[Maggio 2004] - Dell’assemblea nelle s.p.a. (artt. 2363 - 2379ter c.c.)
Gli artt. 2363 – 2379ter c.c. fissano le regole in materia di assemblea nelle s.p.a.; tale sistema, a differenza delle s.r.l. non conosce alternativa (non sono quindi previsti altri metodi di formazione della volontà dei soci) ancorché siano state introdotte semplificazioni e modifiche sostanziali rispetto alla normativa previdente che la distinguono fortemente dai metodi di determinazione delle decisioni dei soci nelle s.r.l..
L’impianto normativo, pertanto, evidenzia un generale ridimensionamento del ruolo dell’assemblea sociale con le necessarie specificità derivanti dal tipo di organizzazione amministrativa (tradizionale, dualistica o monistica) di cui la società si è dotata.
1. Convocazione
L’assemblea, innanzitutto, è ordinaria o straordinaria (differenza eliminata nelle s.r.l.) e viene convocata, salvo diversa disposizione statutaria, nel comune in cui ha sede la società.
La norma è coerente con l’art. 2328 c.c. che dispone come l’atto costitutivo debba indicare il comune dove la società ha sede ma non sia più necessario identificare un indirizzo preciso all’interno di questo.
Il significato della regola, peraltro, sembra volere indicare come, qualora lo statuto non stabilisca diversamente, sia valida la convocazione dell’assemblea in qualsiasi luogo all’interno del comune dove la società ha sede e non tanto che sia possibile indire una riunione assembleare contenente una generica indicazione del luogo di convocazione e ciò trova conferma nel contenuto dell’art. 2366 ove nell’avviso di convocazione deve essere indicato il luogo di convocazione.
2. Competenze dell’assemblea ordinaria nelle società prive del consiglio di sorveglianza
Le competenze dell’assemblea sono differenti a seconda del modello di amministrazione prescelto.
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:
· approva il bilancio;
· nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
· determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
· delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
· delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge all’’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
· approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
Oltre a quanto sopra l’assemblea :
· approva la distribuzione degli utili
· determina il numero degli amministratori qualora lo statuto ne indichi solo il minimo e il massimo
· stabilisce il corrispettivo spettante ai revisori
· esercita l’azione di responsabilità nei confronti di revisori e di liquidatori
· ratifica gli atti compiuti in nome della società prima della sua iscrizione nel registro delle imprese
· nomina i direttori generali
· delibera in merito all’assunzione di partecipazioni in imprese che comportino una responsabilità illimitata (proprio con riferimento a quest’ultimo punto vale la pena di segnalare come per le s.p.a. - norma non espressamente ripresa nelle s.r.l. - è stata inserita la possibilità di essere socio in società di persone).
Come già riportato a proposito delle decisioni dei soci nelle s.r.l. (con esito, peraltro, differente) la riforma del diritto societario ha introdotto il concetto di separazione delle competenze tra organo amministrativo ed assemblea limitando il potere di quest’ultima di interferire nella gestione e demandando oneri ed onori al primo; il risvolto della medaglia, infatti, è la piena responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti e per i quali non varrà più il preventivo assenso o la successiva ratifica dell’assemblea dei soci (ma anche, sotto un diverso profilo, è vero che la mancata o addirittura la negata autorizzazione al compimento di un atto non ne invalideranno il risultato, salve le ipotesi di rilevanza ai fini di una eventuale azione di responsabilità, se giustificabile).
3. Competenze dell’assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza
Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:
· nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
· determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
· delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
· delibera sulla distribuzione degli utili;
· nomina il revisore.
Oltre a ciò:
· determina il compenso dei componenti il consiglio di sorveglianza e dei revisori
· esercita l’azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione e nei confronti di revisori e di liquidatori
· ratifica gli atti compiuti in nome della società prima della sua iscrizione nel registro delle imprese
L’assemblea ordinaria, sia in presenza di consiglio di sorveglianza o meno, deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non oltre 120 giorni (erano quattro mesi) dalla chiusura dell’esercizio (termine che, ad esempio, non coincide per le società con esercizio che si chiude al 31 dicembre, negli anni bisestili).
In merito alla prorogabilità di tale scadenza il vecchio ordinamento la ammetteva in presenza di speciali ragioni.
Oggi la dilazione del termine da 120 a 180 giorni è concessa solo in presenza di uno dei seguenti casi:
· che la società sia soggetta alla redazione del bilancio consolidato
· esistenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società
Si restringe il campo di azione, quindi, per procrastinare l’approvazione del bilancio d’esercizio il cui ritardo dovrà essere precisamente motivato non essendo ammesse generiche indicazioni delle cause né potranno essere rilevanti ragioni non riconducibili a quanto specificato dalla norma.
4. Competenze dell’assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria, come in passato, continua ad essere competente in merito alla modifiche dello statuto oltre che alla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori (oltre a quanto lo statuto vorrà demandarle).
Alcune competenze, invece, le sono state sottratte come:
· l’emissione di obbligazioni non convertibili la cui decisione in merito spetta agli amministratori (l’emissione di obbligazioni convertibili, invece, rimane tra le prerogative dell’assemblea straordinaria importando un impegno della società ad aumentare il proprio capitale sociale)
· alcune materie che l’atto costitutivo può demandare alla competenza dell’organo amministrativo al fine di porre in essere una radicale opera di snellimento della burocrazia interna delle società:
o delibere di fusione partecipate almeno al 90%
o istituzione e soppressione di sedi secondarie
o indicazione degli amministratori cui spetta la rappresentanza sociale
o riduzione del capitale sociale a seguito del recesso di uno o più soci
o adeguamenti dello statuto a disposizioni normative
o trasferimento della sede sociale all’interno del territorio nazionale
Agli amministratori, inoltre, lo statuto può delegare il potere di aumento del capitale sociale fino ad un determinato ammontare per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro imprese.
5. Convocazione e costituzione
La convocazione dell’assemblea (contenente giorno, ora, luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno) deve essere fatta a cura degli amministratori o del consiglio di gestione.
La stessa può essere fatta con le seguenti modalità alternative (ma nulla osta che lo statuto ne preveda la complementarietà):
· pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea
· pubblicazione, con i medesimi limiti temporali, su un quotidiano indicato nello statuto
· ogni altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento inviato almeno otto giorni prima dell’assemblea (solo per le società che non fanno ricorso al capitale di rischio)
L’assemblea, poi, è soggetta a quorum costituivi e deliberativi diversi e che di seguito proviamo a riassumere:
quorum costitutivo
quorum deliberativo
ordinaria
(prima convocazione)
metà del capitale sociale (escluse le azioni senza diritto di voto ma incluse quelle per cui il diritto sussiste ma non può essere esercitato – ad esempio: azioni di risparmio, azioni per cui non è stato reso noto il patto parasociale ………)
maggioranza assoluta (escluse dal computo le azioni per cui non può essere esercitato l diritto di voto)
ordinaria
(seconda convocazione e successive)
non è previsto
maggioranza assoluta
straordinaria
(prima convocazione)
previsto solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto
più della metà del capitale sociale.
nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea
straordinaria
(seconda convocazione e successive)
più di un terzo del capitale sociale
più dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea
nelle società che non fanno ricorso al capitale di rischio almeno un terzo del capitale sociale per deliberazioni in materia di:
· cambiamento dell’oggetto sociale
· trasformazione
· scioglimento anticipato o proroga della società
· revoca dello stato di liquidazione
· trasferimento della sede sociale all’estero
· emissione di azioni privilegiate
totalitaria
intero capitale sociale e maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo (singolarmente considerati) con l’esclusione del revisore incaricato del controllo contabile
maggioranza assoluta
La seconda convocazione costituisce un obbligo, non derogabile dallo statuto, per gli amministratori e non una mera possibilità.
Se questa non è prevista nell’avviso di convocazione l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla prima data.
Lo statuto, in ogni caso, può prevedere ulteriori convocazioni senza limiti di numero e può, altresì, richiedere maggioranze più elevate con l’esclusione dell’approvazione del bilancio d’esercizio e per la nomina o revoca dei liquidatori.
L’assemblea, infine, può essere rinviata di non oltre cinque giorni se almeno un terzo del capitale rappresentato in assemblea ne fa richiesta.
6. Diritto di intervento e rappresentanza
La nuova normativa prevede espressamente che il diritto di voto è strumentale per la possibilità di intervenire in assemblea: in altre parole, a differenza di quanto previsto precedentemente, non possono intervenire alle riunioni assembleari gli azionisti che non abbiano acquisito il diritto di voto (quali ad esempio quelli in mora con i versamenti, gli azionisti-amministratori in conflitto di interessi, gli azionisti di risparmio, …).
Non è invece più necessario, salvo espressa regolamentazione statutaria, il preventivo deposito delle azioni; sarà compito della società provvedere all’iscrizione a libro soci di coloro che partecipano all’assemblea o hanno effettuato il deposito.
Lo statuto inoltre può consentire l’intervento nell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza.
I soci possono farsi rappresentare e, , la delega può essere conferita anche per più assemblee a meno che non si tratti di società che ricorrono al capitale di rischio (la procura generale, invece, ha valore anche per quest’ultime).
La delega, inoltre, può essere conferita a società, associazioni, fondazioni o altro ente o istituzione: queste potranno delegare solo un proprio dipendente o collaboratore (ma non è chiaro cosa si intenda con collaboratore).
7. Procedimento assembleare
Le riunioni assembleari sono soggette al regolamento che l’assemblea può autonomamente darsi a norma dell’art. 2364 c.c. e sono presiedute dalla persona indicata in statuto o, in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei presenti.
Similmente a quanto previsto nelle s.r.l. il presidente:
· verifica la regolarità della costituzione dell’assemblea
· accerta l’identità dei presenti
· accerta la loro legittimazione a partecipare
· regola lo svolgimento dei lavori
· accerta nel verbale i risultati delle votazioni
· Il verbale deve contenere:
· la data
· l’identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato (anche in allegato)
· le modalità ed il risultato delle votazioni
· l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti (anche in allegato)
· le dichiarazioni per riassunto, inerenti l’ordine del giorno, dei soci che ne facciano richiesta
Non sussiste più, invece, l’obbligo di redigere il verbale al termine dell’assemblea: lo stesso dovrà essere predisposto dal presidente e riportato su libro nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito pubblicazione.
In sostanza, qualora questi non dovessero sussistere il verbale potrà essere redatto entro la data fissata per la successiva riunione assembleare.
Le disposizioni si applicano anche alle eventuali assemblee speciali (azioni con diritti speciali, esistenza di strumenti finanziari, ……)
8. Annullabilità e nullità delle delibere
Sono annullabili le delibere non prese in conformità della legge o dello statuto.
Soggetti legittimati all’impugnazione sono:
· Soci assenti, dissenzienti od astenuti;
· Amministratori, consiglio di sorveglianza e collegio sindacale
L’impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente:
· l’uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio;
· il cinque per cento nelle altre.
Lo statuto può ridurre o escludere questo requisito.
Per l’impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.
I soci che non rappresentano la parte di capitale sopra indicata e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l’impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno ad essi direttamente derivato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.
L’impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte:
· entro 90 giorni dalla data della deliberazione,
· entro 90 giorni dall’iscrizione, se la delibera è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese
· entro 90 giorni dalla data di deposito, se la deliberazione è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese.
La deliberazione non può essere annullata:
· per la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, a meno che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell’assemblea
· per l’invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l’errore di computo siano stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza richiesta
· per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, a meno che non impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.
L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
La deliberazione è nulla:
· nei casi di mancata convocazione dell’assemblea;
· di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell’oggetto.
La deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni:
· dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, oppure
· dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito.
Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
La delibera nulla per mancata convocazione non può essere impugnata da chi, anche successivamente, abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea.
La delibera nulla per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva.
La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, ma sono salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.
L’impugnazione è proposta con atto di citazione al Tribunale del luogo dove la società ha sede.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione.
Il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l’udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza.
La trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine per l’impugnazione della delibera).