In attuazione dell’art. 8 co..5, legge delega 14 febbraio 2003, n.30, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva in data 3 settembre 2004, un decreto legislativo contenente disposizioni  modificative e correttive del d.lgs. n. 276/2003.

Con i 21 articoli adottati, che  non modificano il decreto 276/2003 nelle linee essenziali  e negli obiettivi (maggiore flessibilità, miglioramento dell’efficienza, sostegno delle politiche attive per il mercato del lavoro), il Governo si è limitato ad introdurre alcune correzioni ed adeguamenti tali da consentire alla riforma di operare pienamente.

In tema di somministrazione l’art.1 prevede la possibilità che la fideiussione richiesta come garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali non sia più esclusivamente bancaria o assicurativa, introducendo la possibilità che venga rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco ex art.107 d.lgs. 385/1993.

L’art. 2 modifica l’art.6 comma 2 del decreto 276/2003 consentendo lo svolgimento di attività di intermediazione ora anche alle unioni di comuni ed alle comunità montane;  per le procedure di autorizzazione il comma 2 dello stesso articolo prevede che le stesse dovranno essere oggetto di normative regionali, in attesa delle quali i soggetti precedentemente autorizzati  “…che non intendano richiedere l’autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere in via provvisoria e previa comunicazione al ministero del Lavoro e delle politiche sociali le attività oggetto di autorizzazione  con esclusivo riferimento a una singola regione…” ( art.6, co.8 nuovo testo).  I soggetti autorizzati da una singola regione non possono operare a favore di imprese con sedi legali in regioni diverse.

È stato altresì aggiunto un comma 8-bis in base al quale è esclusa la possibilità di esercitare l’attività di intermediazione in forma di consorzio.

L’art.4 interviene in relazione all’articolo 18 del decreto n. 276 inasprendo il regime sanzionatorio. Pertanto l’esercizio non autorizzato di attività di somministrazione prevede come sanzione l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore assunto e  per ogni giornata di lavoro, con l’eventuale aumento dell’ammenda fino al sestuplo e con la previsione dell’arresto fino a 18 mesi, nelle ipotesi di sfruttamento dei minori.

L’esercizio non autorizzato di attività di intermediazione è adesso punito con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da 1500 a 7500 euro; se tale attività, prevista dall’articolo 4 comma 1 let. c), è svolto senza scopo di lucro la pena prevista è l’ammenda da 500 a 2500 euro. Anche in tal caso se vi dovesse essere sfruttamento dei minori è previsto l’arresto fino a 18 mesi e l’aumento dell’ammenda fino al sestuplo.

È stata fissata l’ammenda, tra 750 e 3750 euro, per esercizio non autorizzato dell’attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, se non vi dovesse essere scopo di lucro la sanzione è da 250 a 1250 euro.

Il contratto di somministrazione stipulato in violazione degli obblighi e dei divieti posti dall’articolo 20, commi 3,4,5, (Liceità del contratto), nonché delle disposizioni di cui all’articolo 21 commi 1 e 2 (Forma del contratto) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 1250.

È stato inoltre introdotta un’ulteriore fattispecie, prevista dal comma 5-bis dell’art.18, per le ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti specificatamente  richiesti dagli articoli 29 e 30; la sanzione prevista è la stessa prevista per le ipotesi di somministrazione non autorizzata ( 50 euro per lavoratore e per giornata di lavoro con aumento dell’ammenda fino al sestuplo ed arresto fino ai 18 mesi per le ipotesi di sfruttamento dei minori).

Per il disposto dell’art.5 la nullità del contratto di somministrazione è ora ricollegata alla sola mancanza della forma scritta non essendo più necessaria l’indicazione degli elementi prima richiesti.

L’art.6 ridisegna in parte la disciplina dell’appalto (art.29), prevedendo la sussistenza dell’obbligo di solidarietà tra committente imprenditore o datore di lavoro ed appaltatore ora anche in relazione ai contratti di appalto di opere, e non più solo per i contratti di appalto di servizi. Il vincolo di solidarietà riguarda tutti gli obblighi contributivi e retributivi e termina dopo un anno dalla cessazione dell’appalto. La stessa norma fa tuttavia salva l’ipotesi che i contratti collettivi nazionali possano regolare diversamente la fattispecie in esame.

È data facoltà, inoltre, al lavoratore nell’eventualità che il contratto di appalto sia stipulato in violazione dei requisiti richiesti dall’art.29 co.1 (organizzazione da parte dell’appaltatore die mezzi necessari, esercizio del potere organizzativo ed assunzione del rischio di impresa) di ottenere, tramite un ricorso giudiziale ex art.414 cpc la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione.

In tal caso la disciplina  applicabile è quella prevista dall’art.27 comma 2  (somministrazione irregolare), per cui  resta salvo il quantum pagato a titolo retributivo e contributivo dal committente. Queste disposizioni non trovano però applicazione nei confronti del committente - persona fisica in assenza di attività d’impresa o professionale.

La normativa è in parte modificata  anche per l’ipotesi di distacco. L’art.7 stabilisce, infatti, anche in questo caso la possibilità che a mezzo di ricorso al giudice del lavoro venga a costituirsi un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, allorquando non siano state rispettate le disposizioni che regolamentano l’istituto. Anche in tale ipotesi resta salvo quanto già pagato ai fini retributivi e contributivi. Tale rimedio, che non era stato previsto dal legislatore del 2003, riveste particolare  importanza.

In materia di gruppi d’impresa l’art.8 modifica il comma 2 dell’art.31, affermando che  i servizi relativi alla consulenza del lavoro da parte dei consorzi di società cooperative possono essere svolti per il tramite dei consulenti del lavoro anche se dipendenti degli stessi consorzi.

L’art.9, in relazione all’art.2112 cc (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) che il vincolo di solidarietà previsto tra appaltante ed appaltatore non sia più quello previsto dall’art. 1676 cc (Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente) ma quello ora previsto dall’art 29 co.2.

Lart.10 sancisce che la possibilità di ricorrere al contratto di lavoro intermittente possa essere stabilita per predeterminati periodi della settimana , del mese o dell’anno, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro a fronte della previsione strettamente transitoria del vecchio testo dell’art. 34  che rimetteva tale facoltà al ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Anche nel campo dell’apprendistato sono stati apportati dei correttivi. In tal senso l’art 11 modifica parzialmente il comma 3 dell’art. 53, prevedendo quale sanzione per la mancata realizzazione delle finalità dell’istituto dovuta all’esclusiva responsabilità del datore di lavoro, in luogo dei vecchi contributi agevolati maggiorati, il versamento della differenza tra il versato e l’eventuale dovuto “…con riferimento all’inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato…” maggiorata tuttavia del 100 per cento.

Identica sanzione è stata introdotta nell’ipotesi in cui non sia stato rispettato dal datore di lavoro il progetto individuale di inserimento. (art. 55 co.5 , come modificato dall’art.12 del decreto esaminando).

La sanzione risulta di tal fatta maggiormente efficace per la tutela della finalità formativa dei due istituti.

Nel campo del contratto d’inserimento l’art.13, in tema di incentivi economici (art.59, comma3), richiama espressamente a differenza di prima il rispetto del regolamento (CE) n.2204/2002 della Commissione del 12 Dicembre 2002 (Applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato CE relativo agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione).

Tale regolamento opera con l’obiettivo di esonerare i governi nazionali dall’obbligo di notifica alla Commissione degli aiuti di Stato che contribuiscono alla creazione di posti di lavoro e quelli all’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, l’obiettivo dell’incentivo dev’essere comunque la promozione dell’occupazione.

L’art.14, aggiungendo dopo l’art 59 un nuovo 59-bis, si preoccupa della disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro.  I contratti cui la norma esaminanda si riferisce sono quelli stipulati tra il 24 Ottobre 2003 ed il 31 Ottobre 2004, sulla base tuttavia di progetti autorizzati entro il 23 Ottobre 2003. Tali contratti restano disciplinati dalla normativa in vigore prima del decreto n.276/2003.

La possibilità di accedere ai benefici economici ricollegati al contratto di formazione e lavoro potrà essere applicata solo a 16.000 contratti. I datori di lavoro che volessero accedervi devono presentare entro 30 giorni dalla stipula domanda all’INPS allegando copia dell’autorizzazione ed indicando il numero dei contratti stipulati. Per i contratti già stipulati il termine di presentazione delle relative domande decorre dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo.

Entro il 30 Novembre 2004 l’INPS provvederà all’ammissione, sempre nel numero massimo di 16.000 contratti, utilizzando come criterio di scelta quella della priorità della data di stipula del contratto, restando comunque privilegiati i contratti stipulati nell’ambito di contratti d’area o patti territoriali.

L’art.15, sostituendo l’art.68 del decreto 276/2003, prevede che i diritti derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa riconducibili ad un progetto, programma o fase di lavoro possono essere oggetto di rinunzie e transazioni in sede di certificazione del rapporto di lavoro.

È stato modificato il limite dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro accessorio spostandolo dai precedenti tremila agli attuali cinquemila euro, sempre nell’arco di un anno solare. ( art.16 decreto correttivo che modifica l’art.70 comma 2).

L’art. 17 modifica, sostituendo l’art.72, la disciplina del lavoro accessorio; il valore nominale dei buoni dovrà ora essere determinato con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il quale inoltre e sempre con decreto individuerà le aree metropolitane in cui iniziare la sperimentazione.

Per la certificazione dei contratti di lavoro è stato modificato l’art.75; l’art.18 del decreto in esame prevede ora la possibilità di ottenere la certificazione per tutti i contratti di lavoro a differenza di quanto stabilito in precedenza laddove il campo di applicazione dell’istituto della certificazione era limitato alle tipologie contrattuali elencate esplicitamente.

L’art. 19 aggiunge alle abrogazioni previste dall’art.85 d.lgs. n.276/2003 l’art.11 lettera l) della legge n.25/1955. In tal modo l’apprendista non può essere adibito a lavori di manovalanza o di produzione in serie.

È stato stabilito il termine massimo di efficacia per le collaborazioni coordinate e continuative determinate in sede aziendale sulla base di accordi sindacali; l’art. 20 comma 1,  modificando l’art. 86 comma 1, stabilisce ora che le collaborazioni in questione abbiano efficacia non superiore al 24 ottobre 2005.

Sempre l’art. 20  porta novità nel campo dell’edilizia; è prevista infatti, anche nell’eventualità di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, la sospensione di efficacia del titolo abilitativo in assenza della certificazione della regolarità contributiva.

Inoltre viene adesso stabilito che nelle ipotesi di instaurazioni di rapporti di lavoro nel settore edile, il datore di lavoro deve dare comunicazione il giorno antecedente alla data di instaurazione del rapporto. La mancata comunicazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.19 comma 3, ovvero da 100 a500 euro per ogni lavoratore assunto.

Infine l’art.21 prevede che nei giudizi instaurati ai sensi dell’art. 80 del decreto n. 276/2003              (Rimedi esperibili nei confronti della certificazione) i dirigenti, o i funzionari delegati, delle Direzioni provinciali del lavoro hanno il compito di rappresentare e difendere il ministero del Lavoro e delle politiche sociali “ senza nuovi o  maggiori oneri per il bilancio dello Stato”.

Tra le molteplici modifiche introdotte sembrano estremamente rilevanti quelle relative alla disciplina dell’appalto di opere e del distacco da cui deriva una maggiore tutela a vantaggio del lavoratore. Inoltre sembra degna di nota la volontà legislativa finalizzata a preservare il significato ontologico dell’apprendistato: la formazione. Proprio in tale ottica è da interpretarsi l’irrigidimento sanzionatorio previsto dal nuovo articolo 53 comma 3 per l’ipotesi di mancata erogazione di formazione dovuta a colpa del datore di lavoro. Lo stesso discorso vale per il mancato inserimento di cui all’art. 55 comma 5.

Da ultimo sembra il caso di sottolineare il termine di efficacia stabilito per le collaborazioni coordinate e continuative non riconducibili ad un progetto, programma o fase di lavoro, stipulate sulla base di accordi sindacali. La vecchia formulazione dell’art.86 prevedeva la possibilità che i termini di efficacia potessero essere anche superiori ad un anno, adesso invece il termine massimo per la durata delle co.co.co. determinato in sede di accordi sindacali aziendali sarà comunque il 24 ottobre 2005.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento.

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