[Aprile 2001] - Cambiale: è indispensabile un firma leggibile
La Corte di Cassazione, con sentenza n.1058/2001, è tornata a pronunciarsi sull’annosa questione collegata alla formulazione dell’articolo 8 della legge cambiaria (R.d. 14 dicembre 1993, n.1669) allo scopo di stabilire se, nel caso di obbligazione assunta da una persona giuridica, la sottoscrizione di colui che la rappresenta debba essere apposta per esteso, in conformità a quanto previsto per le persone fisiche, o se invece sia ammissibile una sua sigla dopo la denominazione della società.
La Suprema Corte preliminarmente ha affermato che, senza una sottoscrizione leggibile, il documento non è utilizzabile neppure come promessa di pagamento ex art.1988 del Codice Civile perché non è riferibile ad alcuna persona determinata. Successivamente ha affrontato il punto focale della problematica ritenendo che, anche se l’art.8 della normativa sopracitata fa riferimento alla persona fisica e non menziona le società, nel caso di sottoscrizione del legale rappresentante di quest’ultima si debba seguire il criterio formale del disposto normativo. La motivazione a tale estensione appare evidente: la prescrizione contenuta nell’art.8 della legge cambiaria ha lo scopo di identificare il soggetto obbligato e ciò comporta che, nel caso di società, sia necessario identificare la persona fisica che si obbliga in nome della società con la riconoscibilità della sua firma.
La Suprema Corte sembra quindi condividere l’orientamento interpretativo che coglie nell’art.8 l.c. una prescrizione di rigore formale operante per ogni sottoscrizione cambiaria sia della persona fisica che si obblighi in proprio, sia della persona fisica che si obblighi, quale rappresentante, in nome altrui. In questa occasione la Cassazione ha precisato che nel negozio rappresentativo l’identificazione del soggetto obbligato avviene necessariamente attraverso l’identificazione della persona fisica che si obbliga in suo nome con la propria firma autografa “riconoscibile”. Tale orientamento fonda le sue motivazioni sull’impossibilità di attribuire idoneità identificante e funzione di spendita del nome alla riproduzione meccanica, che avviene solitamente con “timbro”, della ragione sociale o della denominazione della società, al di sotto della quale venga apposta una firma indecifrabile.
La Corte di Cassazione ha concluso affermando che l’art.8 l.c. riflette l’esigenza, insita nel carattere di letteralità e autonomia del titolo cambiario, di un requisito formale minimo per ogni sottoscrizione apposta sul titolo da colui che si obbliga in nome proprio oppure in nome altrui.
Alla luce delle riflessioni sopra esposte, coloro i quali intendano vedere soddisfatti i propri crediti attraverso l’uso della cambiale, dovranno accertarsi che la sottoscrizione apposta sul titolo di credito sia leggibile e per esteso, per evitare così spiacevoli sorprese in sede giudiziale.
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