[Giugno 2007] - Tentativo obbligatorio di conciliazione nell’ambito delle telecomunicazioni
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha recentemente adottato la delibera n.173/07/CONS di approvazione del nuovo Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti. La delibera (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 25/5/2007) entrerà in vigore il 24 giugno 2007, sostituendo la precedente delibera dell’Autorità n.182/02/CONS, in vigenza della quale sono sorte rilevanti problematiche di carattere interpretativo, con particolare riferimento all’individuazione delle controversie fra utenti e organismi di telecomunicazioni da sottoporre al preventivo ed obbligatorio tentativo di conciliazione avanti ai “Corecom” regionali. La vecchia delibera, infatti, conteneva una definizione estremamente ampia delle controversie da assoggettare al tentativo obbligatorio di conciliazione, facendo riferimento a qualsiasi controversia tra gli utenti e gli organismi di telecomunicazione avente ad oggetto “la violazione di un proprio diritto o interesse contemplati da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità” (art.3, Allegato “A”). La particolare ampiezza della definizione ha determinato criticità operative in relazione alle azioni proposte dalle società di telecomunicazione per il recupero di crediti nei confronti degli utenti, con particolare riferimento ai procedimenti a cognizione sommaria di natura monitoria (decreti ingiuntivi). Nella vigenza della vecchia delibera, ed in assenza del preventivo tentativo di conciliazione, alcuni Tribunali non emettevano a volte i decreti ingiuntivi (ad esempio, Tribunale di Genova e Tribunale di Roma) e, nel caso di opposizione da parte degli utenti, sospendevano i procedimenti in attesa dell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione o optavano per la revoca dei decreti ingiuntivi e per l’improcedibilità e/o inammissibilità delle cause (Tribunale di Roma). Il Tribunale di Milano, per contro, ha generalmente emesso i decreti e, nei casi di opposizione da parte degli utenti, si è da ultimo orientato a respingere le eccezioni di improcedibilità, ritenendo che il tentativo obbligatorio di conciliazione non debba essere applicato a procedimenti correlati ad una precedente fase monitoria, priva di contraddittorio tra le parti (Tribunale di Milano, Sezione XI). Con la nuova delibera n.173/07/CONS, a lungo attesa, ed in particolare con gli artt. 2) e 3) del Regolamento (Allegato A) con la stessa approvato, l’Autorità ha obiettivamente fornito rilevanti chiarimenti in materia. L’Autorità ha innanzi tutto escluso dal tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie promosse dalle società di telecomunicazioni per il recupero di propri crediti, a condizione che l’inadempimento da parte degli utenti non sia dipeso da “contestazioni” relative alle prestazioni rese (art.2 comma 2° Allegato A). Con ciò è stato chiarito che se non vi sono contestazioni da parte degli utenti interessati, ed in presenza di ricorsi corredati da idonea documentazione, i decreti ingiuntivi dovranno essere senz’altro emessi. Per i casi di opposizione ai decreti ingiuntivi, invece, va rilevato che l’art.2) della Delibera (Allegato A) esclude chiaramente l’obbligo dell’utente di esperire il tentativo di conciliazione potendo quest’ultimo proporre una formale opposizione giudiziale “per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma dell’art.641 c.p.c.”. E’ quindi ragionevole prevedere i seguenti “scenari processuali”. Ipotizziamo che l’utente proponga opposizione fornendo la prova scritta di contestazioni antecedenti al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. In tal caso, ed in attesa delle prime pronunce interpretative da parte dell’autorità giudiziaria, il giudice potrebbe:
a) valutare, sia pur sommariamente (anche nel contesto della verifica dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo), se le contestazioni proposte dall’utente appaiano ad un primo esame fondate o meno, sospendendo il procedimento per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nel primo caso e non sospendendolo invece nel secondo; b) sospendere il procedimento in attesa dell’esperimento del tentativo di conciliazione, indipendentemente da qualsivoglia valutazione sulla fondatezza o meno delle contestazioni; c) adottare una linea particolarmente rigorosa (la meno aderente al dato normativo, a parere di chi scrive) revocando i decreti e dichiarando la causa improcedibile e/o inammissibile.
La soluzione indicata al precedente punto a) pare essere quella preferibile, anche al fine di evitare la “proliferazione” di contestazioni ed opposizioni strumentali e meramente dilatorie.
Nel caso di proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo fondata, invece, su contestazioni degli utenti successive alla notificazione dei decreti, l’unica possibile conseguenza, stante la previsione del già ricordato art.2) Allegato “A” della nuova delibera, dovrebbe essere quella della prosecuzione del procedimento giudiziale, dovendo essere respinta l’eccezione di improcedibilità eventualmente svolta dall’utente. Resta da considerare l’eventualità di contestazioni che vengano formalizzate dall’utente dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ma prima della notificazione del medesimo provvedimento monitorio. In tal caso, è ragionevole ritenere che, avendo la parte creditrice richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria prima di ricevere le contestazioni dell’utente, non vi dovrebbe essere alcun obbligo di esperimento del tentativo di conciliazione, con conseguente possibilità, per l’utente medesimo, di far valere le proprie ragioni avanti al giudice. Conclusivamente, ed anche considerando le problematiche interpretative verificatesi in passato, l’intervento dell’Autorità non può che essere accolto con favore e soddisfazione, essendosi quanto meno in parte chiarita, nei suoi aspetti più rilevanti ed essenziali, la tematica delle controversie per le quali debba essere esperito il tentativo preventivo di conciliazione avanti ai Corecom regionali.
Avv. Marco Emanuele Galanti
Avv. Fabio Meriggi
(Tratto dal Sole 24 Ore del 18/06/07)