[Marzo 2001] - Ferie non godute: grosse novità
Con sentenza n.2569/2001 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità del principio della “irrinunciabilità delle ferie”, già più volte ribadito anche dalla Corte Costituzionale, secondo il quale il lavoratore che, per motivi a lui non imputabili, non abbia potuto usufruire del periodo di riposo maturato e non praticato, ha diritto “all’effettiva fruizione delle stesse”.
La questione era stata sollevata da un lavoratore dipendente che si era visto negare tale possibilità dal Tribunale di Milano. Secondo il Tribunale, infatti, il diritto al godimento reale delle ferie si consuma se non fruito nell’anno di riferimento. Pertanto il diritto alle ferie si tramuta “automaticamente e irreversibilmente in diritto all’indennità sostitutiva trascorso il predetto periodo”.
Secondo la Cassazione tale decisione risulta essere in netto contrasto con il quadro normativo vigente e pertanto non può essere condivisa. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che “il diritto alla fruizione effettiva del periodo feriale, non goduto nell’anno di riferimento per fatto imputabile al datore di lavoro, trova il suo fondamento nell’articolo 2058 c.c. che disciplina il risarcimento in forma specifica”. Pertanto devono, altresì, considerarsi nulle tutte le clausole collettive che, a fronte di tale evento, prevedano in via esclusiva l’indennità sostitutiva. Unica eccezione a tale principio deriva dalla concreta impossibilità del datore di far recuperare i giorni di riposo al lavoratore solo in caso di imprescindibili e comprovate esigenze aziendali. In definitiva, alla luce del nuovo orientamento della Cassazione, il lavoratore ha innanzitutto diritto al risarcimento in forma specifica. Tale diritto può tramutarsi in diritto al risarcimento per equivalente, solo ed esclusivamente, quando risulti eccessivamente oneroso per il datore di lavoro.
La decisione della Cassazione è senz’altro maturata da un’attenta analisi delle norme costituzionali (art.36) e del codice civile (art.2109) che tutelano il diritto al riposo configurandolo come un diritto irrinunciabile, nonché dalla crescente valorizzazione sociale che i lavoratori attribuiscono al tempo libero, considerato ormai come strumento di realizzazione e garanzia della dignità umana.
Studio Legale GGM