[Settembre 1998] - Disciplina della subfornitura delle attività produttive
CIRCOLARE N. 9 SET98
“LEGGE N.192/1998 - DISCIPLINA DELLA SUBFORNITURA NELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE”
Premessa
Dal 20 ottobre 1998 entrerà in vigore la Legge nr.192/98 con la quale il legislatore ha inteso regolamentare la disciplina della subfornitura nelle attività produttive.
Il legislatore ha voluto così tipizzare un contratto molto diffuso nella prassi commerciale, cercando di tutelare la debole posizione contrattuale delle piccole e medie imprese subfornitrici al cospetto dei colossi della produzione e della distribuzione.
E’ quantomai necessaria, considerata la forte ripercussione giuridica e finanziaria che avrà sui rapporti tra imprese committenti e subfornitrici, una sintetica analisi dei principi generali contenuti nella normativa in esame.
Ambito di applicazione
In via del tutto preliminare, ritengo opportuno individuare quale sia l’ambito di applicazione della legge in esame; ai sensi dell’art. 1, comma 1° con la stipulazione di un contratto di subfornitura un imprenditore, s’impegna a:
a) “effettuare per conto di un’ impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dall’impresa committente medesima
b) fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
” Tale definizione sembrerebbe dilatare oltre modo l’ambito applicativo, così da comprendervi tutte le ipotesi di fornitura tra due imprese; il legislatore, infatti, ha utilizzato espressioni e terminologie estremamente generiche che impediscono, di fatto, di evidenziare la linea di demarcazione tra forniture e subforniture
. L’art. 1 comma 2°, dispone, inoltre, che “i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature” sono espressamente esclusi dall’ambito d’applicazione della normativa in esame.
Pur considerando tassativa tale elencazione, sarà comunque difficile individuare le ipotesi negoziali escluse dall’ambito di applicazione della norma in quanto, ad esempio, non è immediatamente individuabile la categoria dei beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.
Forma e contenuto del contratto
Il contratto di subfornitura deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità (art.2, comma 1°); costituiscono forma scritta anche le comunicazioni effettuate tra committente e subforniture per telefax od altra via telematica.
Inoltre, in caso di nullità del contratto per mancanza di forma scritta, il subfornitore non è tenuto ad eseguire la prestazione, né questa può essergli richiesta dal committente; nel caso in cui esegua in buona fede il contratto nullo, il subfornitore è comunque tutelato poiché la legge gli riconosce il diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute ai fini dell’esecuzione del contratto.
Fermo quanto sopra, il contratto proposto per iscritto dal committente, non seguito da accettazione scritta, da parte del subfornitore, si considera comunque concluso qualora il subfornitore vi abbia dato esecuzione (art.2 comma 2°).
Per quanto riguarda, invece, il contenuto del contratto, l’art.2, comma 5°, prevede che devono essere indicati:
a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento;
Ritengo che tali requisiti debbano essere considerati elementi essenziali del contratto di subfornitura e, di conseguenza, la mancata e specifica indicazione di uno dei suddetti elementi comporterebbe la nullità del contratto stesso
.Termini di pagamento
Nel contratto devono essere, inoltre, specificamente indicati i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dalla data di avvenuta consegna del bene o dal momento della comunicazione dell’avvenuta esecuzione; tali termini non possono comunque eccedere i 60 giorni, prolungabili a 90 giorni mediante accordi nazionali per settori o comparti, o mediante accordi locali sottoscritti presso le camere di commercio (art.3, comma 1° e 2°).
In caso di mancato rispetto di tali termini, la presente legge prevede, a carico del committente inadempiente, effetti particolarmente gravosi:
1) Salvo interessi pattuiti in misura maggiore, il committente è tenuto a corrispondere al subfornitore interessi di mora, con decorrenza immediata, pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 5 %;
2) In caso di ritardo nel pagamento di oltre 30 giorni dalla scadenza del termine convenuto, il commitente dovrà, altresì, pagare una penale pari al 5% dell’importo in relazione al quale non sono stati rispettati i termini.
Segnalo, inoltre, che il subfornitore, in caso di mancato pagamento, al termine della scadenza pattuita, può ottenere dall’autorità giudiziaria decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c.
Responsabilità del subfornitore
Ai sensi dell’art.5, il subfornitore è responsabile del funzionamento e della qualità della parte o dell’assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito, secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d’arte.
Il subfornitore, invece, non è responsabile dei difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l’esecuzione del contratto, purché li abbia tempestivamente segnalati al committente.
Preciso, inoltre, che in caso di contestazioni sull’esecuzione della subfornitura, il committente deve, a pena di decadenza, azionarsi entro i termini preventivamente stabiliti nel contratto
Regime IVA
L’art. 8, integrando l’art.74 del D.P.R. n.633/72, consente al subfornitore, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, di versare l’I.V.A. con cadenza trimestrale, senza incorrere nel pagamento di interessi.
Si tratta quindi di un’agevolazione tributaria a favore del subfornitore; tale criterio dell’esigibilità differita dell’I.V.A., già presente in altri ordinamenti tributari esteri quale, ad esempio quello francese, è anche compreso nella raccomandazione della Comunità europea, da cui è stata originata la normativa sulla fornitura.
Abuso di dipendenza economica
L’art. 9 introduce l’istituto dell’abuso di dipendenza economica che si verifica nel caso in cui un’impresa, sia essa committente o subfornitrice, sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.
La normativa impone il divieto assoluto dell’abuso dello stato di dipendenza economica e precisa altresì che tale abuso può anche consistere, a titolo esemplificativo, nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
Si precisa, altresì, che è nullo qualsiasi patto attraverso il quale si realizzi tale abuso.
Conciliazione ed arbitrato
Qualora fossero sollevate contestazioni in ordine all’esecuzione del contratto, la legge in esame prevede che le parti ricorrano obbligatoriamente al tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore; tale tentativo deve essere fatto entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito dal contratto per eventuali contestazioni
. In caso di esito negativo di tale tentativo, su richiesta di entrambi i contraenti è possibile rimettere la causa ad un collegio arbitrale, presso la camera di commercio, che deve dirimere la controversia entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione.
La ratio di questa disposizione è chiaramente quella di evitare il più possibile il ricorso al giudice ordinario, i cui tempi potrebbero frustrare l’intento della legge di provvedere ad una rapida tutela.
Riflessioni finali
Come si evince dalle brevi considerazioni sopra esposte, i principi generali della riforma in esame fanno sorgere numerosi dubbi interpretativi.
In particolar modo, come in precedenza ho già segnalato, il legislatore non è riuscito a individuare, con sufficiente precisione, gli elementi attraverso cui distinguere l’ambito di applicazione del contratto di subfornitura rispetto all’ambito di applicazione degli altri contratti utilizzati nella prassi commerciale (fornitura, compravendita, appalto, somministrazione …)
Peraltro, in attesa che si consolidino orientamenti giurisprudenziali in materia, e che si realizzi una prassi significativa nell’applicazione della nuova legge, ritengo quantomai opportuno propendere per una interpretazione restrittiva e rigida dei principi sopra esposti.
Considerata la complessità e le continue innovazioni in relazione alla materia trattata, lo studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento o chiarimento che si dovesse rendere necessario.
Milano , Settembre 1998
Studio Legale GGM