[Giugno 2009] - La finanziaria non risponde per i vizi dei beni in leasing
di Marco Emanuele Galanti e Valentina Tafuro *
Il leasing, nel tempo assimilato da dottrina e giurisprudenza a diverse tipologie contrattuali, quali il contratto di finanziamento, la locazione ovvero la vendita con riserva di proprietà, è ancora tutt’oggi privo di una specifica e articolata disciplina civilistica.
Inoltre, si sono delineate particolari forme, come il leasing traslativo, il cui prevalente scopo è il trasferimento dei beni alla scadenza pattuita e quella del leasing di godimento ove, per contro, la principale funzione è il finanziamento al solo scopo di godimento dei beni, in quanto gli stessi alla scadenza, non conservano un apprezzabile valore residuale ai fini del riscatto (In tal senso Cass. n.13418/2008 e Cass. n.1715 del 2001).
Il contratto di leasing, in generale, è un’operazione finanziaria che, come noto, viene effettuata con il coinvolgimento di 3 soggetti: la società utilizzatrice che, con l’ausilio del fornitore e secondo le esigenze aziendali, sceglie il bene; la società finanziaria che, a seguito di un’attenta valutazione della proposta dell’utilizzatore, acquista il bene dal fornitore e lo concede in locazione finanziaria allo stesso utilizzatore, a fronte del pagamento di canoni periodici concordati e, infine, la società fornitrice che, vende il bene alla società finanziaria e lo consegna all’utilizzatore garantendogliene il godimento per tutta la durata della locazione.
Nel corso dell’esecuzione del contratto di locazione finanziaria, sia traslativo che di godimento, non di rado insorgono tra le parti problematiche relative sia alla mancata, parziale o ritardata consegna dei beni sia alla presenza di vizi e/o malfunzionamenti degli stessi.
Per quanto attiene le problematiche connesse alla consegna, è innegabile che nella quasi totalità dei casi e salvo rarissime eccezioni, la società finanziaria, prima di acquistare i beni, individuati dall’utilizzatore, si accerta che gli stessi siano stati effettivamente consegnati all’utilizzatore, al quale viene sottoposto uno specifico verbale con la sottoscrizione del quale lo stesso dichiara di accettare i beni nel loro stato di fatto e di funzionalità.
In tale contesto e in assenza di specifiche riserve nell’ambito del verbale di consegna, l’utilizzatore non potrà più opporre eccezioni attinenti alla consegna dei beni nei confronti della società di leasing, dovendo, per contro, continuare a provvedere al pagamento dei canoni dovuti in favore di quest’ultima (In tal senso Cass. n.14786/04 e Cass. n.20592/07).
Per quanto invece attiene le più numerose problematiche relative alla sussistenza di vizi dei beni concessi in leasing finanziario, si ribadisce che la società finanziaria non ha potere discrezionale in merito alla scelta dei beni che è interamente rimessa all’utilizzatore, il quale ne assume tutti i rischi (vd. art. 17 l. n.183 del 2/05/1976) e, che la stessa società finanziatrice, adempiuti gli obblighi di acquisto e di consegna dei beni e delle certificazioni ed omologazioni di legge, ove necessarie in relazione alla natura dei beni stessi, non ha più alcun ulteriore obbligo contrattuale da onorare.
Il fornitore, da parte sua, dopo aver incassato il corrispettivo per la vendita dei beni dalla società di leasing, avrà l’obbligo, di solito previsto in un separato contratto con l’utilizzatore, di garantire allo stesso nel tempo il godimento dei beni, fornendogli assistenza tecnica e manutenzione.
Chiarito in linea generale il quadro dei rispettivi obblighi contrattuali, che usualmente vengono assunti dalle parti coinvolte, è opportuno ricordare che un orientamento della Corte Suprema, ha ravvisato nel leasing finanziario, sia di godimento sia traslativo, un collegamento negoziale tra il contratto di leasing e quello di fornitura, in forza del quale l’utilizzatore, pur non essendo stato parte di quest’ultimo contratto, può esercitare in nome proprio le azioni derivanti dal contratto di fornitura nei confronti del fornitore (In tal senso Cass. n.17145/06).
Il fondamento di tale orientamento del Giudice di legittimità trae origine dalla norma sul mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 cod. civ. unitamente alla disciplina contenuta nella Convenzione di Ottawa in tema di leasing internazionale, ratificata dalla legge n.259/1993, in particolare l’art. 10 della stessa Convenzione, che legittima l’utilizzatore ad agire nei confronti del fornitore.
Dal collegamento negoziale tra leasing e fornitura emerge la priorità dell’acquisto del bene (fornitura) rispetto al finanziamento (leasing), essendo il primo contratto strumentale al secondo, ovvero concluso allo scopo, noto al fornitore, di soddisfare l’interesse dell’utilizzatore al godimento del bene.
Dal momento che la società finanziaria non incide sulla scelta dei beni ed il suo unico obbligo è l’acquisto e la consegna degli stessi all’utilizzatore, appare chiaro che la responsabilità connessa ai vizi e malfunzionamenti dei beni o alla loro non corretta consegna, in presenza di un verbale debitamente sottoscritto, non possa ricadere su quest’ultima.
L’utilizzatore, peraltro, in relazione alle ipotesi delineate, non rimane privo di tutela, in quanto, per effetto dell’orientamento della Corte Suprema appena ricordato e condiviso anche dalla giurisprudenza di merito in recenti pronunce, ben potrà agire direttamente nei confronti del fornitore (In tal senso Trib. Milano n.9729 del 27/08/2007 e n.782 del 20/01/2009).
Tale soluzione appare coerente e condivisibile, in quanto tesa a evitare illegittime interruzioni dei pagamenti dei canoni da parte degli utilizzatori, maliziosamente giustificate da contestazioni attinenti il mancato godimento dei beni per cause non certo opponibili alle società di leasing.
In tali casi la società finanziaria avrà indiscutibilmente il diritto di risolvere il contratto di finanziamento per inadempimento dell’obbligazione di pagamento dell’utilizzatore pretendendo, da quest’ultimo, il pagamento dei canoni non corrisposti e di quelli ancora da corrispondere a titolo di penale ove la stessa non risultasse eccessivamente onerosa.
Si segnala infine che analoghi principi sono stati estesi dalla giurisprudenza di merito anche a figure contrattuali simili a quella del leasing quale ad esempio quella del contratto di noleggio (ord. del Trib. di Milano del 3/03/2009, sez. III, R.G.71074/08 e ord. del Trib. di Milano del 29/03/2009, sez. XI, R.G.72920/08).
* Studio Legale Galanti, Meriggi & Partners
(Tratto dal Sole 24 Ore del 6/1/2009 – pag. 7)
* Marco Emanuele Galanti - Valentina Tafuro
*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners