CIRCOLARE N.26 GIUGNO 2001

Interventi legislativi nel settore assicurativo ad opera della Legge 5 marzo 2001, n. 57 “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”

La Legge 5 marzo 2001 n. 57 intitolata “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, ha operato alcuni interventi nel settore assicurativo con riguardo al sistema tariffario, alla tutela del contraente e alle modalità e termini di liquidazioni delle c.d. “microlesioni” (lesioni sino al 9% di danno biologico).

In particolare, la legge in commento dopo l’articolo 12 della Legge 24 dicembre 1969, n. 990 ha inserito l’articolo 12 – bis il quale ha introdotto una serie di obblighi in capo alle imprese di assicurazione al fine di garantire la trasparenza, la concorrenzialità delle offerte nonché un’adeguata informazione agli utenti.

Gli obblighi delle Imprese assicurative introdotti da quest’ultima norma possono essere così sintetizzati:

1) rendere pubblici i premi annuali, indicando il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari;

2) rendere visibili agli utenti, nei punti vendita e nell’ambito dei sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti;

3) evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzie previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata;

4) Comunicare all’Isvap, al consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e alle camere di commercio , industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio i premi annuali di riferimento (che sono quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore) offerti agli utenti all’inizio di ogni semestre.

La funzione di vigilanza in ordine al rispetto da parte degli Istituti assicurativi degli obblighi sopra indicati è affidata all’ISVAP, obblighi la cui violazione comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli Istituti medesimi (vedi articolo 2 L.5/3/2001 n. 57).

L’articolo 3 della legge in esame ha, altresì, aggiunto nella L. 990/1969 l’articolo 12 ter, il quale ha introdotto a favore dei soggetti che stipulano con le società assicurative contratti nel ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni.

In tale ipotesi, l’assicurato o il danneggiato devono essere messi in condizione di prendere visione degli atti richiesti entro sessanta giorni dall’istanza; scaduto inutilmente quest’ultimo termine l’assicurato o il danneggiato possono rivolgersi all’Isvap al fine di vedere garantito il proprio diritto.

Per quanto concerne le modalità e i criteri di liquidazione dei sinistri l’articolo 5 della Legge in commento, modificando l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, ha previsto che entro sessanta giorni, nel caso di danni a cose, o di novanta giorni, nel caso di lesioni personali o di decesso, dal ricevimento della richiesta di risarcimento l’assicuratore deve formulare al danneggiato una congrua offerta per il risarcimento ovvero comunicare i motivi per i quali ritiene di non dovere formulare l’offerta.

Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il predetto modulo è sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L’inosservanza da parte dell’Impresa dei termini sopra indicati comporta l’applicazione a carico dell’Impresa medesima di sanzioni pecuniarie in misura variabile a seconda della tipologia di violazione commessa.

La richiesta risarcitoria relativa a soli danni a cose deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 5 del predetto decreto legge e recare l’indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per una ispezione diretta ad accertare l’entità dei danni.

La richiesta risarcitoria relativa a danni da lesioni personali o decesso deve essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione dei danni da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte.

Il provvedimento legislativo in commento, all’articolo 5, ha introdotto per la prima volta la definizione di danno biologico inteso quale “lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale”, danno che è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

Per quanto concerne la liquidazione del danno biologico permanente, sempre l’articolo 5 della Legge in esame prevede che in relazione a lesioni pari o inferiori al 9% viene liquidato un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all’allegato A annesso alla legge. Il valore del primo punto è pari a L.1.200.000.

A titolo di danno biologico temporaneo sempre l’articolo 5 dispone che venga liquidato un importo di L.70.000 per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

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