[Ottobre 2012] - Il trattamento economico complessivo di fine rapporto degli Agenti (Settore Commercio): risoluzione contrattuale della Preponente e “giusta causa”
Si verificano di frequente casi di risoluzione di contratti d’agenzia a tempo indeterminato, da parte di società Preponenti che si avvalgano di clausole risolutive espresse (ad esempio, per mancato raggiungimento di obbiettivi minimi prefissati e periodici).
In tali casi occorre determinare quale sia il trattamento da riservare agli Agenti interessati.
Con specifico riferimento agli Agenti del settore Commercio, valgono i seguenti rilievi.
-I) Un primo aspetto da affrontare è se in tali casi la Preponente sia o meno tenuta al preavviso, per il numero di mensilità dettagliatamente previste, in base alla durata del rapporto e alla natura dell’incarico (agente monomandatario o plurimandatario), dalla contrattazione collettiva di riferimento (A.E.C. 16/2/2009, art. 10).
La questione è stata affrontata in una recente sentenza della Corte di Cassazione (n.10934 del 18/5/2011) ove è stato chiarito, in primo luogo, che in siffatti casi, ove si verifichi effettivamente la fattispecie contemplata dalla clausola risolutiva espressa, non può essere posta in dubbio la legittimità della risoluzione contrattuale da parte della Preponente.
Ma ciò non significa che il preavviso (ovvero la relativa indennità sostitutiva) non sia dovuto.
La Corte Suprema ha sottolineato che i singoli casi devono essere affrontati tenendo presente quanto previsto all’art.1750 cod. civ. in tema di recesso della Proponente dal contratto di agenzia.
In sostanza, posto che solo un recesso per “giusta causa” legittima la Proponente a non riconoscere il preavviso, anche in caso di risoluzione per mancato raggiungimento di obbiettivi contrattuali minimi predeterminati e concordati vi deve sempre essere un inadempimento idoneo ad integrare una “giusta causa” (vale a dire un motivo tanto grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto).
Pertanto, vi possono essere casi di risoluzione contrattuale per mancato raggiungimento di obbiettivi minimi contrattuali con diritto dell’Agente al preavviso e casi analoghi di risoluzione nei quali la Proponente potrebbe astenersi dal riconoscere il preavviso medesimo.
Dipende, quindi, dalla “gravità” del caso concreto.
Naturalmente non vi sono criteri certi per determinare l’esatto confine tra le due differenti fattispecie ma è ovvio, ad esempio, che ove la permormance dell’agente fosse estremamente lontana non solo dai budget minimi ma anche da un risultato “accettabile” adottando criteri valutativi estremamente prudenti, la Proponente avrebbe ben maggiori possibilità di giustificare il mancato rispetto del preavviso, in caso di contestazioni.
-II) Un secondo aspetto riguarda le indennità di fine rapporto: indennità di risoluzione prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento; indennità suppletiva di clientela (anch’essa prevista dal CCNL vigente); e infine, indennità “meritocratica”, prevista sia dall’A.E.C., art.12.III).
-II.a) L’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) è sempre dovuta, indipendentemente dalle cause che abbiano determinato la cessazione del rapporto contrattuale.
-II.b) L’indennità suppletiva di clientela non è dovuta all’Agente quando il rapporto contrattuale a tempo indeterminato sia cessato ad iniziativa della Preponente per fatto “imputabile” all’Agente medesimo.
Pertanto, se il contratto è risolto dalla Preponente avvalendosi di una clausola risolutiva espressa e per il mancato raggiungimento di obbiettivi minimi concordati, all’Agente – ove ci si dovesse attenere al testo lettera dell’A.E.C. (che non fa riferimento al concetto di “giusta causa”) – non dovrebbe essere riconosciuta alcuna indennità suppletiva di clientela.
Nella prassi ed in giurisprudenza, tuttavia, vi è una sostanziale equiparazione con il regime già visto in tema di preavviso (vd., tra le più recenti, Cass. 25/5/2012 n.8295).
Pertanto, in assenza di una risoluzione contrattuale che, pur pienamente legittima, non sia sorretta da una “giusta causa”, l’indennità suppletiva di clientela sarebbe dovuta.
I criteri di calcolo di tale indennità sono descritti all’art.12.II) dell’A.E.C.
-III) Da ultimo, vi è da considerare l’”indennità meritocratica”, dovuta ove l’Agente “abbia procurato nuovi clienti alla Preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la Preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti” (A.E.C. 16/2/2009, art.12,III).
L’A.E.C. indica solo i presupposti di fatto ed i criteri di calcolo dell’indennità ma non contempla, per la verità, alcun caso di esclusione.
L’art.1751 c.c. invece, nell’attuale testo di derivazione comunitaria e relativo all’”indennità in caso di cessazione del rapporto” latamente intesa (cosiddetta “indennità europea”), esclude il diritto dell’Agente a percepire l’indennità nel caso in cui il Preponente risolva il contratto per un inadempimento dell’Agente che, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche temporanea del rapporto (ovvero, in presenza di una “giusta causa”).
Nella disciplina di Legge quindi, viene riproposto lo stesso “schema” già illustrato in tema di preavviso e indennità suppletiva di clientela.
Vista l’assenza di espressi casi di esclusione nel testo dell’A.E.C., e tenendo presente che la contrattazione collettiva può derogare alla disciplina di Legge in senso migliorativo per l’Agente (in giurisprudenza, tra le tante: Cass. 2/3/2012 n.3296; Tribunale Modena 10/6/2011; Trib. Roma 14/1/2010), occorre chiedersi se l’indennità meritocratica prevista dall’A.E.C., ricorrendone ovviamente i presupposti di fatto, sia dovuta in ogni caso oppure se la stessa indennità non sia dovuta in alcuni casi, incluso quello di risoluzione del contratto ad opera della Preponente che sia sorretta non solo da una clausola risolutiva espressa ma anche da una “giusta causa”.
Riteniamo che si debba propendere per quest’ultima soluzione, rimanendo quindi sempre ferme le esclusioni, nell’”an debeatur”, previste dalla disciplina di Legge.
In presenza di una legittima risoluzione contrattuale, pertanto, occorrerà valutare - anche ai fini del riconoscimento dell’indennità meritocratica (e ricorrendone, ovviamente, i presupposti di fatto) - se si sia o meno anche in presenza di una “giusta causa”.
E solo ove sia configurabile una “giusta causa” l’indennità meritocratica potrebbe essere negata.
Infine, occorre tenere presente raffrontando l’art.1751 cod. civ. e le disposizioni dell’A.E.C. occorrerà anche determinare, nel singolo caso concreto, quali siano la disciplina e la metodologia di calcolo che assicurino all’Agente il risultato complessivo più favorevole, al fine di evitare modalità di liquidazione del trattamento economico complessivo di fine rapporto che prestino il fianco a fondate contestazioni, anche in sede giudiziale.
*Marco Emanuele Galanti
*Fabio Meriggi
*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners