Il Consiglio dei Ministri, in data 15 giugno 2013, ha approvato un importante Decreto Legge (subito denominato “Decreto del fare”, con evidenti finalità di particolare impatto comunicativo) mediante il quale sono state anche introdotte misure finalizzate a ridurre la durata dei procedimenti civili ed a promuovere il ricorso a procedure extragiudiziali.

Il “pacchetto” di norme in questione è contenuto nell’ultima parte del Decreto (Titolo III) ed è ricompreso negli articoli da 57 a 79.

Veniamo ad esaminare, in estrema sintesi, le principali misure approvate dal Consiglio dei Ministri, in tema di giustizia:

- Giudici ausiliari (artt.57-67): al fine di agevolare la definizione e lo “sfoltimento” dell’elevatissimo numero di procedimenti civili pendenti, è prevista la nomina di giudici ausiliari, per un numero massimo complessivo di quattrocento, rientranti in specifiche categorie professionali, ed anche se “a riposo” (magistrati ed avvocati dello Stato, professori  e ricercatori universitari, avvocati e notai).

- Stages formativi presso gli uffici giudiziari; magistrati ed assistenti di studio presso la Corte di Cassazione  (artt.68-69):  i laureati in giurisprudenza particolarmente meritevoli possono accedere ad un periodo di formazione presso Tribunali, Corti d’Appello, Tribunali Amministrativi Regionali e Corte dei Conti. L’esito positivo dello stage, attestato dal magistrato incaricato della guida e del controllo del soggetto di volta in volta interessato, costituisce titolo idoneo per l’accesso al concorso di magistratura ordinaria ed è parificato ad un anno di tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio.

 E’ stato inoltre previsto il rafforzamento degli organici delle Sezioni Civili della Corte di Cassazione, mediante l’inserimento di trenta magistrati di ruolo, con incarico di assistenti di studio.

- Proposta di conciliazione obbligatoria (art.72, lett.a):   è stato introdotto un nuovo articolo nel codice di procedura civile (art.185-bis c.p.c.). E’ ora previsto l’obbligo, per il Giudice, alla prima udienza ed in ogni caso entro la fine della fase istruttoria, di formulare una proposta “transattiva o conciliativa”. L’auspicio, naturalmente, è che la proposta del Giudice induca le parti a perfezionare accordi di definizione delle cause, evitando così ulteriori attività processuali e redazione di sentenze.

- Misure processuali finalizzate alla tutela del credito (art.73): il Decreto prevede alcune integrazioni di previgenti articoli del codice di procedura civile, dirette a tutelare i creditori ed a scongiurare dilazioni strumentali delle tempistiche processuali da parte dei debitori.

 Per i casi di opposizione a decreti ingiutivi con fissazione di prime udienze a date molto lontane e di gran lunga eccedenti i termini di Legge, è stata prevista un’integrazione dell’art.645 c.p.c. consentendo così ai creditori non solo di ottenere un’anticipazione delle date di prima udienza (come già avveniva in precedenza) ma anche accedere a tale prima udienza entro un  periodo di tempo predeterminato (“trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire”).

 Inoltre, è stata introdotta una modifica dell’art.648 c.p.c. stabilendo che nei procedimenti di opposizione ai decreti ingiutivi il Giudice deve pronunciarsi sulla concessione, o meno, della loro provvisoria esecutorietà “in prima udienza”.

- Criteri di redazione delle sentenze (art.74): vengono sostituiti i primi due commi dell’art.181 disp. att. c.p.c., introducendo criteri per una redazione più snella e sintetica delle sentenze. Per il Giudice sarà sufficiente una “concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto”, anche facendo esclusivo riferimento a “precedenti conformi” nonchè al contenuto degli scritti difensivi o di altri atti di causa.

- Foro delle società con sede all’estero (art.75): anche al fine di agevolare finanziamenti stranieri in Italia, è stata prevista una rilevante semplificazione dei criteri per l’individuazione del Foro competente per le cause in cui siano parti società estere, prive di sede nel nostro territorio nazionale. Tali cause saranno concentrate nei Tribunali e nelle Corti d’Appello di Roma, Milano e Napoli.

- Condordato preventivo (art.77): sono state introdotte due integrazioni alla previgente disciplina di Legge, dirette ad evitare strumentali ed abusivi ricorsi alla procedura di concordato preventivo.

Più in particolare, è stato previsto che la domanda di concordato preventivo dovrà essere corredata da un elenco specifico e dettagliato dei creditori e dei debiti della società interessata.

 Inoltre, il Tribunale potrà nominare il commissario giudiziale per verificare se la società interessata si sia o meno attivita per la predisposizione di una proposta di pagamento dei propri debiti. In caso di verifica con esito negativo, il Tribunale potrà dichiarare l’improcedibilità della domanda di concordato preventivo e, ove ve ne siano i presupposti, il fallimento della stessa società.

- Mediazione civile e commerciale (art.79): è stato reintrodotto lo strumento della mediazione civile e commerciale che aveva dato origine a molteplici e ben giusitificate lamentele da parte dell’Avvocatura.

L’esperienza pregressa aveva dato esiti, a dir poco, deludenti.

Anziché diminuire le cause civili nella materie previste (condominio, diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica o da diffamazione con il mezzo della stampa od altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno da sinistro stradale non più presente nel nuovo Decreto), si era assistito a numerosissimi tentativi di mediazione del tutto inutili, spesso nemmeno esperiti per totale assenza delle controparti.

 Con il risultato di aggiungere all’inevitabile e conseguente procedimento giudiziario civile, una fase preliminare di mediazione stragiudiziale che ben potrebbe essere inconcludente: quindi, tempistiche complessive più lunghe e maggiori costi.

 Tale esperienza negativa, che era cessata per effetto di noto intervento della Corte di Costituzionale, viene oggi – purtroppo – riproposta ed è facile immaginare che gli esiti negativi e le problematiche a cui si è assitito in passato si riproporranno puntualmente nel prossimo futuro.

 Restano infine solo da richiamare, per completezza, le altre disposizioni del Decreto in materia di “giustizia”, inerenti ad alcuni particolari aspetti processuali e notarili (intervento ed attribuzione del p.m. nei giudizi avanti alla Corte di Cassazione: artt.71 e 76; divisione a domanda congiunta demandata a Notaio: art.71).

  Occorre ora attendere la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale e non si può escludere che nel frattempo possano intervenire ultimi interventi correttivi e modificativi.

 Tali eventuali interventi, se attuati, costituiranno oggetto di un nostro successivo e specifico commento.

*Avv. Marco Emanuele Galanti

*Avv. Fabio Meriggi    

*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners