CIRCOLARE N.7 GIU98

“IL CONSENSO INFORMATO AGLI INTERVENTI CHIRURGICI ED AGLI ALTRI TRATTAMENTI SANITARI”

Premessa

Nel valutare la responsabilità civile, penale e deontologica dell’operatore sanitario, e le connesse responsabilità della struttura in cui lo stesso opera, riveste importanza prioritaria verificare in quale modo il medico, prima di ciascun trattamento sanitario, abbia informato il paziente e se quest’ultimo abbia effettivamente espresso un consenso (informato) al trattamento stesso.

Tale importanza trova riscontro in un recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui è essenziale che il paziente esprima il consenso con perfetta conoscenza tecnica della natura del trattamento sanitario cui verrà sottoposto.

Considerato che la maggior parte dei consensi informati da me esaminati, utilizzati all’interno delle strutture sanitarie, sono generici, standardizzati ed incompleti ritengo opportuno svolgere, seppur in estrema sintesi, alcune riflessioni in merito alla natura delle informazioni che il medico deve fornire al paziente prima di ogni intervento ed ai requisiti che il consenso, rilasciato dal paziente, deve presentare.

L’informativa al paziente

Il medico curante, salvi i casi in cui il sanitario debba intervenire in una situazione di emergenza, deve fornire al paziente un’ampia ed idonea informazione che consenta a quest’ultimo di esprimere un consenso all’intervento.

Esiste, in altri termini, un preciso obbligo del medico di informare il paziente ed un corrispondente diritto dello stesso paziente ad essere informato, al fine di poter liberamente scegliere se sottoporsi o meno al trattamento sanitario.

Il diritto di essere informato costituisce, pertanto, il presupposto naturale del consenso informato che può essere manifestato solo dal soggetto interessato che abbia compreso effettivamente la sua situazione sanitaria.

Orbene, quali sono le informazioni che il medico deve fornire al paziente prima di sottoporlo ad un intervento chirurgico?

Sul punto si possono segnalare diverse posizioni: secondo il Comitato Nazionale di Bioetica “l’informazione dovrà riguardare una breve descrizione della metodica indicata e delle alternative terapeutiche, le finalità, le possibilità di successo, i rischi, gli effetti collaterali ” dell’intervento chirurgico.

Secondo quanto previsto, in modo più articolato, dall’art.29 del nuovo codice di deontologia medica “il medico ha il dovere di dare al paziente, tenendo conto del suo livello di cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena ed idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive terapeutiche e sulle verosimili conseguenze della terapia e della mancata terapia, nella consapevolezza dei limiti delle conoscenze mediche, anche al fine di promuovere la migliore adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere comunque soddisfatta. Le informazioni relative al programma diagnostico e terapeutico possono essere circoscritte a quegli elementi che cultura e condizione psicologica del paziente sono in grado di recepire ed accettare, evitando superflue precisazioni di dati inerenti gli aspetti scientifici

.” In virtù di tale norma, pertanto, incombe sul medico un dovere di fornire al paziente, a seconda delle sue capacità intellettive e conoscitive, le informazioni relative all’intervento chirurgico.

La giurisprudenza in materia è, invece, molto più categorica e ristrittiva: secondo quanto previsto dal sopra richiamato orientamento della Corte di Cassazione , nell’ambito degli interventi chirurgici il dovere di informazione gravante sul medico concerne la natura e la portata dell’intervento, le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi, il decorso post-operatorio, l’incidenza sulla vita, le tecniche operative alternative egualmente utilizzabili, in modo tale da porre il paziente in condizioni di decidere sull’opportunità di procedervi o meno, attraverso un bilanciamento ed un raffronto di benefici e rischi.

L’obbligo, sempre secondo la giurisprudenza prevalente, si estende, peraltro, ai rischi prevedibili e non anche agli esiti anomali, al limite del fortuito che non assumono rilevanza, non potendosi disconoscere che l’operatore sanitario deve inevitabilmente contemperare l’esigenza e l’obbligo di informazione con la necessità di evitare che il paziente, per una qualsiasi remotissima eventualità, eviti di sottoporsi anche ad un banale intervento.

In altri termini, al paziente devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per consentirgli di valutare l’opportunità o meno dell’operazione e, quindi, di accettare o rifiutare l’intervento, assumendosene consapevolmente anche il relativo rischio, non derivante da errore professionale.

Vi è di più: la giurisprudenza ha affermato che il dovere di informazione deve diversificarsi a secondo della tipologia di intervento cui il paziente deve essere sottoposto; pertanto, l’informazione deve essere più dettagliata in relazione agli interventi diagnostici o terapeutici più rischiosi in quanto vi è una rapporto di diretta proporzionalità tra rischio ed informazione.

Da ciò consegue che l’informazione che il sanitario deve fornire al paziente, prima di sottoporlo all’intervento, non può, e non deve essere generica e standardizzata; la fase informativa non deve essere burocratizzata dai sanitari, ma deve costituire un passaggio importante nell’intero trattamento sanitario e deve necessariamente risultare, in modo esaustivo ed in forma scritta, nel modello di consenso che viene sottoscritto dal paziente.

Il consenso del paziente

Adempiuto, nei termini sopra indicati, l’obbligo gravante sul medico di fornire, prima di dar corso al trattamento sanitario, un ampio spettro informativo al paziente, sorge la necessità, per ragioni civili, penali e deontologiche, che quest’ultimo esprima uno specifico consenso (informato) all’intervento chirurgico.

Tale consenso deve essere rilasciato, per evidenti motivi probatori, in forma scritta , direttamente dal paziente, salvo il caso degli incapaci ; deve essere sempre relativo ad una determinata situazione e, di norma, deve riguardare un determinato trattamento eseguito da un medico, o una equipe medica ben individuati.

Peraltro, nell’ipotesi in cui il sanitario, per oggettive difficoltà diagnostiche, non sia in grado di individuare con certezza la natura dell’intervento cui sottoporrà il paziente, sarà necessario prospettare a quest’ultimo le diverse tipologie di intervento prevedibili al fine di ottenere il consenso ad attuare, in concreto, quella più opportuna.

Il consenso, inoltre, deve essere attuale, cioè espresso prima del trattamento e non deve essere stato revocato al momento dell’esecuzione dell’atto; pertanto, nel caso trascorra un notevole periodo di tempo tra il momento in cui è stato rilasciato il consenso e quello in cui viene eseguito il trattamento, si renderà necessario un nuovo consenso da parte del paziente.

Da ultimo, come già rilevato, il modulo di consenso deve contenere un’analitica descrizione del contenuto dell’informativa fornita al paziente; questo elemento è indispensabile al fine di verificare se il paziente abbia espresso il suo consenso al trattamento sulla base di sufficienti elementi informativi.

Osservazioni finali

Come si evince dalla succinta panoramica di riflessioni, l’informativa da fornire al paziente, ed il consenso espresso da quest’ultimo, costituiscono una fase imprenscindibile nel rapporto tra il medico ed il paziente.

Un trattamento sanitario eseguito in modo tecnicamente corretto, ma che non sia stato preceduto da una fase informativa completa al termine della quale il paziente ha espresso il proprio consenso, potrebbe far sorgere pesanti responsabilità sia in capo all’operatore sanitario, sia in capo alla struttura (pubblica o privata) in cui lo stesso esercita la professione medica.

Da ciò consegue l’esigenza di predisporre, per ciascuna tipologia di trattamento sanitario, una modulistica dettagliata che presenti tutti gli elementi sopra descritti e che possa tutelare il medico, e la struttura in cui opera, in caso di controversie.

Considerata la complessità e le continue innovazioni in relazione alla materia trattata, lo studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento o chiarimento che si dovesse rendere necessario.

Milano , Giugno 1998

Studio Legale GGM