Nella precedente circolare informativa sono state descritte le principali novità del Disegno di Legge riguardanti: le buone pratiche e le linee guida; i profili di responsabilità civile e penale; gli aspetti procedurali e risarcitori; gli obblighi informativi e di trasparenza per le strutture sanitarie pubbliche e private.

Passiamo ora ad esaminare le ulteriori e principali novità della nuova normativa che, crisi politiche permettendo, dovrebbe essere approvata dalla Camera dei Deputati in tempi ragionevoli.

1) OBBLIGHI ASSICURATIVI E “MISURE” ALTERNATIVE.

1.a) Obblighi assicurativi: nel Disegno di Legge (articolo 10), pur con modalità formali poco felici, viene riconfermato l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, già previsto dalla normativa vigente (Legge n.114/2014), di dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale, con una miglior precisazione che lo stesso obbligo deve riguardare anche:

-i danni causati dal personale che operi, a qualunque titolo, presso le strutture sanitare e socio sanitarie pubbliche o private, incluso il personale che svolga attività di formazione ed aggiornamento ovvero di ricerca clinica;

-le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o mediante la telemedicina.

Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private non hanno, invece, alcun obbligo assicurativo per le prestazioni sanitarie svolte all’esterno delle medesime strutture e per quelle svolte al loro interno da parte di chi operi in regime libero-professionale non intra moenia ovvero in esecuzione di un rapporto contrattuale diretto con il paziente. Pertanto, chi opera in regime libero-professionale secondo le modalità appena sopra indicate, deve dotarsi di una propria, idonea copertura assicurativa, come già prevede – peraltro – la vigente normativa, anche in ambito deontologico.

Fermo quanto sopra, gli esercenti la professione sanitaria che operino a qualunque titolo all’interno di strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, dovranno comunque dotarsi - con oneri a loro carico - di copertura assicurativa per i casi di colpa grave, al fine di garantire l’efficacia di specifiche e possibili azioni conseguenti al sinistro, quali quelle di rivalsa e di responsabilità amministrativa che verranno trattate in punto successivo.

La nuova normativa stabilisce inoltre che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private pubblichino, nei propri siti Internet, le denominazioni delle loro compagnie assicuratrici per la responsabilità civile, indicando “per esteso i contratti e le clausole assicurative”.

La “garanzia assicurativa” dovrà prevedere un’estensione, coprendo anche il rischio relativo ad eventi che siano accaduti nei dieci anni antecedenti al perfezionamento dei relativi contratti assicurativi e che siano stati denunciati durante il periodo di vigenza temporale delle polizze.

Inoltre, le polizze dovranno prevedere un periodo di “ultrattività” della garanzia, in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, per le richieste di risarcimento che pervengano entro un periodo di dieci anni, se riferite ad aventi che siano accaduti durante il periodo di vigenza delle polizze ovvero nei dieci anni precedenti (articolo 11).

L’estensione e l’ultrattività appena descritte richiederebbero maggiori precisazioni in sede di approvazione definitiva della riforma, in quanto allo stato non vi è certezza assoluta che tali previsioni si riferiscano sia alle polizze che devono essere stipulate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia a quelle che devono essere stipulate dagli esercenti la professione sanitaria.

1.b) Misure alternative alle coperture assicurative e requisiti minimi di tali misure e delle polizze assicurative: il Disegno di Legge prevede che per le sole strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in alternativa alle coperture assicurative indicate al precedente punto 1.a), possano essere adottare altre “analoghe misure”, in relazione ai medesimi rischi.

Con Decreto Ministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa, verranno stabiliti i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle “analoghe misure” da adottarsi in alternativa alle coperture assicurative, inclusi i casi di assunzione diretta del rischio da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private.

Lo stesso Decreto dovrà disciplinare le regole per il trasferimento del rischio, nel caso di subentro di una nuova compagnia di assicurazione, nonché le modalità di previsione – nei bilanci delle strutture più volte richiamate – di un “fondo rischi” e di un “fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”.

Anche le misure alternative adottate dovranno essere pubblicate nei siti Internet delle stesse strutture sanitarie e sociosanitarie.

Infine, il Decreto Ministeriale dovrà determinare i requisiti minimi delle polizze assicurative con le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e con gli esercenti le professioni sanitarie nonchè specifiche classi di rischio, con corrispondenti massimali differenziati.

2) AZIONE DIRETTA DEL SOGGETTO DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATORE.

Con disposizione di portata fortemente innovativa, il Disegno di Legge prevede che il soggetto danneggiato ha il diritto di agire direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazione:

-delle strutture socio sanitarie pubbliche o private;

-dell’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività all’esterno di tali strutture oppure al loro interno, in regime libero-professionale ovvero in esecuzione di un rapporto contrattuale diretto con il paziente (articolo 12).

L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore - che permetterà finalmente un immediato e diretto convoglimento delle compagnie - dovrà essere preceduta, a pena di improcedibilità, da un procedimento di mediazione ovvero da un un procedimento di consulenza tecnica preventiva, come già ricordato nella precedente circolare informativa. Ovviamente, l’azione potrà essere esercitata solo entro i limiti di massimale previsti dalla relativa polizza assicurativa.

Opportunamente, la nuova normativa prevede che le strutture socio sanitarie pubbliche o private e gli esercenti la professione sanitaria saranno litisconsorti necessari ovvero devono obbligatoriamente essere parte nei giudizi promossi, nei confronti delle loro rispettive compagnie di assicurazione, da parte dei soggetti danneggiati.

E’ previsto che tutte le disposizioni relative all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore entreranno in vigore all’atto dell’emanazione del Decreto Ministeriale che dovrà stabilire i requisiti minimi delle polizze assicurative.

Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le compagnie di assicurazione nei cui confronti sia stato promosso un giudizio da parte del soggetto danneggiato, dovranno darne notizia all’esercente la professione sanitaria interessato, entro il termine di dieci giorni dalla ricevimento dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r.

Analogo termine dovrà essere rispettato dalle strutture sanitarie e sociosanitarie e dalle compagnie di assicurazione, per comunicare all’esercente la professione sanitaria l’avvio di trattative stragiudiziali con il soggetto danneggiato, con espresso invito a parteciparvi.

L’omissione, l’incompletezza od anche il semplice ritardo nelle comunicazioni appena sopra indicate determinerà l’inammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa che verranno subito di seguito trattate (articolo 13). Si tratta, quindi, di una previsione particolarmente, e forse eccessivamente, severa per i casi di semplici incompletezza e/o ritardo che non determinino particolari pregiudizi.

3) LE AZIONI DI RIVALSA E DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA.

3.a) Azione di rivalsa.

Come noto, il soggetto che ha risarcito il danno (strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e compagnie di assicurazione delle stesse ovvero degli esercenti la professione sanitaria), ha il diritto di agire in rivalsa nei confronti di chi lo abbia causato.

La nuova normativa prevede che detta azione può essere esercitata solo in caso di dolo e colpa grave di chi abbia causato il danno (articolo 9).

Il Disegno di Legge inoltre, e con disposizione sicuramente innovativa e particolarmente tutelante per gli esercenti la professione sanitaria, stabilisce dei limiti massimi, per l’esercizio dell’azione di rivalsa nei casi di colpa grave; limiti, ovviamente, non applicabili nell’ipotesi di dolo.

Più specificamente:

-I) in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica ovvero nei confronti dell’esercente la professione sanitaria (che non operi all’esterno delle strutture oppure al loro interno, in regime libero professionale o in esecuzione di un rapporto contrattuale diretto con il paziente), la rivalsa della compagnia di assicurazione, per i casi di colpa grave, non potrà superare una somma “pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente successivo, moltiplicato per il triplo;

-II) in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata ovvero della compagnia di assicurazione di quest’ultima, la misura massima della rivalsa della compagnia di assicurazione non potrà superare una somma “pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo”.

Per contro, nessun limite si applica agli esercenti la professione sanitaria che operino all’esterno delle strutture oppure al loro interno, in regime libero professionale o in esecuzione di un rapporto contrattuale diretto con il paziente.

Il Disegno di Legge, inoltre, prevede alcune disposizioni di carattere processuale in relazione alla decadenza dall’esercizio dell’azione di rivalsa nonché agli effetti della sentenza e della transazione, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria che non abbia partecipato al giudizio o all’accordo transattivo.

3.b) Azione di responsabilità amministrativa.

Anche per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa che, come noto, può essere esercitata solo nei casi di dolo o colpa grave e nei confronti dei dipendenti o degli esercenti la professione sanitaria con un rapporto di servizio con le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, il Disegno di Legge - con disposizione di portata fortemente innovativa - prevede limiti massimi, per le eventuali condanne, nella misura indicata al precedente punto 3.a.I).

L’iniziativa per l’esercizio dell’azione è riservata al Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.

Ai fini della quantificazione del danno, dovrà tenersi conto delle situazioni di particolare difficoltà - anche di natura organizzativa - della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, nelle quali l’esercente la professione sanitaria abbia dovuto operare.

Il Disegno di Legge prevede, inoltre, che per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento delle domande risarcitorie del danneggiato, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti; l’esito del giudizio è oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari, nell’ambito dei concorsi per incarichi superiori.

Concluso l’esame dei punti essenziali del Disegno di Legge, non resta che attendere la prossima e definitiva approvazione della riforma da parte della Camera dei Deputati.

Eventuali modifiche di rilievo nel testo definitivo costituiranno oggetto di specifica ed ulteriore circolare informativa.

* Avv. Marco Emanuele Galanti – Avv. Fabio Meriggi

*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners