In data 20 settembre 2002 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che, in attuazione alla direttiva 2000/35/Ce, mira ad eliminare gli eccessivi ritardi nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali.

L’ambito di applicazione del predetto decreto legislativo si estende a tutti i rapporti commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, che rientrino nella definizione di “transazione” contenuta nell’art.2 e che implichino il pagamento di un prezzo. Sono esclusi i contratti che non hanno un corrispettivo già determinato a fronte della consegna di un bene o della prestazioni di servizi e le permute, nonché i contratti conclusi prima del 8 agosto 2002.

Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento oppure, ove non venga fissato un termine, dopo trenta giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, fatta salva l’ipotesi in cui il debitore dimostri che il ritardo del pagamento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui  non imputabile.

Una delle importanti novità introdotte dal decreto legislativo è contenuta all’interno dell’art.4 del decreto legislativo, il quale elimina la necessità della messa in mora del debitore ex art.1219 Cod. Civ., nell’ipotesi in cui il termine per il pagamento non sia stato stabilito nel contratto.

Il creditore ha diritto, altresì, al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme che non sono state tempestivamente corrisposte, salva la prova del maggior danno.

Infine, riteniamo opportuno segnalare il contenuto dell’art.9 riguardante le modifiche apportate al Codice di Procedura Civile, in particolare al procedimento d’ingiunzione.

Parrebbe emergere dal contenuto del predetto articolo la possibilità di ottenere il decreto ingiuntivo anche nei confronti di soggetti che risiedono al di fuori del territorio italiano. In tal caso, se l’intimato risiede in uno degli Stati dell’Unione Europea il termine dell’ingiunzione è di cinquanta giorni e può essere ridotto a venti giorni, mentre se risiede  in altri Stati il termine è di sessanta giorni.

Anche in questo caso segnaliamo che al norma è applicabile solo ed esclusivamente ai rapporti di credito nascenti da contratti stipulati successivamente al 8 agosto 2002.

Lo Studio è a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento.

STUDIO LEGALE GGM & PARTNERS