[Marzo 2000] - Danno Biologico
All’art.3 del Decreto Legge n.70 del 28/3/2000 erano state introdotte, come noto, specifiche limitazioni in tema di risarcimento dei danni alla persona di “lieve entità” (danno biologico: L.800.000 a punto sino al 5%, L.1.500.000 dal 6% al 9%; danno biologico temporaneo: L.50.000 per ogni giorno di invalidità assoluta…;danno non patrimoniale: 25% di quanto liquidato per danno biologico…).
La Legge 26 maggio 2000 n.137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.172 del 27 maggio 2000, ha convertito il predetto Decreto (con modificazioni).
Nel testo della Legge di conversione, è stata tra l’altro prevista la soppressione dell’art.3 in precedenza richiamato.
Per l’effetto, le limitazioni a suo tempo introdotte dal Decreto Legge sono venute meno, con conseguente reviviscenza dei consueti criteri di quantificazione del danno.
Per quanto attiene, in particolare, al Foro milanese, occorre quindi attualmente fare principale riferimento alle note Tabelle, da ultimo aggiornate nel corso del mese di marzo del corrente anno.
Occorre altresì considerare che nel frattempo è stato predisposto e già approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10/5/2000 un disegno di Legge che prevede una nuova modalità di computo del danno biologico per le lesioni sino al 9%. Il disegno prevede una quantificazione “base” di L.1.200.000 alla quale devono essere applicati, caso per caso, coefficienti proporzionali alla percentuale di invalidità ed all’età del danneggiato (ad es., in caso di 8 punti di invalidità per soggetto di 35 anni di età, il calcolo dovrebbe essere così effettuato: L.1.200.000 x il coefficiente 1.3, indicato nel progetto di Legge e corrispondente a detti punti di invalidità, x 4 - il coefficiente per età 17.5% = L.16.632.000; mentre con il decreto non convertito si sarebbe raggiunta la somma di L.800.000 x 8 = L.6.400.000!).
Per il resto, il disegno di Legge in questione prevede la liquidazione del danno biologico temporaneo nella misura di L.50.000 per ogni giorno di invalidità assoluta mentre, in caso di invalidità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione dovrebbe avvenire “in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno”. Da ultimo, il danno non patrimoniale dovrebbe essere risarcito in un importo non superiore al 25% di quanto risarcito a titolo di danno biologico.
Studio Legale GGM