[Novembre 2002] - Sull’applicabilità dell’art 18 L.300/70 alle imprese aventi strutture organizzative in diversi comuni
L’art.18 della legge 20 maggio 1970 n.300, nel testo modificato dall’art.1 della legge 11 maggio 1990 n.108, prevede che la reintegra nel posto di lavoro (tutela reale) è applicabile al datore di lavoro “imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo”.
La stessa disposizione estende la reintegra anche “ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro”.
Al fine di accertare l’applicabilità della tutela reale occorre fare riferimento alla nozione di “unità produttiva” elaborata dalla giurisprudenza. In particolare, ai fini dell’applicazione dell’art.18 della L.300/70 per unità produttiva si intende “un’articolazione autonoma dell’impresa, avente sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte l’attività di produzione di beni e servizi dell’impresa, della quale costituisce, quindi, una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica e amministrativa, tale che in essa possa concludersi una frazione dell’attività produttiva aziendale, e perciò distinta dagli organismi aziendali minori che non presentano dette caratteristiche” (Cass. 20 aprile 1995 n.4432; Cass. 9 giugno 1993 n.6413 ed ivi ulteriori citazioni).
Secondo l’insegnamento giurisprudenziale “costituisce un’unità produttiva non ogni sede, stabilimento o filiale, ufficio o reparto dell’impresa, ma soltanto quella più consistente e vasta entità aziendale che, anche se articolata in organismi minori non tutti ubicati nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tale che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale, rimanendo così esclusa l’autonomia dei suddetti organismi minori destinati a scopi meramente strumentali e fiancheggiatori rispetto ai fini produttivi dell’impresa, risolvendosi l’identità dei medesimi in quella più vasta e completa unità dotata di dette caratteristiche” (Cass. 19 luglio 1995 n.7848 ed ivi ulteriori citazioni).
In presenza di un’organizzazione datoriale articolata in più strutture organizzative poste in comuni diversi, ove la stessa non occupi complessivamente più di sessanta dipendenti e non abbia in un solo comune più di quindici dipendenti, vi sono due possibilità:
1) i lavoratori occupati in una unità produttiva autonoma nella quale prestino la loro attività sino a quindici dipendenti sono esclusi dal regime di stabilità reale, usufruendo invece del più debole regime di stabilità obbligatoria (risarcimento del danno) di cui alla legge 604/66;
2) i lavoratori occupati in una unità produttiva non autonoma nella quale siano occupati sino a quindici dipendenti possono usufruire della stabilità reale “allorquando l’unità di appartenenza, per avere scopi meramente strumentali ed ausiliari rispetto ai fini produttivi dell’impresa, costituisce parte integrante di altra unità produttiva, dotata di propria autonomia, per caratterizzarsi per sostanziali condizioni imprenditoriali di dipendenza tecnica ed amministrativa“ (Cass. 10 novembre 1997 n.11092).
Pertanto, una unità produttiva deve considerarsi priva di autonomia – con la conseguenza che il numero dei relativi dipendenti va sommato a quello dei lavoratori operanti presso l’unità produttiva a cui la medesima fa capo, anche se ubicata in un altro comune – se ha scopi puramente strumentali ed ausiliari rispetto ai fini produttivi dell’impresa (Cass. 10 novembre 1997 n.11092; Pret. Milano, 30 aprile 1999).
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