CIRCOLARE N. 15 FEB 2001

INTERNET: PROTEZIONE DEL CONSUMATORE NELLA COMUNITA’
Regolamento (Ce) n.44/2001

Già nel 1968 gli Stati membri della Comunità Europea avevano concluso la Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale in vista della creazione del mercato comune e per facilitarne il funzionamento. Successivamente, tale Convenzione è stata modificata dalle convenzioni di adesione degli Stati che si sono aggiunti alla Comunità, adottando, tra l’altro, un protocollo di interpretazione e includendo alcune deroghe.[1] Nella realtà dei fatti, però, la Convenzione è stata ratificata solo da alcuni Stati membri con la conseguenza che per più di trent’anni non è entrata formalmente in vigore in Europa. Il 16 gennaio scorso, con il Regolamento n.44/2001, il Consiglio Europeo ha dato il via al cosiddetto processo di “comunitarizzazione” della Convenzione introducendola nell’ordinamento comunitario. Le nuove competenze dell’Unione europea in materia di giustizia e affari interni, infatti, danno al Consiglio la facoltà di adottare (all’unanimità su proposta della Commissione e dopo consultazione del Parlamento europeo, secondo quanto stabilito dall’art. 65 del Trattato) le norme miranti a facilitare la creazione di uno “spazio europeo della giustizia” dove la libera circolazione delle decisioni riguardanti le controversie in materia civile e commerciale sia garantita e applicata in maniera trasparente.

Il nuovo Regolamento è una norma direttamente applicabile ed entrerà in vigore in tutto il territorio europeo nel marzo del 2002: tale scelta legislativa è dipesa dalla volontà della Commissione di stabilire omogeneamente, con un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile, le norme riguardanti una materia così importante per la libertà, la sicurezza e la giustizia di tutti i cittadini europei evitando allo stesso tempo i tempi lunghi che una direttiva avrebbe comportato per il recepimento della normativa nei singoli Stati.

Il nuovo regolamento riprende in generale le disposizioni della Convenzione di Bruxelles concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Allo stesso tempo prevede alcuni aggiornamenti in determinati settori tra cui:

·        i contratti di assicurazione;

·        i contratti individuali di lavoro;

·        i contratti conclusi dai consumatori.

In particolare nella IV sezione del regolamento intitolata “Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori” all’art.15 è espressamente previsto che la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è disciplinata dal regolamento:

a)      qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)      qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;

c)      in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

Proprio in virtù da quanto previsto al punto c) dell’art.15 risulta evidente che la nuova normativa disciplina anche i contratti conclusi tramite Internet, costituendo pertanto un precedente giuridico di fondamentale importanza per il nuovo fenomeno del commercio elettronico.

In particolare il regolamento prevede espressamente  che nel caso in cui vi siano delle controversie tra un fornitore di beni o servizi domiciliato in un altro Stato membro ed il consumatore, quest’ultimo ha la facoltà di scegliere se ricorrere contro l’altra parte nello Stato del suo domicilio o in quello del domicilio del fornitore (1° comma dell’art.16). Il secondo comma dell’art. 16 invece prevede che l’azione proposta contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

Il regolamento (art.17) prevede altresì delle deroghe a tali disposizioni solo nei casi in cui vi sia una convenzione:

a)      posteriore al sorgere della controversia, o

b)      che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nel regolamento (ad esempio un arbitrato), o

c)      che stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni.

La scelta legislativa di adottare disposizioni più favorevoli a favore del consumatore deriva dalla necessità di dover assicurare una maggior tutela al soggetto che agendo al di fuori della propria attività professionale risulta essere innegabilmente la parte più debole del contratto. Tale scelta di principio applicata al commercio elettronico ha immediatamente sollevato un forte dibattito tra le istituzioni europee ed alcune parti interessate.

Infatti, se da una parte si rende necessaria assicurare una maggior tutela al consumatore che acquista in Rete, dall’altra vi è il serio rischio da parte delle aziende che praticano il commercio on-line di poter essere chiamate in giudizio da un qualsiasi tribunale nel territorio della UE.

Questa circostanza potrebbe in futuro condizionare fortemente le imprese interessate al commercio elettronico e portare a minori investimenti di capitali nel nuovo mercato. Inoltre, davanti alla seria possibilità di dover affrontare eventuali procedimenti all’estero con le conseguenti spese legali, i soggetti più danneggiati risulterebbero essere quelle piccole e medie imprese che, non avendo i mezzi e la struttura necessaria, si troverebbero nell’impossibilità di proporre i propri prodotti in Rete.

A questo proposito è stato precisato che la disciplina comunitaria deve essere applicata solo nei casi di utilizzazione attiva di Internet, e cioè solo quando l’offerta di determinati beni e servizi risulti inequivocabilmente rivolta ai consumatori di un determinato Paese e non per la mera circostanza che quel sito sia raggiungibile da un determinato Paese. Ne deriva che gli operatori commerciali possono esercitare la facoltà di restringere le proprie offerte, attraverso dei “disclaimers” (avvertenze), solo ai consumatori domiciliati in alcuni Stati membri. In tale maniera non solo risulta più facile stabilire quali norme devono essere applicate in caso di contestazione, ma si ha la certezza di richiamare solo ordinamenti giuridici di cui si è già a conoscenza.

Si ricorda che il Regolamento CE n.44/2001 entrerà in vigore solo nel marzo del 2002 e che la Commissione sta già svolgendo tutta una serie di attività (lancio di progetti pilota, consultazioni tra le parti interessate e dibattiti con i Governi dei Paesi membri) per trovare metodi alternativi di risoluzione delle controversie legate al commercio elettronico che possano meglio adattarsi alle esigenze di questa particolare disciplina.

In ogni caso, considerata la complessità e la costante evoluzione della materia trattata, lo studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento o chiarimento che si dovesse rendere necessario.

Studio Legale GGM

[1] Il 16 settembre 1998 tra gli Stati membri e gli Stati EFTA viene conclusa anche la Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Detta convenzione è parallela alla convenzione di Bruxelles.