[Maggio 2009] - L’ingiunzione ai morosi blocca la conciliazione
di Marco Emanuele Galanti e Fabio Meriggi *
La crescita esponenziale delle ADR (Alternative Dispute Resolution) nel settore delle telecomunicazioni, più che raddoppiate dall’entrata in funzione dei Corecom (Comitati regionali per le comunicazioni) nel 2002, aveva evidenziato la necessità di una corretta interpretazione delle norme di riferimento a seguito dei dubbi riscontrati, specialmente con riguardo alla tipologia di controversie soggette al tentativo obbligatorio di conciliazione.
La criticità si era manifestata nel recupero dei gestori di servizi telefonici nei confronti degli utenti morosi, con riferimento a procedimenti come i decreti ingiuntivi, non emessi o sospesi in attesa della conciliazione, quando non revocati, in sede di opposizione, per improcedibilità dell’azione. La recente giurisprudenza sembra aver fatto chiarezza sul punto.
Le incertezze erano state originate dalla normativa (delibera n. 182/2002/CONS), che prevedeva l’assoggettamento al tentativo obbligatorio di conciliazione di qualsivoglia violazione di un diritto o interesse contemplati da un accordo privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni di competenza dell’Autorità. Sulla base di tale disposizione pareva legittimo desumersi l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per ogni controversia in materia di telecomunicazioni.
L’indeterminatezza normativa veniva poi attenuata dalla delibera 173/07/CONS, nell’ambito della quale venivano escluse dal tentativo di conciliazione le sole controversie attinenti al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non fosse dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime.
Secondo la delibera, l’utente finale non era tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali od opposizioni a norma dell’art. 641 Cpc. La ratio del nuovo intervento era quella di evitare di sottoporre ai Corecom tutti i casi di semplici riscossioni di crediti nei confronti di utenti morosi che non avevano proposto contestazioni. Nonostante i chiarimenti, permanevano dubbi in relazione alla possibilità di ricorrere all’ingiunzione di pagamento senza il preventivo tentativo di conciliazione, anche in presenza di precedenti contestazioni da parte degli utenti.
Dubbi in via di superamento alla luce di un recente orientamento del Foro di Milano, secondo cui l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione è esclusa per tutte le azioni proposte con decreto ingiuntivo dalle società di tlc nei confronti degli utenti inadempienti. Tale indirizzo ha trovato conferma nelle ultime sentenze di merito. In tali pronunce, le eccezioni preliminari, dirette ad ottenere una declaratoria di improcedibilità dell’intero procedimento per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, sono state respinte.
Secondo i magistrati, essendo la conciliazione avanti il Corecom prevista per le controversie tra utenti e soggetti autorizzati, deve ritenersi che l’applicazione della normativa sul tentativo obbligatorio di conciliazione riguardi solo procedimenti caratterizzati dalla necessità di un contradditorio inter partes, e non per quelli instaurati su ricorso di una delle parti, come nel caso del monitorio, in cui il contraddittorio è differito ed eventuale (Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, n. 3383/09, 11 marzo 2009, conforme Tribunale di Milano n. 4236/09, 30 marzo 2009).
In base a tale orientamento verrebbe garantito il diritto degli utenti di manifestare le proprie ragioni, ben potendo quest’ultimi formulare eccezioni e contestazioni davanti all’autorità giudiziaria, in sede di opposizione. La soluzione adottata dal Tribunale di Milano risulta logica e condivisibile, soprattutto se si considera che assoggettare al tentativo di conciliazione qualsivoglia controversia tra società di telecomunicazioni e utenti, comporterebbe un afflusso abnorme di istanze ai Corecom, determinandone la sostanziale paralisi. Un orientamento contrario incentiverebbe le contestazioni mosse da intenti strumentali e dilatori, con una ricaduta negativa sulla qualità del lavoro svolto da tali organi e sui tempi di risoluzione delle controversie.
* Studio Legale Galanti, Meriggi & Partners
(Tratto dal Sole 24 Ore del 4/5/2009 – pag. 6)
* Marco Emanuele Galanti - Fabio Meriggi
*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners