[Gennaio 2001] - Proroga dei termini per il deposito della documentazione relativa all’istanza di vendita nell’espropriazione immobiliare
Il decreto legge 18 ottobre 2000 n. 291, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione del 14 dicembre 2000 n. 372, ha modificato l’art. 13 bis (norma transitoria) della legge 3 agosto 1998 n. 302.
Il legislatore ha prorogato i termini della documentazione prescritta dall’art. 567 C.p.C., al 30 giugno 2001 per tutte quelle procedure esecutive nelle quali l’istanza di vendita risulti depositata entro il 30 aprile 2001.
Inoltre ha stabilito che, qualora gli uffici pubblici ed i notai non rilascino la documentazione nei termini indicati dalla legge, gli stessi debbano attestare per iscritto al richiedente, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, i motivi del mancato rilascio.
Il creditore con una istanza, può chiedere, al giudice un’ulteriore proroga che potrà essere concessa solo se si dimostri che la mancata presentazione della documentazione non è a lui imputabile. Il giudice, infine, ha la facoltà di impartire ulteriori disposizioni, affinché siano rimosse le cause impeditive per il rilascio della documentazione.
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