[Maggio 2001] - Recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova
Lo sforzo interpretativo volto a conciliare diverse e contrastanti esigenze ha creato notevoli problemi in ordine alla individuazione dello strumento sanzionatorio da utilizzare di fronte ad un atto di recesso illegittimo del datore di lavoro durante il periodo di prova. La giurisprudenza di merito ha principalmente insistito sulla necessità di applicare alla fattispecie, ove consentito (datore di lavoro con più di quindici dipendenti), l’apparato garantistico di cui all’art.18 della Statuto dei Lavoratori, che prevede la sanzione della reintegra. In alcuni casi, infatti, si è stabilito che il rapporto debba essere svincolato dal patto e divenire definitivo ab origine; in altri casi, l’estensione temporale della reintegra è stata limitata al tempo necessario per la verificazione della capacità del soggetto; in altri casi ancora, si è sostenuto che dall’illegittimità del recesso debba derivare l’automatico superamento della prova, con obbligo di ripristino del rapporto di lavoro.
Questo orientamento è stato più volte avversato dalla Suprema Corte, la quale ha sottolineato come il recesso illegittimo del lavoratore in prova non rientri in nessuna delle ipotesi previste dall’art.18 dello Statuto sopracitato, non potendosi accordare al lavoratore ingiustamente estromesso una tutela contrastante con la funzione strumentale che il patto di prova riveste: si è stabilito che il lavoratore avrà diritto alternativamente alla prosecuzione del rapporto per il periodo di prova residuo oppure al pagamento delle somme che avrebbe percepito in quel periodo (Cass., 21 gennaio 1985, n.233; Cass., 22 ottobre 1987, n.7821).
STUDIO LEGALE GGM