[Febbraio 2001] - Agenti di commercio (news)
Agenti di commercio: la legge comunitaria 2000 introduce l’indennità per il patto di non concorrenza
L’art.23 della legge comunitaria 2000, inserendo nell’articolo 1751 bis c.c. il comma 2°, innova la disciplina del patto di non concorrenza degli agenti prevedendo l’obbligo del preponente di versare all’agente un’indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale. Detto obbligo entrerà in vigore dal 1 giugno 2001 e, per effetto della novella, la legislazione italiana si allineerà con quella tedesca e francese che già prevedono l’indennizzo dell’agente in caso di patto di non concorrenza per il tempo successivo alla cessazione del contratto di agenzia.
La determinazione dell’indennità può essere fatta dalle parti ovvero essere rimessa al giudice. Nel primo caso l’indennità va commisurata alla durata del patto (due anni al massimo ex art.1751 bis , comma 1° c.c.) alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto, prevedendosi un rinvio alla contrattazione collettiva per la sua concreta determinazione.
In assenza di determinazione pattizia, l’indennità è determinata in via equitativa dal giudice, in base ai seguenti criteri fissati dalla legge:
· i corrispettivi riscossi dall’agente durante il rapporto e la loro incidenza sul volume d’affari complessivo;
· le cause di cessazione del rapporto;
· l’ampiezza della zona;
· l’eventuale vincolo di esclusiva.