La Riforma Fornero in materia di lavoro, incentrata sulle disposizioni della Legge n.28 giugno 2012 n.92, ha riguardato anche le collaborazioni professionali rese da soggetti titolari di Partita Iva, introducendo nuove disposizioni dirette a contrastare un ricorso indiscriminato a tali tipologie di accordi con la finalità di “nascondere” veri e propri rapporti di lavoro subordinato.

Con la citata Legge n.92/2012 è stato disposto che in presenza di determinate condizioni le prestazioni rese da soggetti titolari di Partita Iva, anziché di lavoro autonomo, possono essere considerate collaborazioni coordinate e continuative, con la conseguente applicabilità della disciplina del lavoro a progetto, disciplina che - a sua volta - prevede la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in assenza di uno specifico progetto.

Le condizioni che fanno presumere, fino a prova contraria (presunzione relativa), che si sia in presenza di una collaborazione coordinata e continuativa, e non di un rapporto di lavoro autonomo, sono le seguenti:

- la collaborazione per uno stesso committente deve essersi protrattata per almeno 8 mesi complessivi all’anno, per due annualità consecutive;

- il corrispettivo derivante dalla collaborazione deve superare l’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal soggetto interessato, nell’arco di due anni solari consecutivi;

- il collaboratore deve disporre di una postazione fissa di lavoro presso una sede del committente.

La presunzione in esame “scatta” in presenza di almeno due delle citate condizioni.

Su questo impianto normativo essenziale, sono da ultimo intervenute alcune precisazioni mediante una circolare del Ministero del Lavoro (n.32 del 27 dicembre 2012) ed un decreto dello stesso Ministero del 20 dicembre 2012.

La circolare ministeriale n.32/2012 ha riguardato, in particolare, i tre parametri in precedenza elencati, specificando che per i primi due di essi (durata delle prestazioni e corrispettivo) ogni verifica potrà essere effettuata solo a seguito del decorso dei due anni legislativamente previsti.

Sermpre nella circolare in esame è stato chiarito che il parametro degli 8 mesi va correlato all’annualità 1 gennaio-31 dicembre mentre per il parametro del fatturato occorre fare riferimento ad un doppio periodo di 365 giorni a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della “Legge Fornero”.

Con queste ultime disposizioni, è possibile ora fare una previsione sulle tempistiche dei primi accertamenti da parte degli organi ispettivi preposti: così, ad esempio, per poter far valere i parametri del fatturato e della postazione fissa presso il committente occorrerà attendere il luglio 2014 mentre per poter far valere una diversa “combinazione” di parametri (durata collaborazione-postazione fissa oppure durata collaborazione-fatturato) occorrerà attendere il 2015.

E ancora, sempre nella circolare in esame, è stato precisato che per postazione fissa si intende anche quella condivisa con altri lavoratori e non solo quella utilizzata dal collaboratore in via esclusiva.

Nel Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012, invece, è stata estesa e meglio precisata l’elencazione dei soggetti esclusi dall’applicabiltià della normativa in questione.

Le ricordate disposizioni della Legge Fornero non si applicano, ad esempio, alle prestazioni svolte da professionisti iscritti a un Ordine, collegio, registro, albo, ruolo o elenco professionale.

In presenza di un’attività in parte protetta dall’ordinamento e riservata ad una determinata categoria professionale ed in parte non rientrante in tale specifico ambito (cosiddette attività “miste”), opera ugualmente l’esclusione, tenendo conto che quest’ultima riguarda, in ogni caso, tutte le attività che richiedono “competenze teoriche” di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero particolari capacità tecnico-pratiche acquisite mediante rilevanti esperienze professionali.

Tra i soggetti esclusi dall’applicabilità della normativa compaiono anche le Federazioni Sportive.

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge Fornero, è necessario prestare la massima attenzione nella predisposizione di accordi di collaborazione con soggetti titolari di Partita Iva. Ciò vale, in particolare, per accordi con soggetti che non siano professionisti iscritti ad un Ordine ovvero a “collegi, registri, albi, ruoli od elenchi” specifici.

In quest’ultimi casi, è essenziale che gli accordi prevedano un progetto ben definito, al fine di evitare che, in presenza di due dei ricordati parametri, possa essere configurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con i conseguenti impatti retributivi, contributivi e previdenziali.

Lo Studio è naturalmente a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

*Marco Emanuele Galanti

*Fabio Meriggi

*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners