Con il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n.21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 11/3/2014 e quindi attualmente in vigore, sono state introdotte rilevanti modifiche nell’ambito della normativa diretta alla tutela dei consumatori (cosiddetto “Codice del Consumo”, Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206).

Assumono particolare rilievo le disposizioni in tema di contratti “a distanza”, anche in considerazione del progressivo incremento di accordi perfezionati in ambito telematico, tramite Internet.

Veniamo ad esaminare, in estrema sintesi, i tratti essenziali dell’attuale normativa in materia di contratti a distanza (artt.49-59 Decreto Legislativo n.206/2005, testo attuale).

I- Obblighi di informazione: il consumatore deve ricevere ampie informazioni prima della conclusione di qualsivoglia accordo. Tali informazioni, in particolare, devono essere fornite in modo chiaro e ben comprensibile e devono riguardare, tra l’altro: le caratteristiche dei beni o servizi offerti, tutti i dati personali ed i recapiti di chi offra i beni o servizi, i contenuti economici dell’ipotizzato accordo con il massimo possibile dettaglio anche in termini di eventuali variazioni dei corrispettivi e di ogni altro onere o spesa (si pensi, ad esempio, ai contratti di telefonia), la specifica indicazione delle clausole contrattuali relative alle modalità e tempistiche del recesso ovvero della mancanza del diritto di recedere nel corso del rapporto contrattuale.

Se il contratto a distanza deve essere perfezionato in via telematica, gli obblighi di informazione a favore del consumatore devono essere assolti prima che quest’ultimo inoltri l’ordine e/o esegua qualsivoglia pagamento.

Nei contratti da perfezionarsi in via telefonica il consumatore, dopo aver ricevuto tutte le necessarie informazioni e fornito una prima risposta affermativa, deve in seguito confermare la propria volontà di concludere l’accordo in forma scritta ovvero, se il consumatore lo consente, “su un supporto durevole”. Quest’ultima previsione è stata frutto di una specifica scelta di “compromesso” in sede di ultima stesura delle norme, consentendosì così – in pratica – alle società di telecomunicazioni di continuare a perfezionare contratti telefonici raccogliendo adesioni in forma verbale, appositamente registrate.

II- Diritto di recesso: se le informazioni inerenti al contratto vengono correttamente fornite al consumatore, quest’ultimo può recedere dal contratto stesso entro 14 giorni decorrenti: dalla conclusione del contratto, se riguardante servizi; dal giorno di acquisizione del possesso dei beni da parte del consumatore, in caso di vendita; dal giorno di consegna dell’ultimo bene, in caso di forniture multiple; dal giorno di consegna dell’ultimo componente, in caso di vendite di beni in più lotti; dall’acquisizione del possesso del primo bene, per i contratti di consegna periodica di beni (ad esempio, abbonamenti a riviste o quotidiani), dal giorno della conclusione del contratto nei casi di fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento.

Nel caso in cui le informazioni inerenti al contratto non vengano fornite in modo corretto e/o completo al consumatore, quest’ultimo ha il diritto di recedere dal contratto entro il più ampio termine di 12 mesi decorrenti dalla scadenza del periodo di recesso (di 14 giorni) secondo le modalità appena descritte. In sostanza quindi, in quest’ultima ipotesi, il diritto di recesso può essere esercitato entro il periodo di 12 mesi e 14 giorni, con le medesime decorrenze già indicate per le differenti tipologie di contratto.

Infine, se il consumatore riceve le informazioni inerenti al contratto in ritardo, ma entro i 12 mesi, il consumatore può comunque recedere entro i 14 giorni successivi al ricevimento delle informazioni obbligatoriamente richieste dalla Legge.

In caso di recesso, il consumatore ha il diritto di ottenere l’immediato rimborso di tutti i pagamenti già effettuati restituendo i beni eventualmente ricevuti, fatta eccezione per eventuali costi supplementari che siano derivati da una tipologia di consegna diversa da quella usualmente utilizzata, su specifica richiesta del consumatore. Inoltre, il consumatore è comunque responsabile per la diminuzione del valore dei beni che sia stata causata da una loro “manipolazione” che non si sia resa necessaria per “stabilire” la natura, le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei beni stessi. Il consumatore, in ogni caso, non è responsabile per la diminuzione del valore dei beni nel caso in cui non vi sia stata un’adeguata e preventiva informazione in relazione al suo diritto di recedere dal contratto.

Nei casi di contratti di prestazione di servizi, a seguito del recesso il consumatore deve comunque corrispondere al professionista il corrispettivo per i servizi utilizzati sulla base degli accordi pregressi o, se eccessivo, in conformità ai valore di mercato.

Sono anche previsti specifici casi di esclusione del diritto di recesso del consumatore (art.59), quali quelli relativi alle forniture di:

-beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;

-beni che rischino di deteriorasi o di scadere rapidamente;

-beni sigillati che non si prestino ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e siano stati aperti dopo la consegna;

-registrazioni audio o video sigillate o software informatici che siano stati aperti dopo la consegna;

-servizi di trasporto di beni, di noleggio di autovetture, di catering o per le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;

-forniture di contenuto “digitale” mediante supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua specifica rinuncia al diritto di recesso.

Infine, deve essere tenuto presente che la nuova normativa in materia di contratti a distanza non è applicabile a molteplici tipologie di contratto, per espressa previsione di Legge (art.47).

Tra i contratti per i quali non operano le disposizioni del Codice del Consumo in precedenza ricordate hanno particolare rilevanza: i contratti finanziari; i contratti di assistenza sanitaria (per servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, inclusa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici); i contratti stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale che deve garantire, fornendo un’informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione “ponderata”;  i contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali che prevedano un corrispettivo non superiore a 50 euro.

*Avv. Marco Emanuele Galanti

*Avv. Fabio Meriggi

*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners