Con l’art.62 del Decreto Legge n.1/2012, convertito con la Legge n.27/2012, sono state introdotte rilevanti novità in tema di cessione di prodotti in ambito agricolo e agroalimentare, per i casi in cui le consegne dei relativi prodotti debbano essere effettuate nell’ambito del territorio italiano.

La tematica è di particolare attualità in quanto le disposizioni in questione entreranno in vigore a partire dal giorno 24 ottobre del corrente anno.

Le modalità applicative di quanto previsto nell’art.62 del Decreto Legge appena richiamato, erano state demandate ad un Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Come spesso purtroppo avviene, vi è stato un ritardo e, quindi, solo in data 27 settembre 2012 il Consiglio di Stato ha potuto esaminare la bozza del testo del Decreto Ministeriale, esprimendo sullo stesso parere favorevole, sia pur proponendo alcuni puntuali rilievi critici.

 I tratti essenziali della disciplina normativa introdotta con l’art.62 del D.L. n.1/2012, chiarita dalle indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale, sono i seguenti.

 I contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari con consegna da eseguirsi nel territorio italiano, ad eccezione di quelli conclusi con il “consumatore finale”, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio in ambito giudiziario, devono: essere stipulati per iscritto; contenere l’indicazione della loro durata, delle quantità e caratteristiche del prodotto, del prezzo e delle modalità di consegna e dei termini di pagamento; essere ispirati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità  e reciproca corrispettività delle prestazioni (art.62, comma 1°).

La norma prevede termini di pagamento prederminati, decorrenti dall’ultimo giorno del mese in cui avviene il ricevimento della fattura ovvero la consegna dei prodotti: più specificamente, 30 giorni per i prodotti deteriorabili, 60 giorni per gli altri. In caso di ritardo nei pagamenti viene applicato un interesse di mora, inderogabile, pari a quello previsto dal D.Lgs. n.231/2002 in tema di “transazioni commerciali” latamente intese, maggiorato di due punti (art.62, comma 3°).

 Sempre secondo la norma in esame, gli operatori economici del settore devono evitare di incorrere in alcuni atti e comportamenti dettagliatamente elencati quali, a titolo esemplificativo, l’imposizione di condizioni di vendita ingiustificatamente gravose, l’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, il conseguimento di prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali (art.62, comma 2°).

 Le verifiche sul rispetto di quanto previsto dall’art.62 sono demandate all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, con l’ausilio della Guardia di Finanza.

L’impianto sanzionatorio è molto severo prevedendo le seguenti, ingenti sanzioni amministrative:

- da euro 516,00 ad euro 20.000,00 per il mancato rispetto delle disposizioni del 1° comma dell’art.62 (forma scritta, elementi e requisiti essenziali del contratto);

- da euro 516,00 ad euro 3.000,00 per il mancato rispetto delle disposizioni del 2° comma dell’art.62 (atti e comportamenti che integrino una condotta commerciale sleale);

- da euro 500,00 ad euro 500.000,00 per il mancato rispetto dei termini di pagamento indicati al comma 3° dell’art.62.

  Nel testo del Decreto Ministeriale applicativo vengono fornite molteplici indicazioni “integrative” della disciplina di Legge.

 In particolare:

- vengono escluse dall’applicabilità della normativa alcune particolari tipologie di cessioni, quali quelle adottate mediante conferimenti di soci di cooperative, di organizzazioni di produttori e tra imprenditori ittici nonché, in generale, quelle “istantanee” con contestuale consegna dei prodotti e pagamento del prezzo concordato (art.1);

- viene specificato che gli elementi essenziali del contratto, in tutto o in parte, possono essere contenuti: negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti; in accordi-quadro (anche in presenza di “centrali d’acquisto”) destinati a disciplinare in modo uniforme le conseguenti cessioni di prodotti, ovvero in documenti a loro correlati, quali i singoli contratti di cessione, i documenti di trasporto e consegna, le fatture e gli ordini d’acquisto. Quando uno o più elementi essenziali sono contenuti in documenti di trasporto e consegna ovvero nelle fatture, i documenti medesimi devono contenere la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.27” (art. 3);

- viene integrata l’elencazione delle condotte commerciali considerate “sleali” anche mediante il richiamo ai principi di buona prassi commerciale, già identificati dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare in ambito comunitario, e comunque vengono meglio specificati in un allegato del medesimo Decreto attuativo (art.4);

- viene chiarito che il venditore deve emettere fatture separate per cessioni di prodotti assoggettate a differenti termini di pagamento. La data di ricevimento della fattura è quella risultante dalla sua consegna a mani, ovviamente con rilascio di relativa ricevuta, dall’avviso di ricevimento della raccomandata a.r., dalla data di ricezione della stessa fattura mediante posta elettronica certificata o mediante l’impiego di “Electronic Data Interchange” od  altro mezzo equivalente previsto dalla vigente normativa in ambito fiscale. In mancanza di certezza sulla data di ricezione della fattura si presume, salvo prova contraria, che essa coincida con la data di consegna dei prodotti (art.5);

- viene previsto che “è vietato negare il pagamento dell’intero importo pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative all’adempimento della medesima” (art.6, comma 2°). La formulazione di detto principio può prestarsi a due differenti interpretazioni. Si potrebbe innanzi tutto ritenere che chi contesta validamente una parte della fornitura debba comunque pagare puntualmente il corrispettivo per la restante parte non contestata. In tal caso, si tratterebbe di una previsione ridondante, come anche stigmatizzato dalla Corte dei Conti nel proprio parere, in quanto ripetitiva di regole civilistiche generali. Per converso, ove il principio dovesse essere interpretato nel senso che chi contesta una parte della fornitura dovrebbe comunque pagarla interamente  demandandosi ad un momento successivo la disamina delle sue contestazioni, saremmo in presenza di un singolare caso di “solve et repete legale” e quindi, in ultima analisi, di una “forzatura normativa” certamente inusuale. La logica porta a ritenere che l’interpretazione corretta sia la prima tra le due sopra delineate ma certamente ci si sarebbe aspettati, a livello ministeriale, l’adozione di un testo più chiaro ed adeguato;

- infine, viene dettata una “disciplina transitoria” che prevede, in primo luogo, che anche il Decreto Ministeriale (ma non avrebbe potuto essere altrimenti) si applica ai contratti stipulati dall’entrata in vigore della Legge (24 ottobre 2012).

Per i contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012 è previsto un obbligo di adeguamento per l’indicazione degli elementi essenziali, ove non già presenti, entro il 31 dicembre 2012. E ancora, è prevista l’automatica applicazione delle disposizioni di Legge relative alle condotte commerciali “sleali”, ai termini di pagamento ed agli interessi di mora (2° e 3° comma dell’art.62, già sopra esaminati) “a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa” (art.8).

  Quest’ultima previsione dovrebbe pacificamente riguardare, quindi, anche i contratti in corso alla data di entrata in vigore della Legge, e non solo quelli stipulati da tale data in poi, e ciò per ragioni di carattere sia sistematico che letterale.

  Anche la Corte dei Conti, peraltro, nel suo già ricordato parere, ha avuto modo di avallare tale soluzione interpretativa, ritenendo condivisibili le previsioni del Decreto Ministeriale sul punto, rilevando che “si tratta di regole riferite alle relazioni commerciali in sé considerate, indipendentemente dai momenti in cui sono perfezionati gli atti negoziali su cui esse si basano”.  Da ciò derivano importanti conseguenze in relazione agli adempimenti che dovrebbero essere assolti dagli operatori del settore interessati, anche per i contratti già in corso alla data del 24 ottobre 2012, al fine di evitare il rischio di  poter incorrere nel severo regime sanzionatorio già in precedenza descritto. Anche tutti i contratti già in essere, infatti, dovrebbero essere “adeguati” sia in relazione all’eventuale assenza di uno o più degli elementi essenziali indicati all’art.62, 1° comma del Decreto Legge n.1/2012 sia in relazione all’eventuale configurabilità di condotte commerciali “sleali”.

 Per i termini di pagamento, l’entrata in vigore della Legge alla data del 24/10/2012, potrebbe far sorgere fondati dubbi interpretativi soprattutto in relazione a transazioni commerciali di prodotti agricoli e alimentari perfezionate in data anteriore all’entrata in vigore della Legge ed i cui termini convenzionali di pagamento non siano ancora scaduti.

In tali fattispecie dovrà prevalere in ogni caso il termine convenzionalmente stabilito tra le parti o si dovrà applicare il termine legale previsto dalla nuova normativa con possibili impatti “retroattivi” di dubbia legittimità?  Tale problematica si ripropone, necessariamente, in relazione all’applicazione del tasso di interesse di mora inderogabile, anch’esso previsto dalla nuova normativa.

Per i nuovi contratti occorrerà naturalmente attenersi alla nuova disciplina di Legge esaminando nel dettaglio l’adeguatezza o meno dei modelli contrattuali e delle prassi aziendali sino ad oggi utilizzati e adottate.

 Così, a titolo esemplificativo e soprattutto in relazione a rapporti abituali e consolidati con altri operatori del settore, potrebbe essere utilizzato lo strumento dell’accordo-quadro, anche demandando ad uno dei documenti conseguenti, ove necessario od opportuno, uno o più elementi essenziali di ogni singola e specifica cessione di prodotti.

*Marco Emanuele Galanti

*Fabio Meriggi

     *Studio Legale Galanti Meriggi & Partners