La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n.14568/2001, è tornata a pronunciarsi sulla dibattuta tematica della deducibilità della perdita conseguente ad una cessione pro soluto del credito.

In particolare la Corte di Cassazione, non ritenendo opportuno mutare l’orientamento già espresso con la sentenza n.13181/2000 in tema di deducibilità delle perdite su crediti, ha mantenuto fermo il principio in base al quale gli automatismi della deducibilità valgono solo nel caso in cui il debitore sia soggetto a procedure concorsuali e ha ribadito il principio secondo il quale detti automatismi siano da ritenersi legittimi a condizione che tali perdite risultino da elementi certi e precisi.

A nulla è valso il tentativo di parte ricorrente di portare l’attenzione della Corte su una precedente pronuncia (n.13916/2000) nella quale la stessa Corte, adottando un’interpretazione estensiva dell’art.66 del Tuir, avrebbe implicitamente ammesso la deducibilità della perdita per il solo fatto della cessione, senza attribuire rilevanza allo stato di solvibilità del debitore ceduto.

La norma che disciplina la tematica affrontata dalla Suprema Corte è quella contenuta nel terzo comma dell’art.66 del Tuir, secondo la quale “la perdita di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzabile di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”.

L’interpretazione proposta dalla Corte di Cassazione della norma sopra indicata appare eccessivamente restrittiva se si considera che neppure da un’interpretazione letterale dell’art.66 del Tuir è possibile desumere che la presenza di tali “elementi certi e precisi” ricorra esclusivamente nell’ipotesi in cui l’inesigibilità dei crediti sia comprovata dall’avvenuto esperimento dei tentativi di riscossione e dal loro esito infruttuoso.

Alla luce dell’interpretazione sopra indicata, appare opportuno esaminare quali possano essere, ad avviso della Corte di Cassazione, gli ulteriori elementi “certi e precisi”, idonei a comprovare l’inesigibilità del credito.

La sentenza recita testualmente: “se il creditore resta inerte nella titolarità del suo credito, esiste un credito inattuato per volontà del creditore ma non esistono elementi certi per configurare una perdita fiscalmente rilevante… non potendosi accettare l’idea che si può parlare di perdita a fini fiscali nelle ipotesi in cui il creditore nulla abbia fatto, nelle forme previste dalla legge, per esercitare il suo diritto di credito, ed abbia nella sostanza tenuto un comportamento remissivo o liberale”.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, sembra voler sanzionare il comportamento, definito dalla stessa Corte “remissivo o liberale”, di quelle società che optino per una cessione pro soluto del credito, senza avere precedentemente esperito alcun tentativo di recupero del credito stesso.

Il riconoscimento della deducibilità della perdita, secondo l’interpretazione proposta dalla Corte, parrebbe essere limitato alle sole ipotesi in cui l’inesigibilità del credito fosse inconfutabile ovvero quando, una volta esperiti tutti i tentativi di riscossione, il credito risultasse ancora insoddisfatto.

Da ciò è possibile desumere che, secondo l’orientamento della Suprema Corte, affinché una perdita originata da una cessione pro soluto dei crediti sia deducibile ai sensi dell’art.66 del Tuir, è necessario che vi sia una prova documentale dei tentativi (infruttuosi) esperiti dalla società cedente per ottenere il pagamento del credito successivamente ceduto.

Alla luce delle riflessioni sopra esposte riteniamo opportuno evidenziare alle società che volessero optare per una cessione pro soluto dei propri crediti che le perdite derivanti da dette cessioni non possono considerarsi deducibili ex se, ma è necessario provare lo stato di insolvibilità del debitore ceduto.

Al riguardo, potrebbe essere consigliabile rafforzare la posizione della società cedente il credito con attestazioni rese da “consulenti legali” dalle quali risultino in maniera oggettiva le difficoltà che potrebbero essere incontrate nell’escussione dei crediti una volta ottenuto il riconoscimento giudiziale degli stessi.

STUDIO LEGALE GGM