Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto “Decreto Sviluppo”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012, prevede all’art.33 che “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e’ assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita’ e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita’ quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu’ rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e’ prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi».

La norma appena sopra citata ha parzialmente modificato e chiarito l’articolo 101, comma 5, del Tuir, articolo che nella sua precedente formulazione prevedeva la deducibilità delle perdite sui crediti in presenza di elementi incontrovertibili, certi e precisi attestanti l’insolvenza del debitore e la conseguente irrecuperabilità del credito. 

La norma, non chiarendo il significato dell’espressione “elementi certi e precisi”, ha causato numerose problematiche intepretative ed applicative che si è tentato di risolvere negli anni con soluzioni divergenti e contrastanti.

Sulla sussistenza degli elementi certi e precisi comprovanti l’insolvenza del debitore si sono sviluppate diverse interpretazioni.
In primo luogo, secondo la tesi prevalente dell’amministrazione finanziaria, gli elementi certi e precisi che attestano la perdita sul credito si verificano raramente, al punto che nemmeno l’esistenza di procedure esecutive con esito infruttuoso è sufficiente a documentare l’insolvenza del debitore. La risoluzione 16/E/2009 negava la deducibilità della perdita anche se il creditore poteva vantare una documentazione probatoria non irrilevante e consistente in un atto di precetto con il conseguente pignoramento infruttuoso.

Diversa l’interpretazione della giurisprudenza di merito e di legittimità. Gli elementi certi e precisi attestanti l’insolvenza del debitore si possono documentare con modalità più ampie. La sentenza n.113 del 7 luglio 2010 della Commissione Tributaria Regionale Marche riconosceva corretta la scelta di una società creditrice di dedurre perdite su crediti pur in assenza di procedure esecutive infruttuose, poiché l’insolvenza del debitore era ampliamente dimostrabile dall’analisi del bilancio di quest’ultimo e da comunicazioni e relazioni fornite dai professionisti del creditore e dal suo organo di controllo. La pronuncia ha, quindi, legittimato la deducibilità della perdita motivata da evidenti squilibri finanziari del debitore, anche se non si è proceduto con azione legale verso quest’ultimo.
In tal senso, si segnala anche una recente ordinanza della Cassazione, la n.12431/2012 che ha intepretato in senso ampio l’espressione «elementi certi e precisi», ritenendo sufficiente a dimostrare l’insolvenza del debitore la revoca degli affidamenti bancari da parte degli istituti di credito e legittimando di conseguenza la deduzione della perdita in capo al creditore. Infine, sempre la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 23863/2007 ha ammesso la deducibilità della perdita sulla base di una transazione effettuata dal creditore con un debitore straniero.

Le problematiche appena sopra esposte dovrebbero, pertanto, essere state risolte dalla nuova formulazione dell’art.101 del Tuir, almeno per quanto concerne i crediti di modesto valore, il cui termine di pagamento sia scaduto da oltre sei mesi, valore determinato in due fasce: la prima valida fino ad € 2500,00 per tutte le imprese, la seconda fino ad € 5000,00 per le aziende con un volume d’affari o ricavi da 150 milioni di euro in su.

In ogni caso, al fine di evitare riprese di natura fiscale, si consiglia comunque di tentare l’esperimento di un recupero almeno stragiudiziale dei crediti di modesto valore e di assumere, prima di effettuare una perdita dei crediti, informazioni e documentazione circa lo stato patrimoniale e finanziario dei debitori. 

*Marco Emanuele Galanti

* Stefano Bardelloni

*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners