CIRCOLARE N. 4 NOV96

DECRETO LEGISLATIVO 23 OTTOBRE 1996, n. 581 PER IL COORDINAMENTO DI ALCUNE NORME IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI, APPLICABILI ALLA RADIODIFFUSIONE E ALLA RITRASMISSIONE VIA CAVO

Il decreto legislativo in oggetto riveste una particolare importanza nel vasto panorama della normativa sul diritto d’autore e sui i diritti connessi poichè ha mutato, integrato e novellato la Legge sul Diritto d’Autore nello sforzo di regolamentare la telecomunicazione via satellite che, attualmente, rappresenta uno dei mezzi tecnologici di diffusione e di trasmissione del segnale più efficace.

La ratio sottesa alla Direttiva comunitaria, il cui recepimento ha dato luogo al decreto legislativo de quo, era quella di garantire che tutti gli Stati della comunità assicurassero “la libertà di ricezione delle trasmissioni” e non ostacolassero “la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissione televisive provenienti da altri stati membri”. Si voleva promuovere, inoltre, la crezione e la distribuzione dei programmi della UE e garantire la tutela del diritto d’autore nell’ambito delle diffusioni transnazionali.

Orbene, passando all’esame del contenuto del decreto legilsativo, è necessario all’uopo distinguere il diritto di diffusione via satellite dal diritto di ritrasmissione via cavo.

In materia di telecomunicazione via satellite esiste, infatti, una dicotomia tecnica tra i satelliti di diffusione diretta ed i satelliti di telecomunicazione: i primi captano, trasformano e riemettono segnali direttamente accessibili ai privati forniti di speciale antennna (in questo contesto si parla di diritto di diffusione); i secondi, invece, riflettono i segnali provenienti da una stazione terrestre ad altre stazioni che li ritrasmettono via cavo o via etere agli utilizzatori/utenti (diritto di ritrasmissione via cavo).

Per quanto concerne il diritto di diffusione l’art. 3 del decreto legislativo dispone con una formula di ampio respiro che “agli autori di opere cinematografiche ed audiovisive, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta, per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti”.

Emerge, dunque, l’intenzione di assicurare al produttore, amplius all’autore di un’opera protetta dal diritto d’autore una tutela erga omnes integrale che impedisca a terzi di sfruttare l’opera stessa trasmettendola (via satellite) liberamente ovverosia senza corrispondere a quest’ultimo un equo compenso determinato o in via convenzionale o in via legale e senza una autorizzazione dell’autore stesso espressamente richiesta dall’art. 4 del decreto .

Viene, in altri termini, riconosciuto a favore degli autori delle opere diffuse attraverso il satellite un diritto esclusivo, pieno, qualificato, da una parte della dottrina, nei termini di un diritto di comunicazione pubblica.

In ordine, invece, al diritto di ritrasmissione via cavo, rectius all’esercizio del diritto di ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo, l’art. 4 del decreto prevede, come per il diritto di diffusione via satellite, la condizione che l’autore abbia rilasciato l’autorizzazione; tale autorizzazione “è concessa - recita il disposto dell’art. 9 - mediante contratto tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori”.

Anche in questo caso si tratta di un diritto pieno, esercitabile, tuttavia, in Italia, esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori (art.11) che è deputata, essendo l’unica società di gestione operante, ad autorizzare o vietare la ritrasmissione di programmi.

Considerata la complessità e le continue innovazioni in relazione alla materia trattata, lo studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento o chiarimento che si dovesse rendere necessario.

Milano , Novembre 1996

Studio Legale GGM