applicano alle controversie relative ad obbligazioni derivanti da contratti tra professionisti e consumatori.

In mancanza di esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, la domanda giudiziale è improcedibile. La procedura di negoziazione assistita si considera avverata anche nei casi in cui l’ invito di una delle parti non sia seguito dall’adesione dell’altra, ovvero sia seguito da rifiuto, entro 30 giorni dalla sua ricezione.

Sono in ogni caso esclusi dall’applicazione delle norme in esame i procedimenti:

- per ingiunzione (inclusi i relativi procedimenti di opposizione);

- di consulenza tecnica preventiva;

- di opposizione od incidentali di cognizione, in tema di esecuzione forzata;

- in camera di consiglio;

- relativi all’azione civile esercitata nel processo penale.

E’ possibile inoltre, senza ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita obbligatoria, ottenere provvedimenti cautelari ed in via d’urgenza e procedere, in ogni caso, alla trascrizione della domanda proposta in via giudiziale.

Se si raggiunge l’accordo, lo stesso costituisce titolo esecutivo e consente l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli avvocati commettono un illecito deontologico se impugnano un accordo perfezionatosi con la loro partecipazione ed assistenza.

La convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa anche tra coniugi ai fini della loro separazione consensuale o ai fini divorzili ovvero per ottenere la modifica di pregresse condizioni di separazione o di divorzio, fatti salvi i casi in cui vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. L’eventuale accordo, in quest’ultimi casi, è equiparabile ai provvedimenti di analogo contenuto ottenibili in ambito giudiziale e l’avvocato è tenuto a trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Comune competente una copia autentica dello stesso accordo. Ciò deve avvenire entro 10 giorni dal suo perfezionamento, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa all’avvocato inadempimente da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00.

Da tenere presente, infine, la disposizione dell’art.8 del Decreto che ricollega effetti interruttivi della prescrizione e impeditivi di eventuali decadenze, al momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita.

La finalità delle nuove norme è principalmente quella di diminuire le azioni giudiziali civili, confidando nella risoluzione preventiva di numerose controversie nel contesto di trattative tra le parti, assistite dai loro rispettivi legali.

In linea di principio, la descritta finalità delle nuove norme è certamente condivisibile.

Tuttavia, il nuovo impianto normativo desta perplessità per molteplici ragioni.

Innanzi tutto, si prefigura un possibile cumulo di preventivi procedimenti obbligatori finalizzati ad un tentativo di definizione stragiudiziale delle controversie.

Il procedimento di negoziazione assistita obbligatorio per le obbligazioni di pagamento sino ad euro 50.000,00, è fatalmente destinato a sovrapporsi ad altri procedimenti, anch’essi obbligatori per Legge, caratterizzati dagli stessi obbiettivi di deflazione del contenzioso civile.

Come noto, vi sono controversie per le quali è stato reintrodotto, con il cosiddetto “Decreto del Fare” del Governo Letta risalente al giugno 2013, l’obbligo di preventivo esperimento di un procedimento di mediazione avanti a specifici Organismi di Conciliazione, come nei casi di controversie in tema di condominio, diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, contratti assicurativi-bancari-finziari nonché controversie per il risarcimento del danno da responsabilità medica o da diffamazione con il mezzo della stampa od altro mezzo di pubblicità.

Analoghi rilievi valgono in relazione ad altri procedimenti obbligatori di conciliazione previsti in particolari materie, quale quello relativo alla controversie tra utenti ed organismi di telecomunicazione e disciplinato in specifiche Delibere della competente Autorità Garante.

Sono quindi prefigurabili illogiche e non comprensibili sovrapposizioni tra negoziazione assistita e procedimento di mediazione (si pensi, ad esempio, ad una controversia in materia di condominio concernente obbligazioni di pagamento entro il limite di euro 50.000,00).

Il Decreto Legge, all’art.3 comma 5°, prevede espressamente che “restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati”.

Non è dato sapere, peraltro, quale sia l’ordine da seguire tra negoziazione assistita ed altro procedimento obbligatorio di mediazione o conciliazione.

Quale dei due si dovrebbe promuovere per primo? Secondo logica quello di negoziazione assistita, ma il Decreto nulla dice al riguardo.

Pur comprendendo le finalità deflattive del contenzioso civile sottese alle nuove norme, pare obiettivamente non condivisibile una soluzione che impone, a chi intenda far valere un proprio diritto in materie assoggettate all’obbligo sia di negoziazione assistita sia di un preventivo procedimento di mediazione e/o di conciliazione, di attivare molteplici procedure che comportano tempi di attesa e costi, senza alcuna garanzia di ottenimento di un risultato concreto ed effettivo.

Per di più, la procedura di negoziazione assistita introdotta nel recente Decreto Legge del Governo non è tale da scongiurare comportamenti strumentali e dilatori da parte di chi non abbia alcun effettivo interesse a pervenire a soluzioni concordate.

Il Decreto, infatti, prevede solo ed esclusivamente che in caso di mancata risposta ovvero di rifiuto all’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita obbligatoria, il Giudice che venga successivamente adìto “può” valutare tale comportamento ai fini dell’imputazione e liquidazione delle spese di giudizio e dell’eventuale condanna al risarcimento per lite temeraria ex art.96 c.p.c.(art.4, 1° comma).

Tutto quello che avviene nel corso della procedura di negoziazione assistita, invece, non può essere sottoposto all’attenzione del Giudice, in quanto sia le parti sia i loro difensori debbono mantenere la più assoluta riservatezza sulle dichiarazione rese e sulle informazioni che siano state acquisite nel corso della procedura stessa. La stessa preclusione vale per eventuali deposizioni delle parti e dei loro difensori concernenti le medesime dichiarazione ed informazioni (art.9).

Quindi, potrebbe ben accadere che una delle parti utilizzi la procedura di negoziazione assistita con la finalità di non voler pervenire, in realtà, ad alcun accordo, ma solo con lo scopo di procrastinare il più possibile l’inizio di una causa.

La parte “in buona fede”, quindi, potrebbe vedersi costretta ad affrontare una procedura di negoziazione assistita completamente inutile. E nel caso di obbligatorietà del procedimento di mediazione o di altre procedimenti con finalità conciliative, dovrebbe attendere ancora la definizione di quest’ultimi, con il risultato che chi intenda far valere un proprio fondato diritto, non azionabile con strumenti “rapidi” quale l’ingiunzione di pagamento, potrebbe dover attendere mesi, senza ottenere alcun risultato concreto e senza alcuna possibilità di rivolgersi, nel frattempo, al Giudice.

Le finalità deflattive del contenzioso civile avrebbero ben potuto essere perseguite adottando soluzioni più incisive e radicali.

In primo luogo, prevedendo l’alternatività tra negoziazione assistita e le altre procedure di mediazione e/o conciliazione obbligatorie.

In secondo luogo, consentendo alle parti ed ai loro difensori di poter utilizzare, nel successivo ed eventuale processo avanti al Giudice, tutte le risultanze e tutto quanto emerso nel corso della procedura di negoziazione assistita, consentenendo così a quest’ultimo di tener conto di eventuali condotte dilatorie e contrarie a buona fede ai fini dell’imputazione delle spese di lite e del risarcimento per lite temeraria.

E ancora, avrebbe potuto operarsi una più generalizzata applicazione della procedura di negoziazione assistita, anche in termini di sua obbligatorietà, anziché limitarla ai soli casi di controversie per sinistri relativi a veicoli e natanti e relative ad obbligazioni di pagamento entro il limite dei 50.000,00 euro.

Le nuove disposizioni sulla procedura di negoziazione assistita obbligatoria entreranno in vigore decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, vi è quindi ancora tempo per apportare correttivi diretti a rafforzare la “valenza” e l’efficacia del nuovo strumento, consentendo così di ottenere concreti ed utili effetti deflattivi del contenzioso giudiziale civile e valorizzando adeguatamente, in tale contesto, il ruolo dell’avvocatura.

*Avv. Marco Emanuele Galanti

*Avv. Fabio Meriggi

*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners