In data 28 settembre 2001 il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di legge contenente la “delega” al Governo per la riforma del diritto societario. In particolare, il Governo ha ricevuto il “via libera” per varare, entro un anno, la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, nonché la disciplina degli illeciti penali e amministrativi per le società commerciali, emettendo gli appositi decreti legislativi previsti nel provvedimento sopra citato. Lo scopo fondamentale della riforma dovrà essere quello di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, focalizzandosi sulla semplificazione della disciplina e sull’estensione degli ambiti di autonomia statutaria. Inoltre, pur nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libertà di scelta delle forme organizzative dell’impresa, detta riforma dovrà prevedere due modelli societari riferiti l’uno alla società per azioni e l’altro alla società a responsabilità limitata.

Qui di seguito verranno ripercorsi brevemente i tratti salienti della legge delega, con particolare attenzione alle linee guida riguardanti la S.p.a., la S.r.l. e le società cooperative.

La riforma della  S.r.l.

La riforma della disciplina della S.r.l. dovrà ispirarsi al principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci e, conseguentemente, ad un’ampia autonomia statutaria. Tale autonomia dovrà principalmente investire le strutture organizzative, i procedimenti decisionali della società  e gli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riguardo alle azioni di responsabilità. Per quel che concerne l’atto costitutivo, dovrà essere semplificato il procedimento, confermando la soppressione dell’omologazione, dovrà essere determinata la misura minima del capitale e dovrà essere dettata una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, purchè sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale. Dovrà essere prevista la possibilità per le S.r.l. di emettere e collocare titoli di debito presso operatori qualificati, ma con il divieto di appello diretto al pubblico risparmio e restando comunque sempre esclusa la sollecitazione all’investimento in quote di capitale. Fermo quanto precede, la disciplina dovrà prevedere norme inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale sociale, nonché  norme in materia di liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori sociali consentendo, nel contempo, una semplificazione delle procedure.

La riforma della S.p.a.

Per quanto concerne la S.p.a., l’attenzione dovrà essere focalizzata sulla centralità del titolo azionario, sia sotto il profilo della sua predisposizione alla circolazione sia sotto il profilo della sua qualità di strumento per l’acquisizione di capitale di rischio, in rapporto alla tutela degli interessi dei soci, creditori, investitori, risparmiatori e terzi. Conseguentemente, i decreti legislativi dovranno porre, accanto ad un ampliamento dell’autonomia statutaria e alla previsione di un assetto organizzativo idoneo a promuovere efficienza e correttezza della gestione dell’impresa sociale, norme inderogabili dirette a distinguere il controllo sull’amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno, a consentire l’azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci e a fissare congrui quorum per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza. Dovrà essere prevista la possibilità di non indicare la durata della società nell’atto costitutivo nonchè la possibilità della costituzione ad opera anche di un unico socio, prestando adeguate garanzie per i creditori. Avendo riguardo alla disciplina del capitale, la riforma dovrà essere diretta ad aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello societario, nonché prevedere la possibilità per la società di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare ed emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso. La riforma dovrà dettare, inoltre, una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, purchè venga garantita l’effettiva formazione del capitale sociale. Innovazione di assoluto interesse, per quel che riguarda le azioni e le obbligazioni, è la previsione della possibilità di emettere azioni  senza indicazione del valore nominale (determinandone la disciplina conseguente) ed obbligazioni senza i vincoli che oggi ne limitano l’utilizzo. Infine, sembra opportuno rivolgere l’attenzione alla disciplina dell’amministrazione. La riforma dovrà dare la possibilità alle S.p.a. di scegliere tra diversi sistemi di amministrazione:

-         il sistema vigente, con un organo di amministrazione, formato da uno o più   componenti, e un collegio sindacale;

-         un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza  eletto dall’assemblea, con competenze in materia di gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti;

-         un consiglio di amministrazione, all’interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza al quale vanno assicurati adeguati poteri di informazione e di ispezione.

La riforma delle società cooperative

La principale novità dell’art. 5 della legge delega riguarda l’introduzione della figura delle cooperative costituzionalmente riconosciute, con riferimento a quelle che svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative di questi ultimi. Solo a quelle che soddisfano tali requisiti, nel rispetto dei principi della mutualità, viene riservata l’applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo. A queste viene contrapposta la figura delle cooperative non virtuose che non rispettano tali requisiti; per queste il legislatore disegna una normativa che le avvicina notevolmente alle società di capitali, prevedendo l’applicazione della disciplina delle S.p.A. a quelle società a cui partecipino soci finanziatori o che emettano obbligazioni. Queste ultime, pur non potendo usufruire delle agevolazioni previste, possono essere destinatarie di sovvenzioni pubbliche o di altri benefici.

Al fine di incentivare il ricorso ai mercati dei capitali verranno previste:

-         la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;

-         norme che favoriscano l’apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari;

-         statuti che stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

-         consentire che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell’interesse mutualistico del socio cooperatore e/o finanziatore;

-         possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative con l’obbligo però di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione ai fondi mutualistici.

La nuova normativa si propone anche di favorire la collaborazione interna introducendo la figura del gruppo cooperativo, definito come un insieme formato da più soggetti che, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria.

Gli ulteriori principi generali della nuova disciplina dovranno assicurare il perseguimento della funzione sociale, nonché dello scopo mutualistico da parte dei soci; favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione; prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate per la S.p.A. e per la S.r.l. a secondo delle caratteristiche dell’impresa cooperativa e della capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni sopracitate i consorzi agrari, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere.

Disciplina del bilancio

Disciplinata dall’art. 6, la disciplina del bilancio è ispirata  ai seguenti criteri direttivi:

-         eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito d’impresa;

-         dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine e delle operazioni finanziarie in genere;

-         prevedere le condizioni in presenza delle quali le società potranno utilizzare principi contabili riconosciuti internazionalmente per la redazione del bilancio consolidato;

-         ampliare le ipotesi nelle quali è ammessa una redazione abbreviata del bilancio e del conto economico.

Trasformazione, fusione e scissione

Quest’argomento trattato dall’art. 7 della legge delega è improntato alla semplificazione del procedimento nel rispetto delle direttive comunitarie, disciplinando possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e fusioni eterogenee. Dovranno inoltre essere enunciati i criteri di redazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione/scissione e stabilito che le fusioni tra società, nelle quali una abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, non comportino più violazione del divieto di acquisto e sottoscrizione di azioni proprie, di cui rispettivamente agli art. 2357 e 2357-quater del c.c., e del divieto di accordare prestiti e fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie , di cui all’art. 2358 c.c.

Scioglimento  liquidazione e cancellazione

I principi guida di quest’argomento della legge delega sono improntati ad accelerare e  semplificare le procedure, a disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti e delle sopravvenienze attive e passive; in particolare, la riforma dovrà disciplinare:

-         condizioni, limiti e modalità per la conservazione dell’eventuale valore dell’impresa, prevedendo possibilità e procedure per la revoca dello stato di liquidazione;

-         i poteri e i doveri degli amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;

-         la redazione dei bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.

Per quanto riguarda invece la cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese, si dovrà semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale è possibile fare ciò, in presenza di  determinate e concorrenti circostanze, e prevedere adeguate forme di pubblicità.

Gruppi

La loro futura disciplina dovrà prevedere 1) principi di trasparenza tali da assicurare che l’attività di direzione e di coordinamento contemperino adeguatamente tutti gli interessi in gioco: gruppo, società controllate e soci di minoranza di queste ultime; 2) forme di pubblicità dell’appartenenza al gruppo e adeguate forme di tutela al socio come il diritto di recesso quando non sussistano le condizioni per l’obbligo di offerta pubblica di acquisto.

STUDIO LEGALE GGM