[Novembre 2003] - Collaborazioni a progetto e modifiche introdotte dal disegno di legge per la Finanziaria 2004
COLLABORAZIONI A PROGETTO E MODIFICHE INTRODOTTE DAL DISEGNO DI LEGGE PER LA FINANZIARIA 2004
Il disegno di legge contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge Finanziaria 2004) prevede l’introduzione di un’importante estensione della riforma Biagi.
L’articolo 11 comma 11 del disegno di legge concede, infatti, alle pubbliche amministrazioni la possibilità di avvalersi di “personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di lavoro a progetto”.
Tale disposizione opera, dunque, un espresso richiamo all’istituto del lavoro a progetto, tipologia contrattuale introdotta e disciplinata dagli articoli 61 – 69 del decreto legislativo 276/03, attuativo delle prime cinque disposizioni della legge Biagi, in vigore dal 24 ottobre.
Nella precedente circolare pubblicata sui siti www.giemmelex.it, www.onlinelex.com e www.antex.it relativa, appunto, al contratto di lavoro a progetto, avevamo sottolineato l’esclusione del settore pubblico dalle previsioni contenute nel decreto (allora ancora non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale). L’articolo 6 della legge delega 30/2003 dispone, infatti, l’inapplicabilità delle norme della riforma Biagi alle pubbliche amministrazioni “ove non siano espressamente richiamate”. In mancanza di richiami espressi, la disciplina disposta dalla legge delega non è, quindi, applicabile al settore del pubblico impiego.
La conseguenza di un espresso richiamo dell’istituto del lavoro a progetto ad opera dell’articolo 11, comma 11 del disegno di legge consiste, dunque, nella diretta applicabilità di tale istituto anche alle amministrazioni. Tale norma precisa che gli enti non in regola con il patto di stabilità per il 2003 non potranno attivare alcuna forma di lavoro flessibile (nemmeno, quindi, il lavoro a progetto).