E’ stato recentemente approvato, da parte del Senato (seduta del 25/2/2016), il Disegno di Legge sulle unioni civili. Il testo verrà ora sottoposto all’approvazione della Camera che, si ritiene, avverrà senza particolari e sostanziali modifiche.

Esaminiamo le principali novità previste dal DDL.

L’unione civile può essere costituita solo da due persone maggiorenni che siano dello stesso sesso, mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Non si può costituire un’unione civile, a pena di nullità, tra persone dello stesso sesso legate da rapporti di parentela, affinità o adozione.

L’ufficiale di stato civile (non è stato chiarito il Comune competente) certifica la costituzione dell’unione civile, indicando anche i dati anagrafici e di residenza delle parti ed il loro regime patrimoniale che – in assenza di diversa e specifica convenzione – è quello della comunione dei beni.

Ciascuna parte dell’unione civile può decidere di aggiungere al proprio cognome quello dell’altra, per l’intera durata della stessa unione civile; entrambe le parti possono anche utilizzare un cognome comune, scegliendolo tra i rispettivi cognomi. In merito a tali scelte, le parti o la parte interessata devono rilasciare specifiche dichiarazioni all’ufficiale di stato civile.

L’unione civile, benché sia specifica “formazione sociale” ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, determina effetti sostanzialmente analoghi, salvo specifiche eccezioni**, a quelli del matrimonio, con conseguente applicabilità alle stesse unioni civili della disciplina normativa propria di quest’ultimo istituto (art.1, comma 20 del DDL).

In particolare, le parti:

- acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, con obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione;

- acquistano gli stessi diritti successori riservati al coniuge in presenza di matrimonio. In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile che abbia prestato attività lavorativa, le indennità di mancato preavviso ed il trattamento di fine rapporto devono corrispondersi all’altra parte dell’unione civile, in eventuale concorso con altri eredi;

- sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni;

- concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.

STRUMENTI GIURIDICI DI PROTEZIONE NELL’UNIONE

- In caso di procedura di amministrazione di sostegno che riguardi una delle parti dell’unione civile, il Giudice Tutelare preferirà – ove possibile – l’altra parte dell’unione civile quale amministratore di sostegno.

- L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, che può presentare istanza di revoca quando ne cessino la cause.

- Quando la condotta di una delle parti dell’unione civile è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica, morale ovvero alla libertà dell’altra, il Giudice - su specifica istanza della parte lesa – può adottare con decreto i provvedimenti di cui all’art.342-ter cod. civ. (ordine di cessazione della condotta lesiva, allontanamento dall’abitazione comune, inibitoria a frequentare luoghi abituali della parte lesa etc. etc.).

SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE

Oltre che per la quasi totalità delle ipotesi già legislativamente previste per il matrimonio (concernenti reati di particolare gravità), le parti - anche disgiuntamente - possono decidere di sciogliere l’unione civile manifestando tale volontà dinanzi all’ufficiale di stato civile. In tal caso, la domanda di scioglimento dell’unione civile può essere proposta quando siano decorsi tre mesi dalla data della citata manifestazione di volontà.

Il DDL precisa che sono applicabili le disposizioni processuali e normative in materia di divorzio e negoziazione assistita. Deve quindi ritenersi che la domanda di scioglimento debba essere proposta al Giudice oppure avvalendosi dell’ausilio di rispettivi difensori in sede di negoziazione assistita (evitando, in quest’ultimo caso, di dover ricorrere all’intervento del Tribunale).

In buona sostanza, quindi, non è prevista per le unioni civili una fase di separazione, con le conseguenti iniziative da assumere in sede giudiziale o mediante una negoziazione assistita.

Queste sono le principali novità delle nuove disposizioni che, obbiettivamente e non in pochi casi, suscitano molteplici dubbi interpretativi che, in assenza di modifiche ed integrazioni in sede di ultima approvazione, dovranno essere necessariamente affrontate e risolte dalla giurisprudenza.

Verrà prossimamente pubblicata nel nostro sito Internet la News letter DDL Cirinnà Parte 2 – Le Convivenze di fatto.

*Marco Emanuele Galanti

*Fabio Meriggi


** Tra le parti di un’unione civile non vi è obbligo di fedeltà, e ciò costituisce una delle principali differenze rispetto alla disciplina del matrimonio. Scelta di compromesso ma, eticamente e giuridicamente, difficile da condividere.