[Gennaio 2001] - Seconda legge di semplificazione
CIRCOLARE N. 14 FEB 2001
LA SECONDA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE
Legge 24 novembre 2000 n.340
In attuazione di quanto previsto dall’art.20 della legge Bassanini 1 (legge 15/3/97 n.59)[1], è stata promulgata la legge 24 novembre 2000 n.340 recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24/11/2000 n.275), meglio nota come “seconda legge di semplificazione”. Dal contenuto del testo normativo emerge un unico disegno complessivo caratterizzato allo stesso tempo da una pluralità di linee guida e da una diversità tale di argomenti trattati da rendere difficile l’individuazione di un unico filo conduttore. Pertanto, si rende necessaria la ricostruzione del provvedimento attorno ad una serie di tematiche generali:
· con una prima serie di disposizioni la legge individua nuovi procedimenti amministrativi oggetto di attività di delegificazione e, parallelamente, ne precisa meglio altri, già oggetto di individuazione normativa;
· una seconda serie di disposizioni riguardano aspetti dell’organizzazione amministrativa, rivolte in particolare al soddisfacimento di esigenze di semplificazione e di efficienza;
· altre disposizioni riguardano più specificamente il mondo delle imprese, ed in particolare le relazioni intercorrenti tra attività economiche e pubbliche amministrazioni;
· un’altra serie di disposizioni prevedono delle modifiche dirette alla legge 7 agosto 1990 n.241 in tema di conferenza di servizi;
· infine, alcune disposizioni sono rivolte alla semplificazione nel campo del diritto societario.
Proprio per quest’ultima disciplina la legge 340/2000 ha previsto importanti innovazioni stabilendo:
1. la modifica della forma di pubblicità delle procedure di fusione e di scissione delle società (art.30);
2. la soppressione dei fogli annunzi legali e il regolamento sugli strumenti di pubblicità (art.31);
3. la semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali (art.32);
4. ulteriori semplificazioni in materia societaria (art.33);
Le novità in materia di fusione e di scissione delle società di capitali riguardano gli atti che non sono più soggetti alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in particolare: il progetto di fusione o scissione a cui partecipano società di capitali dovrà sempre essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove hanno sede le società partecipanti a tale operazione (art.2501 bis c.c.), ma non dovrà più essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In conseguenza di tale modifica operata dalla nuova legge, il termine di almeno un mese, precedentemente previsto, che doveva intercorrere tra la data di pubblicazione del progetto per estratto sulla Gazzetta e la data fissata per la deliberazione di fusione o scissione, dovrà d’ora in poi, invece, intercorrere tra la data fissata per la delibera di fusione o scissione e l’iscrizione del progetto nel registro delle imprese. Allo stesso modo non è più richiesta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della deliberazione di fusione o scissione, dell’atto di fusione e del progetto di scissione.
Si precisa inoltre, che gli effetti degli atti del procedimento di fusione conseguono alla loro iscrizione nel registro delle imprese e non più dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda la soppressione dei fogli annunzi legali si rileva che per gli atti per i quali la pubblicazione sul Fal era richiesta congiuntamente ad altre forme di pubblicità, da oggi la pubblicazione su quest’ultimo non è più prevista; mentre, per gli atti per cui l’unica forma di pubblicità era precedentemente prevista sul Fal, è ora necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La nuova legge di semplificazione ha anche previsto l’abolizione dell’obsoleto sistema di deposito della firma dei rappresentanti delle società di persone e delle società di capitali nel registro delle imprese. Di conseguenza si è stabilito che sia più che sufficiente il controllo sul certificato camerale circa l’identità della persona cui sono attribuite determinate cariche sociali.
Inoltre, è stato abolito anche il giudizio di omologazione e pertanto, d’ora in avanti, l’iscrizione della società nel registro delle imprese non sarà più ordinata dal tribunale, ma verrà richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. Si rileva che, per effetto di questa modifica, il sindacato dell’ufficio del registro delle imprese si limiterà ad accertare la regolarità formale della documentazione e che, di conseguenza, sarà escluso qualsiasi controllo di legittimità sostanziale. Tutti i termini previsti nella legislazione vigente con riferimento all’omologazione dell’atto costitutivo decorreranno dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese. D’ora in poi, sarà il notaio che verbalizza la deliberazione dell’assemblea che dovrà, entro trenta giorni, verificare l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito, allegando le eventuali autorizzazioni richieste. L’ufficio del registro delle imprese, una volta verificata la regolarità formale della documentazione, iscriverà la delibera.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni di legge deve tempestivamente comunicarlo agli amministratori. Questi ultimi, o ciascun socio, entro 30 giorni possono ricorrere al tribunale per l’iscrizione della deliberazione.
Infine è importante notare che, secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni normative, il notaio che chiede l’iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, da lui verbalizzate, ovvero chiede l’iscrizione di un atto costitutivo di una società di capitali da lui rogato quando risultino chiaramente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, è punito con la sospensione prevista dall’art.138 della legge notarile e con la sanzione amministrativa da uno a trenta milioni di lire.
In ogni caso, considerata la complessità della materia trattata, lo studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento o chiarimento che si dovesse rendere necessario.
Studio Legale GGM
[1] Disposizione che impone al Governo di presentare al Parlamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi….indicando i criteri per l’esercizio della potestà regolamentare.