L’annosa questione sulla legittimità del lease back sembra destinata a concludersi.

Com’è noto il lease back è un’operazione con la quale un’impresa commerciale o industriale vende un bene, di solito un immobile, ad un’impresa finanziaria che contestualmente concede in locazione finanziaria il bene stesso all’impresa venditrice; quest’ultima corrisponde i canoni pattuiti, con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto mediante pagamento del prezzo stabilito per il riscatto al termine della durata del contratto.

Il Ministero dele Finanze, con la circolare n.218/E del 2000, ha fornito agli uffici le direttive in merito al trattamento fiscale da riservare a queste operazioni, chiedendo loro di abbandonare il contenzioso in atto sulla materia. Il Fisco ha, infatti, fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che sostanzialmente ha sconfessato dal 1995 a oggi l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria, ritenendo questo schema negoziale autonomo sotto il profilo strutturale e funzionale.

In base alle conclusioni raggiunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, da ultimo ribadite dalla Suprema Corte con sentenza n.9944 del 28 luglio 2000, le novità più significative in materia di lease back riguardano:

- ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione (nei confronti della società di leasing) del bene oggetto del contratto, la concessione in leasing del bene e il riscatto del bene;

- ai fini delle imposte sui redditi, la cessione del bene alla società finanziaria, la concessione del bene in leasing e il riscatto del bene al termine del contratto.

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