CIRCOLARE N.16 FEBB. 2001

*****

DIRETTIVA RELATIVA ALL’ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO: QUANDO SARA’ RECEPITA IN ITALIA?

L’art. 139 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (paragrafo 2) disciplina che le parti sociali possono richiedere congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati da una decisione del Consiglio per proposta della commissione.

La direttiva 99/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 attua l’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 tra UNICE (Unione delle confederazioni dell’industria e dei lavoratori d’Europa), CEEP (Centro europeo dell’impresa pubblica) CES (Confederazione Europea dei sindacati).

Nell’accordo sono previste le condizioni d’occupazione dei lavoratori a tempo determinato compreso quelli stagionali, con l’esclusione dei lavoratori assunti tramite agenzia interinale.

L’accordo intende migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, garantendo il rispetto del principio di non discriminazione, nonché prevenire gli abusi risultanti dall’utilizzazione dei contratti.

A tal proposito, l’accordo prevede che gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle esigenze dei settori e/o categorie dei lavoratori, introducano delle norme che:

- giustifichino i rinnovi dei contratti a tempo determinato;

- indichino la durata massima dei successivi contratti e il numero dei rinnovi.

Inoltre nella clausola n.7 del presente accordo è stabilito che i datori di lavoro facilitino l’accesso dei lavoratori a tempo determinato, nella misura del possibile, ad opportunità di formazione così da migliorare le competenze professionali, lo sviluppo della carriera e la mobilità occupazionale.

“Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori di quelle stabilite dall’accordo” (clausola otto).

Questo è il contenuto della direttiva che deve essere recepita entro il 10 luglio 2001.

In Italia le parti sociali si sono incontrate per pervenire ad un accordo ma la prima riunione che si è tenuta il 31 gennaio 2001 è stata rinviata per consentire ulteriori approfondimenti sull’argomento.

Sembra che vi siano stati dei disaccordi tra Confindustria, CISL e UIL da una parte e la Cgil dall’altra riguardante, la durata massima dei successivi contratti a tempo determinato e il numero dei rinnovi.

Posto che ciò può implicare un ritardo sul recepimento della direttiva, poiché in cinque mesi deve essere stipulato prima l’accordo tra le varie parti sociali e successivamente tale accordo deve essere attuato dal Governo, l’Esecutivo attuerà la direttiva anche in mancanza di un accordo.

STUDIO LEGALE GGM