Dopo l’introduzione nell’anno 2008 nel nostro ordinamento giuridico degli istituti del titolo esecutivo europeo e del procedimento di ingiunzione europeo,  istituti già trattati nella circolare di aprile 2009 pubblicata sul nostro sito internet www.giemmelex.it, a cui si rinvia, i ministri della Giustizia dei Paesi Membri dell’UE hanno approvato il 6/12/2013 la proposta della Commissione Europea che prevede l’istituzione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Il regolamento proposto, una volta recepito da tutti gli stati membri dell’UE, introdurrà una procedura che consentirà al creditore-ricorrente di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per evitare il ritiro o il trasferimento delle somme detenute dal debitore-convenuto in un conto bancario ubicato nell’UE.

Tale strumento verrà introdotto per arginare il fenomeno del trasferimento di denaro da un conto bancario acceso in uno Stato membro ad un altro con la finalità di sottrarsi all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ottenuti da creditori procedenti a tutela dei propri crediti.

Al fine di perseguire lo scopo sopra esposto e per fornire una maggiore tutela ai creditori dell’UE, sarà possibile per un creditore domiciliato in uno stato membro, ricorrere ad un procedimento ante causam per ottenere dalle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui deve essere iniziata l’azione di merito o da quelle sul cui territorio è ubicato il conto corrente da aggredire, un’ordinanza di sequestro preventivo riconosciuta ed esecutiva negli altri stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento (abolizione del cosidetto procedimento di exequatur)

Il procedimento che porterà all’emissione di detta ordinanza, oltre ad essere alternativo rispetto a quelli previsti dai rispettivi ordinamenti nazionali, avrà natura cautelare e richiederà la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del pericuulm in mora.

La prova di detti requisiti dovrà essere data allegando alla domanda introduttiva documenti e pezze giustificative del credito azionato (ad esempio: contratti, fatture, bolle di consegna, corrispondenza intercorsa tra le parti anche ricongnitiva de debito e documenti equipollenti) o anche una decisione giudiziaria, una transazione o un atto pubblico per il pagamento di un importo di denaro che sono esecutivi nello stato membro d’origine e possono essere riconosciuti nello stato membro dell’esecuzione.

Occorrerà altresì provare che, senza l’emissione dell’ordinanza, sussiste il rischio concreto che la successiva esecuzione di un titolo esecutivo esistente o futuro nei confronti del convenuto sarà probabilmente compromessa o resa assai più difficile in quanto sussiste il rischio costante che il convenuto rimuova, disponga o nasconda i beni detenuti nel conto o nei conti bancari su cui porre sequestro.

Inoltre, il ricorrente, salvo che richieda all’autorirtà competente di ottenere informazioni sui conti correnti bancari da sottoporre a sequestro, dovrà fornire tutte le informazioni relative al convenuto e al suo conto o ai suoi conti bancari affinchè le banche possano identificare il convenuto e i suoi conti bancari.

Nel caso in cui il ricorrente non abbia informazioni sui conti bancari, potrà richiedere unitamente alla domanda di sequestro che sia l’autorità giudiziaria adita ad assumere tali informazioni utilizzando tutti i mezzi più opportuni a disposizione nello stato membro ove dovrà essere inziata l’esecuzione.

Inoltre, il ricorrente, al momento della presentazione della domanda, dovrà dichiarare se ha già presentato ad altre autorità giudiziarie una o più domande equivalenti contro lo stesso convenuto e dirette a garantire lo stesso credito e se ha ottenuto provvedimenti cautelari analoghi ai sensi del proprio diritto nazionale, indicando anche quelle eventualmente già respinte.

Nel caso in cui i documenti allegati siano ritenuti sufficienti a comprovare la sussistenza dei requisiti sopra citati ed assunte le informazioni bancarie necessarie, l’ordinanza verrà emessa inaudita altera parte entro 14 giorni dalla presentazione della domanda e il ricorrente sarà tenuto, a pena di revoca dell’ordinanza, a promuovere il giudizio di merito entro due settimane dalla data di emissione dell’ordinanza o entro il termine più breve deciso dall’autorità giudiziaria.

Qualora circostanze eccezionali rendano necessaria un’audizione orale, l’autorità giudiziaria convocherà un’udienza quanto prima ed, in ogni caso, entro 7 giorni giorni di calendario dalla presentazione della domanda. Ove sussistano i presupposti, l’autorità giudiziaria emetterà l’ordinanza entro i successivi 7 giorni dalla data in cui si è tenuta l’udienza.

Nel caso di diniego dell’ordinanza di sequestro, il ricorrente potrà impugnare tale decisione presentando un ricorso presso la competente autorità giudiziaria.

Nel caso di emissione dell’ordinanza, detto provvedimento verrà notificato alla banca o alle banche del debitore o secondo la normativa prevista dalla legge delle stato membro in cui si trova l’autorità che ha emesso l’ordinanza se questo coincide con lo stato membro in cui dovrà svolgersi l’esecuzione o secondo il regolamento CE n.1393/2007 se lo stato membro emittente è diverso da quello in cui deve essere eseguito il sequestro.

Ricevuta l’ordinanza corredata dei documenti allegati al ricorso, la banca informerà il debitore, entro il termine di una giornata lavorativa dalla ricevuta notificazione, trasmettendo allo stesso l’ordinanza e i relativi documenti.

Inoltre, la banca, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinanza, informerà l’autorità competente e il ricorrente se e in che misura siano state sequestrate le somme sul conto bancario del convenuto, trasmettendo, con mezzi di comunicazione elettronici idonei, la relativa dichiarazione.

Il convenuto potrà chiedere la revoca, la modifica e la sospensione dell’ordinanza, presentando un reclamo avverso il provvedimento di sequestro sia avanti all’autorità giudiziaria che l’ha emessa sia avanti all’autorità guidiziaria dello stato membro in cui si svolge l’esecuzione e, in entrambi i casi, entro il termine di 45 giorni di calendario dal giorno in cui ha avuto effettiva conoscenza del contenuto dell’ordinanza.

Il reclamo potrà essere proposto sia perché non ricorrono le condizioni e i presupposti per l’emissione dell’ordinanza sia perché il ricorrente non ha avviato il procedimento di merito entro il termine di due settimane dalla data di emissione dell’ordinanza o entro il termine più breve fissato dall’autorità giudiziaria emittente, sia per motivi afferenti l’infondatezza del credito azionato.

Se il reclamo è giustificato, l’autorità giudiziaria adita deciderà se revocare o modificare l’ordinanza, senza indebiti ritardi ed entro 14 giorni di calendario dalla notificazione o comunicazione del reclamo al ricorrente.

Pertanto, le somme sequestrate saranno assegnate al creditore ricorrente nel caso di definitività dell’ordinanza e di reiezione delle impugnazioni del debitore convenuto.

Solo dopo l’entrata in vigore in tutti gli stati membri, si potrà verificare  l’efficacia di questo nuovo ed alternativo strumento giuridico e ciò  anche sotto il profilo delle “ottimistiche” tempistiche procedurali previste per le fasi di emissione, notificazione, esecuzione dell’ordinanza e per la fase di decisione dei reclami.

*Avv. Marco Emanuele Galanti

*Avv. Stefano Bardelloni

*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners