[Maggio 2004] - Delle decisioni dei soci nelle s.r.l. (artt. 2479 - 2479ter c.c.)
La materia, regolata dagli artt. 2479 c.c. e seg., è stata, come del resto buona parte delle disposizioni sulle s.r.l., profondamente innovata dalla riforma e merita una particolare attenzione per i risvolti personalistici, soprattutto in tema di gestione, che il legislatore ha voluto imprimere a tutto il capo VII della normativa sulle società a responsabilità limitata.
1. Competenze
L’art. 2479 c.c. indica espressamente le materie sottoposte alle decisione dei soci.
In particolare i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;
la nomina nei casi previsti dall’art. 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
le modificazioni dell’atto costitutivo;
la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
A differenza delle s.p.a.. ed a sottolineare la commistione tra ruolo di socio e di amministratore nelle s.r.l., pertanto, non viene ribadito il concetto, introdotto dal d.lgs 6/2003, di separazione delle competenze tra amministratori e soci comportante il principio di esclusiva responsabilità dei primi per la gestione sociale.
In pratica gli amministratori di s.r.l. ben potranno sottoporre preventivamente ai soci scelte attinenti “argomenti” propriamente gestionali al fine di ottenere, da questi ultimi, la relativa approvazione. In tal caso e ove l’informazione ai soci sia stata completa e corretta la preventiva approvazione da parte dei soci della scelta gestionale impedirebbe a questi ultimi eventuali censure nei confronti degli amministratori.
Le uniche materie su cui permane l’esclusiva competenza dell’organo amministrativo rimangono:
la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione;
le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’art. 2481 c.c.
2. Metodi di formazione delle decisioni
Il legislatore, coerentemente con il dettato legislativo, evita di utilizzare il termine assemblea sostituendolo con decisione in quanto il 3° comma dell’art 2479 c.c. istituisce la possibilità di introdurre nell’atto costitutivo l’opzione, per i soci, di esprimere la propria volontà oltre che con il classico metodo assembleare (consistente nell’adunanza convocata a cura dell’organo amministrativo e della loro contestuale partecipazione) anche per il tramite consultazione scritta ovvero di consenso espresso per iscritto.
In pratica non sussiste più l’obbligo dei soci di riunirsi ma è possibile formare la volontà con le seguenti modalità:
la contemporanea comunicazione ai soci (da parte di uno o più amministratori o da parte di uno o più soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di una proposta di deliberazione che, non prima di un certo termine, utile al formarsi di un confronto e di una possibile modifica della proposta originaria, ed entro un ulteriore termine stabilito ed anch’esso comunicato ai soci, deve essere approvato o meno (si ritiene che il silenzio sia da interpretarsi come un diniego)
l’approvazione scritta ad una proposta proveniente, come sopra, da parte di uno o più amministratori o da parte di uno o più soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale
L’adozione dei metodi non collegiali sopra descritti, però, è soggetta ad alcune limitazioni:
deve essere prevista espressamente nell’atto costitutivo/statuto
non è ammessa per quelle deliberazioni che, con la previdente normativa, erano soggette ad assemblea straordinaria, dicitura ora scomparsa per le s.r.l. ma che mantengono l’obbligatoria presenza di un notaio e, pertanto, per:
modificazioni dell’atto costitutivo
decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
può essere rifiutata su richiesta di uno o più amministratori o da parte di uno o più soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale
3. Diritto di partecipazione dei soci
La partecipazione di ogni socio alla formazione della volontà sociale è proporzionale alla propria partecipazione che è cosa diversa dal proprio conferimento.
L’art. 2468 c.c, infatti, sancisce come l’atto costitutivo possa prevedere la non proporzionalità tra conferimento e partecipazione attribuendo al singolo socio particolari diritti amministrativi e/o relativi alla distribuzione degli utili.
Non è ammesso nelle s.r.l. emettere particolari categorie di quote (come invece è possibile per le azioni) ma, quale conseguenza della marcata personalizzazione introdotta dal nuovo ordinamento, è possibile costruire quote su misura tagliate sul singolo e che tengano conto del suo ruolo nell’attività sociale.
4. Quorum
Le decisioni dei soci sono prese con maggioranze diverse a seconda del metodo con cui si sono formate.
In particolare:
l’assemblea è validamente costituita
se convocata, con la presenza della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta
in assenza di convocazione, se vi partecipa l’intero capitale sociale e se amministratori e sindaci (se in carica) sono stati informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’ordine del giorno
le decisioni extra-assembleari sono validamente assunte con l’assenso della metà del capitale sociale
5. Assemblea
Le regole per la tenuta dell’assemblea sono le seguenti:
la convocazione va effettuata mediante lettera raccomandata da spedirsi otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza nel domicilio risultante dal libro soci ma l’atto costitutivo può autorizzare altri metodi alternativi (fax, e.mail o altro senza peraltro necessità che siano specificati) tali da assicurare la tempestiva informazione su luogo, data (anche se la norma non lo prevede espressamente al contrario dell’omologo art. relativo alle s.p.a.) ed oggetto dell’assemblea
il socio può farsi rappresentare da un proprio delegato ma l’atto costitutivo può validamente limitare o escludere tale diritto
il presidente (indicato nell’atto costitutivo o, in assenza di indicazione, designato dagli intervenuti)
verifica la regolarità della costituzione dell’assemblea
accerta l’identità dei presenti
accerta la loro legittimazione a partecipare
regola lo svolgimento dei lavori
accerta i risultati delle votazioni
da conto di tutto quanto sopra nel verbale
6. Invalidità delle decisioni
Il codice novellato introduce una apposita disciplina relativa all’invalidità delle decisioni dei soci.
La legittimazione all’impugnazione delle delibere annullabili (quelle prese non in conformità della legge o dell’atto costitutivo e quelle prese con il voto determinante di uno o più soggetti in conflitto di interessi) spetta ai soci non consenzienti, agli amministratori ed al collegio sindacale entro novanta giorni dalla trascrizione della delibera sul libro delle decisioni dai soci (ossia sul libro verbali assemblee) sia che si tratti di atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese o meno (diversamente da quanto previsto per le s.p.a.)
Le delibere nulle (quelle con oggetto illecito o impossibile e quelle assunte in assenza assoluta di informazione) possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione della delibera sul libro delle decisioni dai soci (con l’eccezione delle delibere che modifichino l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili per le quali non esistono limiti di tempo).
°°°
Restiamo a disposizione per qualsivoglia chiarimento.
Studio Legale Galanti Gelfi Meriggi & Partners
LombardConsulting
°°°
Il contenuto della presente circolare è frutto dell’attività di ricerca e di analisi svolta dai componenti dello studio legale Galanti Gelfi Meriggi & Partners e dello studio LombardConsulting. La circolare è destinata unicamente ai clienti degli studi e, pertanto, la sua comunicazione a soggetti diversi dai destinatari, la sua ulteriore diffusione e/o riproduzione non autorizzata è vietata.