[Maggio 2012] - Cancellazione delle società: colpo di spugna ai processi?
La riforma del diritto societario (D.lgs. n.6/2003), con il nuovo testo dell’art.2495 c.c., ha risolto il problema delle conseguenze sostanziali della cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali, stabilendo, inequivocabilmente, che la cancellazione delle stesse ne comporta l’estinzione e che i creditori insoddisfatti possono agire nei confronti degli ex soci nei limiti di quanto da essi ottenuto seguito della liquidazione o contro i liquidatori se il mancato adempimento dipende da colpa di questi.
Di recente le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con pronuncia del 22/2/2010 n.4062 sono intervenute precisando che la cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione anche delle società di persona indipendentemente dalla definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti.
La portata innovativa della richiamata norma ha, però, visto in concreto il nascere di nuove problematiche di carattere processuale inerenti la sorte dei giudizi pendenti in cui sono parti convenute una o più società che, nelle more del processo, si cancellano dal registro delle imprese dopo l’approvazione del bilancio di liquidazione e la ripartizione di eventuali utili.
È evidente che tali problematiche sono state determinate dalla mancanza di una norma processuale di raccordo disciplinante gli istituti processuali dell’interruzione del processo e della sua riassunzione.
La giurisprudenza di merito ha prospettato, quindi, molteplici e contrastanti soluzioni sintetizzabili in quattro significativi orientamenti.
Secondo il primo, si ritiene che i soci cessati non possano essere considerati successori a titolo universale né a titolo particolare della società cancellata, con la conseguenza, sul piano processuale, che non può dichiararsi l’interruzione del processo, dovendo il giudice dichiarare con sentenza la cessazione della materia del contendere per il venir meno dell’oggetto della giurisdizione (Corte d’Appello di Napoli, Sezione I, 28/5/2008).
Secondo il Tribunale di Torino, invece, il giudice può dichiarare l’interruzione del processo per l’irreversibile estinzione della società, ma l’eventuale riassunzione della causa nei confronti dei soci, che anche secondo tale orientamento non sono considerati successori a titolo universale né a titolo particolare della società, deve essere dichiarata inammissibile (sentenza n.3380 del 17/5/2010).
Vi è, inoltre, un altro orientamento secondo cui, a seguito della dichiarazione di interruzione del processo, è possibile riassumere la causa nei confronti dei soci della società cancellata, soci qualificati successori a titolo particolare della stessa società (Tribunale di Verona, ordinanza del 30/5/2011).
Infine, l’ultimo orientamento prevede la prosecuzione del processo, in applicazione del principio sotteso alla disciplina dell’art.111 c.p.c., nei confronti dei soci cessati quali successori a titolo particolare della società mediante la chiamata in causa dei soci stessi ad opera dell’attore.
In tale contesto, pur apprezzando lo sforzo delle corti di merito di colmare le evidenti lacune normative createsi a seguito dell’introduzione del nuovo art.2495 c.c. e, in particolare di quelle che hanno inteso salvaguardare le pretese delle parti attrici consentendo la prosecuzione dei processi in corso, è auspicabile, anche nell’ottica di un corretto funzionamento del nuovo Tribunale delle Imprese, che venga data con celerità un’univoca soluzione alla problematica o mediante un intervento del legislatore o mediante un’intepretazione univoca della Suprema Corte.
L’obbiettivo dovrebbe essere quello di evitare che compiacenti ed interessate cancellazioni di società, nonostante la pendenza di controversie che le vedono coinvolte, possano risolversi nella sostanziale impossibilità, da parte di soggetti che si sono rivolti all’autorità giudiziaria, di vedere accertati e soddisfatti i propri diritti in totale spregio di principi costituzionalmente garantiti.
* Marco Emanuele Galanti
* Stefano Bardelloni
*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners