[Aprile 2000] - Internet e domain name
Cosa è il Domain name
Domain name, o nome di dominio, è un indirizzo elettronico. Lo si potrebbe definire anche come il simbolo di riconoscimento necessario per identificare i diversi terminali connessi tramite Internet. Ogni computer allacciato alla “rete delle reti” deve essere dotato di un proprio codice d’identificazione che lo renda individuabile e quindi raggiungibile dagli altri computer. Tale codice, il cosiddetto indirizzo IP, è determinato secondo le specifiche del TCP Internet Protocol ed è formato da un numero binario, suddiviso in gruppi di cifre, ciascuno dei quali svolge una sua precisa funzione. Ora, sarebbe troppo difficile e complicato per ogni utente di Internet conoscere e memorizzare tutti questi insiemi di numeri. E’ stato così creato il sistema DNS, Domain name system, ossia il sistema dei nomi di dominio. L’indirizzo DNS digitato dall’operatore viene immediatamente commutato da un apposito software nell’indirizzo IP corrispondente, che resta l’unico in grado di essere riconosciuto dagli elaboratori. Sotto il profilo funzionale, il domain name non è altro che la traduzione letterale di un codice numerico. Gli indirizzi sono scritti proprio secondo le regole del DNS. I domain (identificativi di società, scuole, organizzazioni ed enti pubblici, nonché di persone fisiche) sono costituiti da due elementi: una designazione individualizzante, scelta dall’utente, ed un’abbreviazione che ne descrive il tipo. Tutti gli utenti devono registrare la parte che individua il domain name, ossia che identifica il server e la relativa entità che lo possiede: in alcuni casi vengono aggiunti ulteriori parti per identificare successivi livelli di indirizzo. La formazione degli indirizzi DNS si basa su più livelli. Il primo di questi è il cosiddetto top level domain, composto da due o tre lettere, che si differenzia nettamente a seconda che l’elaboratore cui si riferisce sia ubicato negli Stati Uniti oppure in un diverso paese. In tutto il mondo, infatti, la generic abbreviation, mira a segnalare la localizzazione (domain geografico) dell’elaboratore; negli Stati Uniti invece essa fa riferimento all’attività svolta dall’utilizzatore dell’home computer (domain tematico), ricondotto però ad un ristretto novero di categorie assai generiche.
Chi assegna i Domain names
L’assegnazione dei domain names deve essere coordinata. L’Internet Society ha affidato l’organizzazione dei domain names ad un altro ente, la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) con sede a Marina del Rey in California. L’organismo centrale per l’assegnazione degli indirizzi in rete negli Stati Uniti è l’Internet Network Information Center, più frequentemente abbreviato InterNIC, direttamente dipendente da questa. InterNIC non sarebbe in grado di provvedere alla registrazione di tutti i domain names degli utenti di Internet nel mondo: la IANA ha così delegato tale compito a distinte autorità continentali, quali la ARIN per il Nord America, la RIPE per l’Europa e la APNIC per l’Asia e le regioni del pacifico. Da queste ultime dipendono a loro volta le varie autorità nazionali. I “Top level Domain Names” nazionali sono assegnati dagli enti adibiti a questa funzione nei diversi Stati. L’autorità di registrazione italiana ha sede a Pisa presso l’Istituto per le applicazioni telematiche del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Alla Registration Authority, costituita nel 1994 in base ad un accordo con l’organismo statunitense IANA, è stato affidato il compito di assegnare i nomi a dominio per il livello “.it”, e di tenere i relativi registri. Le disposizioni che regolano l’attività dell’autorità di registrazione sono stabilite dalla Naming Authority Italiana, organismo costituito da esperti del settore accademico e commerciale, e costituiscono le c.d. “Regole di Naming”.
Com’è regolata la registrazione
Fino ad oggi l’assegnazione dei domain names non è stata disciplinata a livello normativo, ma ha seguito il principio fondato sull’anteriorità della domanda di registrazione, il c.d. principio del “first come, first served”, in base al quale un determinato nome di dominio viene assegnato al primo soggetto che ne faccia richiesta. A tale scopo, le autorità di registrazione, compresa quella italiana, prima di assegnare un nome a dominio si limitano a controllare, solo in base al proprio registro, che il nome richiesto non sia già stato assegnato ad un altro soggetto. Non vi è alcuna verifica ulteriore: nessuno si preoccupa di controllare se il richiedente abbia diritto ad usare il nome che intende registrare, né di confrontare il registro dei domain names con registri di autorità diverse (come ad esempio il registro dei marchi). E’ chiaro allora come, con l’ingresso delle imprese nel mondo di Internet, sia sorto inevitabilmente il problema del conflitto tra domain names, marchi d’impresa e segni distintivi, ma anche tra domain names e i nomi che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altri tipi di organizzazioni di beni o persone. In passato è accaduto che siano stati concessi domain names corrispondenti a marchi famosi a soggetti diversi dai legittimi titolari dei marchi. Vi è di più: spesso questi domain names sono stati ottenuti con un preciso scopo ricattatorio (Domain Name Grabbing) da soggetti che, ben consci di tale corrispondenza, si sono appropriati di nomi famosi proprio con l’intento di rivenderli poi a caro prezzo ai legittimi titolari. Fino ad oggi Dottrina e Giurisprudenza italiane hanno attribuito al domain name funzione distintiva e capacità identificatrice: in questo modo, proprio in funzione di questi presupposti, tale nuovo segno è stato assoggettato alla disciplina della concorrenza sleale e della contraffazione di marchio o di altro segno distintivo tipico. In particolare è stato sottolineato come mediante l’applicazione dell’art.13, comma 1° della “legge marchi”, che ha sancito il principio di unitarietà dei segni distintivi, il titolare di un marchio possa opporsi all’adozione di un domain name uguale o simile al proprio segno se, a causa dell’identità o affinità tra prodotti o servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione tra tali segni. La tutela è ancora più estesa nel caso in cui il marchio goda di rinomanza.
Novità
Proprio all’inizio del mese di aprile 2000 si è tenuto a Lisbona il Consiglio interministeriale sulla Società dell’informazione e della conoscenza dove si è discusso dell’innegabile necessità di regolamentare con norme giuridiche la registrazione dei domini. Tutti i Paesi partecipanti, anche i più “liberisti”, hanno convenuto che alcune certezze sono indispensabili per ottenere la fiducia degli utenti che navigano in rete, soprattutto se devono fare acquisti. In Italia il 12 aprile 2000 il Consiglio dei ministri ha varato un disegno di legge proprio in materia di disciplina dell’utilizzazione di nomi per l’identificazione di domini Internet e servizi in rete. Il Governo ha dichiarato che proporrà una procedura d’urgenza al Parlamento per l’approvazione di tale provvedimento che fino ad oggi non è ancora in vigore. Il disegno di legge in questione introduce sicuramente importanti novità; infatti il testo del provvedimento prevede il divieto di identificazione dei domini attraverso l’utilizzazione di:
a) nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone;
b) nomi identici o simili a marchi d’impresa o altri segni distintivi dell’impresa o di opere dell’ingegno;
c) nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche;
d) nomi di genere, quando sono utilizzati per trarne profitto, tramite cessione, o per recare un danno;
e) nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche attraverso l’utilizzazione di lingue diverse dall’italiano.
Ovviamente l’identificazione di domini attraverso i nomi descritti alle precedenti lettere a, b, c, sarà possibile da parte del soggetto titolare del nome o da parte del soggetto espressamente autorizzato per iscritto da quest’ultimo (art.1 del disegno di legge). Ferma restando la normativa vigente che tutela tutte queste categorie di nomi, anche con riferimento al trattamento dei dati personali, tale provvedimento prevede che l’uso indebito di un nome porti alla cessazione del suo uso e comporti un risarcimento del danno “nella misura minima di 30 mila euro” (circa 60 milioni di lire). Per vigilare sulla correttezza dei comportamenti è stata prevista una nuova autorità, l’Anagrafe nazionale dei nomi di dominio istituita con il secondo articolo del disegno legge presso l’Istituto per le applicazioni telematiche del CNR di Pisa, che opera da anni come Registration Authority italiana. Il divieto di utilizzare il nome in violazione dell’articolo 1 del disegno di legge sopra richiamato si applica anche alla registrazione identificativa di domini Internet o servizi in rete ovunque ottenuti (art.1, 3° comma del disegno di legge). Per effetto di detto principio quindi qualsiasi soggetto assoggettato alla giurisdizione italiana potrà essere sanzionato secondo le misure previste nel disegno di legge anche per le violazioni del provvedimento concernenti domini registrati all’estero. Infine è stato previsto che nel registro dell’Anagrafe vengano inseriti tutti i domain names già registrati alla data di entrata in vigore del provvedimento e che vengano cancellati tutti i domini che risultino essere “abusivi” anche se registrati prima della sua entrata in vigore. La verifica non è automatica, ma avviene ogni volta che un soggetto presenti una nuova richiesta di registrazione e il domain name risulti essere già assegnato. In pratica, se un singolo, persona fisica o giuridica, fa domanda per ottenere un domain name e quel domain name risulta essere già occupato, l’Anagrafe verifica chi è il possessore legale del titolo a iscrivere quel dominio. Se il domain name è già occupato abusivamente allora la precedente assegnazione viene cancellata e il domain name viene assegnato a chi ne è effettivamente titolare. Solo su richiesta della parte lesa l’Authority potrà anche dare luogo a una procedura di arbitrato: se le parti riescono a trovare un accordo la controversia si conclude in quella sede, altrimenti si dovrà instaurare un vero e proprio giudizio. L’Anagrafe inoltre dispone anche la cancellazione di tutti quei domini che non vengono utilizzati entro 90 giorni dalla data di registrazione. Come già accennato il provvedimento in esame, trattandosi di disegno di legge ad iniziativa del governo, dovrà essere sottoposto al vaglio e all’approvazione del Parlamento. E’ quindi probabile che il provvedimento subisca modifiche e/o integrazioni in sede di sua approvazione. Lo studio rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Milano, lì 19 aprile 2000
studio legale GGM